Con l’ordinanza n. 8953 del 9 aprile 2026 la sezione tributaria della Corte di cassazione è nuovamente intervenuta sul tema dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, confermando l’orientamento restrittivo inaugurato dall’intervento legislativo del 2021 e consolidato dalle sezioni unite nel 2022.
Il fatto processuale e le decisioni di merito
La vicenda trae origine dall’impugnazione, avanti al giudice tributario, di numerosi estratti di ruolo e delle relative cartelle di pagamento, in relazione alle quali sono state dedotte, tra l’altro, l’omessa notificazione, la prescrizione dei crediti e l’illegittimità degli interessi e delle sanzioni.
Il Collegio regionale, nel confermare la decisione di primo grado, ha dichiarato non consentita la proposizione di un ricorso cumulativo avverso una pluralità di atti privi di collegamento oggettivo o soggettivo.
Avverso tale pronuncia ha proposto gravame la parte soccombente eccependo l’ammissibilità dell’opposizione avverso più ruoli, attesa l’assenza di alcuna norma che ne preveda il contrario, e riproponendo le censure formulate con l’atto introduttivo e assorbite dalla decisione in rito.
La riqualificazione della domanda e l’oggetto effettivo dell’impugnazione
La suprema Corte, con l’ordinanza in commento, in applicazione del principio iura novit curia (articolo 113 codice di procedura civile) secondo cui il giudice ha il potere-dovere di attribuire ai fatti e all’azione dedotta la corretta qualificazione giuridica, anche applicando norme diverse da quelle richiamate dalle parti, entro il limite invalicabile del rispetto del thema decidendum, ha dapprima riqualificato la domanda e l’oggetto effettivo dell’opposizione avversa, evidenziando che il contribuente non ha impugnato soltanto le cartelle di pagamento asseritamente non notificate, ma anche gli estratti di ruolo in quanto tali, al fine di contestare la legittimità della pretesa tributaria complessivamente risultante.
Sulla scorta della suddetta precisazione, il giudice ha inquadrato la fattispecie nell’ambito applicativo del nuovo comma 4-bis, dell’articolo 12, Dpr 602/1973, il quale stabilisce espressamente che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella di pagamento non notificata o invalidamente notificata sono impugnabili solo qualora il contribuente dimostri un pregiudizio attuale e concreto, tipizzato dalla norma.
Il richiamo alle sezioni unite
La Corte ha quindi richiamato la sentenza 26283 del 6 settembre 2022, delle sezioni unite, la quale, nel pronunciarsi in ordine al suddetto intervento legislativo, ha precisato che il nuovo comma 4-bis attribuisce all’estratto di ruolo valore di mero elaborato informatico, che non contiene alcuna pretesa impositiva, e ha chiarito che è inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo “che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (…) o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento”.
Il giudice ha, altresì, sottolineato che le sezioni unite hanno confermato l’applicazione della norma ai processi pendenti e hanno escluso profili di illegittimità costituzionale della stessa, ritenendola compatibile con la Carta costituzionale.
La decisione della Corte: l’interesse ad agire e i limiti della tutela anticipata
La suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha cassato senza rinvio la decisione del Collegio regionale e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado, evidenziando che, nel caso specifico, il contribuente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti indicati dall’articolo 12, comma 4-bis, del Dpr 602/73, atteso che l’essere stato destinatario di un pignoramento mobiliare e di un’iscrizione ipotecaria – ex articolo 77, Dpr 602/1973 – non costituisce un pregiudizio qualificato dalla norma con la conseguenza che deve escludersi l’esistenza di un interesse attuale ad agire.
La pronuncia conferma un assetto interpretativo ormai stabile, che circoscrive gli spazi di tutela preventiva del contribuente e che preserva le esigenze di stabilità e funzionalità della riscossione.
