di Otello Lupacchini*
Di fronte all’interrogativo relativo alla fine che avessero fatto, a quel punto, gli interessi massonici ed eversivi, si è dipanata la storytelling al fondo del processo che vede alla sbarra Leoluca Bagarella e altri, definito in appello con sentenza non ancora passata in giudicato, relativo all’asserita «Trattativa Stato-Mafia». Questi, in via di rapidissima sintesi, i vari passaggi della narrazione: il primo governo Berlusconi avrebbe rappresentato la sintesi tra il secessionismo di Gianfranco Miglio, ovvero quella componente politico-ideologica che, com’è scritto nell’inchiesta «Sistemi criminali», avrebbe intrattenuto rapporti con Cosa nostra sino al 1992, e Forza Italia, asserito terminale della «Trattativa Stato-Mafia»; una parte dell’estremismo neofascista, soprattutto nel Triveneto, sarebbe stato di fatto contiguo a una parte del movimento leghista. Considerato, altresì, che tutte le stragi del 1992 e del 1993, da quelle di Capaci e di via D’Amelio, agli attentati di Roma, Firenze e Milano, furono rivendicate dalla «Falange Armata», ciò avrebbe consentito di individuare le «istituzioni deviate», avendo le indagini condotto a emersione che la decisione di utilizzare questa sigla sarebbe stata presa in una riunione a Enna dei vertici di Cosa nostra, nella fase della prima «trattativa» con i gruppi secessionisti ed eversivi. A riprova di questa conclusione, nella storytelling dei pubblici ministeri palermitani si aggiungeva: che i membri della relativa organizzazione si sarebbero annidati nella Settima divisione del Sismi; che un uomo chiave della pretesa «trattativa», come Vito Ciancimino, sarebbe appartenuto all’organizzazione Gladio, di cui altresì avrebbe fatto parte, stando al racconto del collaboratore di giustizia Filippo Barreca, l’avvocato Paolo Romeo, altro indagato eccellente di «Sistemi criminali», nel 1992 anche deputato del Psdi; che se, del resto, le indagini sull’attentato dell’Addaura del1989 contro Giovanni Falcone, sulle stragi di Capaci e di via D’Amelio, avevano condotto a emersione che la mafia non avrebbe agito da sola, ma con il sostanziale appoggio di elementi dei servizi segreti, non di meno, il cosiddetto «papello» di Salvatore Riina avrebbe contenuto richieste per le quali Cosa nostra non sembrava avesse o potesse avere alcun interesse, sicché non sembravano essere state partorite dai mafiosi siciliani. La storytelling, peraltro, si complicava posto che, nel gennaio 1993, Salvatore Riina era stato arrestato e che, quindi, la «sua» trattativa si sarebbe dovuta necessariamente interrompere, con la duplice conseguenza, per un verso, che, se si fosse mai arrivati al «patto scellerato», ciò sarebbe avvenuto dopo, quando cioè «capo dei capi» era ormai Bernardo Provenzano, e, per l’altro, che quella del «papello» degrada a «trattativa paravento», a mero diversivo rispetto al «gioco grande» asseritamente messo in atto dai «sistemi criminali»: un segreto dentro altro segreto. Molti, troppi, i nodi irrisolti di questa narrazione, primo fra tutti quello relativo a chi, nella seconda fase della trattativa, avrebbe trattato con chi, ma anche quello relativo all’oggetto della trattativa stessa, non essendo pensabile che, arrestato Salvatore Riina, che parrebbe essere stato addirittura «consegnato» allo Stato dalla stessa cupola di Cosa nostra, le richieste avanzate dalla mafia potessero essere rimaste le stesse. In ogni caso, con atto 21 marzo 2001, i pubblici ministeri palermitani chiesero l’archiviazione del procedimento cosiddetto «sistemi criminali» in considerazione dell’«insufficiente prova di un nesso di casualità fra l’attività finalizzata alla costituzione dei movimenti leghisti meridionali e l’accordo eversivo-criminale maturato all’interno di Cosa Nostra, nonché dell’incompletezza della prova in ordine alla “permanenza” dell’accordo eversivo-secessionista negli anni successivi al 1991» che non consentivano di «sopperire all’insufficienza del materiale probatorio in ordine al requisito organizzativo», indispensabile per la configurabilità del reato di associazione sovversiva, con conseguente analogo giudizio, in relazione al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, per il quale del pari si procedeva.
A questo punto, quello sulla «Trattativa Stato.Mafia», alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuta l’indagine denominata «Sistemi criminali», è, come ribadito da Giovanni Fiandaca (v. l’intervista rilasciata a G. Capone, “La Trattativa è stata solo uno storytelling multimediale”, dice Fiandaca, pubblicata su «Il foglio» del 24 settembre 2021) «Un teorema giuridicamente fragile, senza riscontri probatori e che rasenta il ridicolo dal punto di vista storico», ovvero hanno ancora una qualche consistenza le critiche mosse da Roberto Scarpinato alla sentenza della Corte d’assise d’appello di Palermo?
L’ex procuratore generale del capoluogo siciliano, sottolineato come «inspiegabilmente nelle 2971 pagine della motivazione, la Corte non spenda un solo rigo sulla sottrazione dell’agenda rossa da uomini degli apparati istituzionali; sulla forzata induzione di Scarantino a rendere false dichiarazioni; sulla presenza, rivelata da Spatuzza, di un soggetto esterno a Cosa Nostra nel momento cruciale del caricamento dell’esplosivo nella Fiat 126; sugli “infiltrati della Polizia” dei quali Franca Castellese il 14 dicembre 1993 implorò il marito Mario Santo Di Matteo di non fare menzione ai magistrati, dopo che a seguito della sua collaborazione con la giustizia era stato rapito il loro figlio Giuseppe; sulle accertate e vive preoccupazioni di Borsellino nei confronti degli uomini del Sisde; sull’omicidio ordinato da Riina negli stessi giorni della strage del capomafia di Alcamo Vicenzo Milazzo, che si era rifiutato di unirsi alla strategia stragista, declinando per tre volte le sollecitazioni ricevute da uomini dei servizi segreti con cui si era incontrato alla presenza di un colletto bianco che è stato identificato», ne trae la conclusione che sarebbe «evidente che facendo sparire tutto questo e molto altro dal contesto argomentativo, viene preclusa in radice qualsiasi possibilità di ricostruire i motivi dell’accelerazione della strage che chiamano in causa apparati deviati dello Stato; e si elimina nel lettore la consapevolezza di elementi essenziali che contraddicono la tesi a cui perviene così quasi per defaultla Corte in esito a questo gioco di prestidigitazione probatoria per sottrazione. Tesi che può riassumersi nei seguenti termini: dovendosi escludere che l’accelerazione fu determinata dal pericolo che Borsellino ostacolasse il buon esito delle trattativa, resta come unica residuale alternativa l’interesse di Borsellino sul tema mafia-appalti. Nel ridurre la vicenda stragista di via D’Amelio nel letto di Procuste di contingenti interessi economici di Riina e di qualche colletto bianco, la Corte disattende così implicitamente possibili complicità di esponenti dello Stato.
3-segue
*Giusfilosofo
