La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 13205 del 7 maggio 2026 ha stabilito che l’aliquota Iva del 10% prevista dall’articolo 127-novies della Tabella “A”, parte terza, Dpr n. 633/1972 (Testo unico sull’Iva), è applicabile solo in relazione alle prestazioni di servizi relative al trasporto di persone, senza servizi aggiuntivi. Tale aliquota non può essere applicata in relazione alle operazioni aventi finalità turistico-ricreativa e caratterizzate dalla presenza di ulteriori elementi rispetto al semplice trasporto di persone.
Il fatto
Il caso in esame ha riguardato una società, facente parte di un gruppo internazionale con capogruppo francese, che organizzava crociere nelle acque interne italiane, fatturando direttamente alla capogruppo, senza intrattenere rapporti diretti con i passeggeri. A seguito della mancata risposta ad un questionario, l’ufficio ha emesso un avviso di accertamento, contestando, in relazione alle operazioni di cui sopra, l’applicazione dell’Iva con l’aliquota ridotta al 10% in luogo di quella ordinaria. Sia la Ctp che la Ctr in Lombardia (sentenza n. 4707/2021) hanno annullato l’accertamento per violazione delle norme sul contraddittorio.
La pronuncia di Cassazione
Al riguardo la Corte di cassazione ha affermato, in primo luogo, che l’obbligo generalizzato del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’articolo 12 dello Statuto del contribuente, legge n. 212/2000, in tema di Iva, sussiste anche se l’accertamento non è preceduto da una verifica o un accesso, ma si è precisato che un’eventuale violazione del contraddittorio determina la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo solo se il contribuente espone le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. Inoltre, la Corte ha precisato che il contraddittorio non è soggetto a modalità operative fisse e rigide, ma l’Amministrazione finanziaria può adottare svariate modalità purché sia assicurata l’effettività del contraddittorio stesso a prescindere dallo strumento concreto adottato. Nel caso in esame l’ufficio aveva inviato un questionario alla società, senza che quest’ultima rispondesse a quanto chiesto dall’Ufficio. Entrando nel merito, giudici della Suprema corte hanno affermato che il beneficio in tema di Iva sussiste solo se la prestazione abbia ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non anche la fornitura di ulteriori servizi. È stato, quindi, affermato che ai fini del trattamento Iva di favore, rileva la natura oggettiva del servizio, “…. il quale deve consistere nel mero trasferimento di persone da un luogo a un altro, senza la presenza di servizi ulteriori, quali intrattenimento, pasti, visite guidate, ecc. In presenza di tali prestazioni aggiuntive, il servizio assume natura complessa e non può beneficiare del regime agevolato.” Sono stati richiamati documenti di prassi (sia a livello europeo, comunicazione n. 232 del 22 aprile 2014, che nazionale, risoluzione n. 8/2021) per confermare che la nozione di “trasporto di persone” deve essere intesa nel senso abituale del termine, tenendo conto della dimensione oggettiva dell’operazione. In particolare, la citata risoluzione n. 8/2021 è stata richiamata nel punto in cui ha affermato che il percorso su rotte turistiche non altera la qualificazione del servizio come trasporto, salvo che si configuri una prestazione complessa, ossia un servizio articolato comprendente attività ulteriori rispetto al mero trasferimento. In motivazione si è preso atto che i giudici di appello non hanno ben valutato la natura e l’incidenza dei servizi aggiuntivi forniti dalla società. Ciò ha impedito agli stessi giudici di pervenire ad una corretta qualificazione della prestazione eseguita, con conseguente errata individuazione del regime fiscale ad essa applicabile. Per effetto di questi motivi è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
