L’attribuzione patrimoniale gratuita effettuata tra due società del gruppo assume la natura di liberalità. L’onere sopportato dalla donante è deducibile secondo le stringenti regole dell’articolo 100 del Tuir
Con l’ordinanza n. 1271 del 20 gennaio 2026 la Corte di cassazione ha chiarito che, in materia di reddito d’impresa, le erogazioni pecuniarie tra società prive di un vincolo di coordinamento unitario non possono essere qualificate come costi inerenti, ma assumono la veste di liberalità. Tali attribuzioni sono deducibili dal reddito della società erogante esclusivamente entro i rigidi limiti quantitativi e le finalità previste dall’articolo 100 del Tuir. L’intento soggettivo di salvaguardare l’integrità di una consorella dal dissesto finanziario non è, di per sé, sufficiente a giustificare l’inerenza fiscale dell’operazione.
La vicenda giudiziaria
Il contenzioso nasce da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate ad una società in accomandita semplice emiliana per il recupero di imposte su plusvalenze immobiliari non dichiarate nel 2009. La società aveva ceduto il proprio patrimonio immobiliare ed aveva utilizzato i proventi da cessione per estinguere i debiti di una Srl avente la medesima compagine sociale (vincolo di familiarità tra i soci).
Da un punto di vista contabile, la Sas aveva neutralizzato il reddito derivante dalle plusvalenze iscrivendo il versamento alla Srl come “onere straordinario”.
I giudici tributari di primo e di secondo grado annullavano l’accertamento, ritenendo l’operazione giustificata dall’appartenenza a un “gruppo di fatto”. La suprema Corte adita dall’Agenzia delle entrate ha accolto il ricorso dell’ufficio, ribaltando radicalmente l’esito del giudizio.
Le motivazioni della decisione
Il passaggio chiave del provvedimento della Corte chiarisce la natura fiscale del versamento: “L’attribuzione patrimoniale gratuita senza obbligo di restituzione, effettuata spontaneamente tra due società appartenenti allo stesso gruppo, ai fini fiscali assume la natura di liberalità, non rilevando la distinzione civilistica tra atti a titolo gratuito non liberale e liberalità, e l’onere sopportato dalla donante risulta deducibile soltanto se risultano rispettati i limiti di cui all’art. 100 del d.P.R. n. 917 del 1986”.
La Cassazione ha censurato la decisione della Commissione tributaria regionale, rilevando come il giudice d’appello avesse erroneamente presupposto l’esistenza di un gruppo societario sulla base di indici meramente formali o soggettivi.
Secondo il collegio, il gruppo di fatto è stato ritenuto insussistente per i seguenti motivi:
insufficienza della compagine comune: la semplice comunanza dei soci e dell’amministratore non costituisce prova di un gruppo; la legge richiede l’esercizio effettivo di un potere di direzione e coordinamento comune
mancanza di atti gestionali: la Corte ha rilevato che la Ctr non ha indagato né indicato quali fossero i concreti atti gestionali unitari atti a provare la direzione comune
irrilevanza delle garanzie personali: il fatto che un socio avesse garantito i debiti della Srl con il proprio patrimonio personale è stato giudicato un elemento neutro, non idoneo a dimostrare l’esistenza di una struttura di gruppo
assenza di vincoli negoziali: tra le due società non è emerso alcun vincolo contrattuale o negoziale che giustificasse l’operatività integrata, elemento invece rilevante ai fini degli articoli 2497 e seguenti del codice civile in materia di direzione e coordinamento delle società
prevalenza dell’interesse dei soci su quello sociale: l’operazione ha comportato per la Sas la perdita della sua unica attività (la gestione immobiliare), portandola alla liquidazione. La Corte ha sottolineato che tale scelta ha soddisfatto l’interesse personale dei soci a evitare il fallimento della Srl, ma si è posta in contrasto con l’interesse della società erogante.
Accertata l’insussistenza di un gruppo di fatto e l’assenza di un obbligo di restituzione (non essendo il versamento iscritto come credito), la Corte ha qualificato l’operazione come liberalità infragruppo.
Sotto il profilo fiscale, ciò comporta l’applicazione dell’articolo 100 del Tuir, il quale limita la deducibilità degli oneri di utilità sociale e delle erogazioni liberali a fattispecie tassative e a soglie percentuali molto ridotte (spesso legate all’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente); inoltre, tale norma esclude che la mera “spontaneità” o la finalità di soccorso finanziario tra società possano trasformare una donazione in un costo d’impresa integralmente deducibile.
La sentenza ribadisce che “l’intento di evitare il dissesto di una società cui si partecipa non importa il diritto a non versare i tributi dovuti in relazione alle operazioni compiute che abbiano ingenerato una plusvalenza imponibile”.
La pronuncia in commento, dunque, riafferma un rigore interpretativo fondamentale: l’appartenenza a un gruppo (anche di fatto) non costituisce una “licenza” per trasferire profitti o neutralizzare plusvalenze attraverso erogazioni liberali mascherate da costi inerenti.
Per la Cassazione, la discrezionalità imprenditoriale di pagare i debiti altrui resta lecita sul piano civilistico, ma non può tradursi in un beneficio fiscale automatico se l’operazione comporta lo svuotamento patrimoniale della società erogante senza un ritorno economico dimostrabile.
