Norme fiscali

Sentenze-L’attività non episodica svela l’amministratore di fatto

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 35818, depositata il 3 novembre 2025, ha stabilito che, ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto”, è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, come i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale.

La Corte d’appello di Milano riformava parzialmente la decisione di primo grado, con cui tre imputati venivano riconosciuti responsabili dei reati di bancarotta distrattiva e di bancarotta fraudolenta documentale, commessi in qualità di liquidatore e di amministratori di fatto di una srl dichiarata fallita.

Contro detta decisione, proponevano ricorso per cassazione gli imputati: in questo commento, appare di interesse trattare solo il ricorso di un imputato, che viene rigettato dalla Corte di cassazione.

Il ricorrente, in particolare, contestava la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello di Milano, in relazione al suo ruolo di ritenuto amministratore di fatto della fallita.

La società era amministrata, in realtà, da un coimputato, che si era rivolto al ricorrente, più esperto nel campo degli affari immobiliari, al solo fine di confrontarsi su alcune operazioni di acquisto di immobili. Anche le conversazioni intercettate avrebbero dimostrato – sempre secondo la prospettazione del ricorrente – l’assenza di incarichi, deleghe o ingerenze da parte dell’imputato, o di qualsivoglia elemento sintomatico di un suo inserimento nella gestione della fallita. La difesa contestava anche l’illogica valorizzazione, operata dal giudice di seconde cure, delle dichiarazioni del notaio che avrebbe indicato il ricorrente come colui che gestiva le operazioni relative ad un particolare immobile, che era stato distratto dalla società. Il ricorrente, inoltre, lamentava che i giudici d’appello avessero ritenuto che l’imputato, in quanto proprietario della controllante, avrebbe gestito di fatto tutte le operazioni della fallita, senza considerare che egli era soltanto socio e non anche proprietario della compagine e che l’unico impegno profuso dal ricorrente era stato quello di cercare le condizioni più vantaggiose per la cessione di un credito ipotecario vantato da un istituto bancario e ciò, peraltro, al fine di realizzare maggiori liquidità per i creditori della fallita.

L’amministratore di fatto
Prima di passare a scrutinare la sentenza merita un rapido cenno la definizione della figura dell’amministratore di fatto, oggetto di plurimi interventi giurisprudenziali e descritto efficacemente anche da recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar del Lazio sentenza 3233/2025).

In particolare, detta qualifica può ravvisarsi quando sussistono, in capo ad un soggetto, le caratteristiche che seguono:

  • non vi è una valida nomina assembleare che investa il soggetto
  • egli svolga l’attività in maniera continuativa e non episodica (su questo aspetto si sofferma ampiamente la giurisprudenza che citeremo infra)
  • il soggetto possieda autonomia di decisione ed eserciti significative funzioni direttive, tipiche degli amministratori formali (con i quali può anche coesistere).

La sentenza
Nel rigettare il ricorso, la Corte di cassazione osserva che le decisioni di merito hanno adeguatamente evidenziato elementi rivelatori dell’inserimento organico del ricorrente nella gestione della società, con particolare riguardo a scelte strategiche per gli interessi perseguiti dalla compagine quali il suo ruolo nella scelta del liquidatore della società, nonché la diretta gestione di operazioni relative ad un immobile oggetto di distrazione.
Del resto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un significativo e continuo svolgimento di funzioni gestorie – da cui si può desumere l’amministrazione di fatto – non comporta necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiede un’attività svolta in modo non episodico o occasionale (cfr. Cassazione sentenza n. 35346/2013).

E che l’attività svolta dall’imputato fosse stata svolta in modo non episodico o occasionale, era stato – secondo la Cassazione – dimostrato dai giudici di merito, là dove erano emersi:

1) il ruolo ricoperto dal ricorrente nel gestire la cessione del credito vantato dalla banca nei confronti della fallita, operazione strategica, quest’ultima, per gli interessi della società

2) il modo in cui il ricorrente aveva costantemente informato il liquidatore circa le informazioni da fornire al curatore fallimentare a proposito dei pagamenti e delle relative ragioni giustificatrici

3) il ruolo esercitato nella scelta del liquidatore.

Non conta, quindi, che l’imputato non fosse mai sia stato investito di deleghe o incarichi di sorta, alla luce del principio, già espresso dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fallimentare vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali. Del resto, la Cassazione (cfr. sentenza n. 27264/2020) ha ritenuto corretta l’individuazione dell’imputato – già consulente e creditore della società fallita – quale amministratore di fatto, sulla base di indici sintomatici espressivi dell’inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell’attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all’amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell’ente.

Quindi, appare di rilievo il dato che vi fosse, nel caso di specie, una provata distrazione di somme di denaro effettuata dall’imputato, come amministratore di fatto (non importa se solo come socio, e non come proprietario) a beneficio della società.

Giurisprudenza di riferimento
In questo senso, appare persistente l’orientamento di legittimità, espresso nella sentenza n. 20879/2021, secondo cui la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore (sia egli di fatto o di diritto), della destinazione dei suddetti beni (cfr. anche Cassazione sentenze n. 8260/2016, 19896/2014, 11095/2014, 22894/2013, 7048/2009 e 43400/2005). Ed ancora, la Suprema corte ha avuto occasione di chiarire come le condotte descritte all’articolo 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare fanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che sulla medesima grava, in vista della conservazione delle ragioni creditorie (cfr. Cassazione sentenza n. 22894/2013).

In funzione di siffatta garanzia si spiega, del resto, osserva la Cassazione, l’onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Si tratta, invero, di una sollecitazione al diretto interessato perché fornisca prova della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l’artefice della gestione, può rendere (cfr. Cassazione sentenza 7588/2011). In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell’imprenditore di componenti attive e dell’assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente può desumersi che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese.

In conclusione, la Cassazione ritiene che, nel valutare provato il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato quella particolare attività di rinegoziazione del debito effettuata non già in quanto indicativa di attività distrattiva, bensì in quanto espressiva dell’inserimento organico dell’imputato con funzioni direttive in una cruciale – ai fini degli interessi della fallita – sequenza gestionale dell’attività della società (cfr. Cassazione sentenze 45134/2019 e 8479/2016).

Da quest’ultimo deliberato, tra l’altro, si desume anche che, ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto”, è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sostenuta da congrua e logica motivazione.

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