Le operazioni relative a valute non tradizionali costituiscono operazioni finanziarie purché siano state accettate dalle parti quale mezzo di pagamento alternativo e non abbiano altre finalità
La Corte di giustizia Ue, con la sentenza depositata il 5 marzo 2026, causa C-472/2024, ha chiarito che le operazioni che consistono nello scambio di valute reali a scopo di pagamento contro unità di valuta virtuale, utilizzabile unicamente in un videogioco online, non sono esenti Iva. Inoltre, le unità di valuta virtuale utilizzabili unicamente in un videogioco online non rientrano nella nozione di «buono», quindi l’Iva su tali operazioni deve essere riscossa sull’intero corrispettivo percepito.
Una società lituana svolgeva, come attività principale, la compravendita della moneta virtuale di un videogioco online (denominato “oro”) in cambio di valute tradizionali. Nel corso di una verifica fiscale, l’Ispettorato tributario regionale del distretto lituano di Panevėžys constatava che le operazioni di cambio effettuate dalla società costituivano prestazioni di servizi soggette all’Iva. Non avendo né dichiarato né versato l’Iva, la compagine si era così vista costretta, con decisione della Direzione nazionale delle imposte presso il ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania, a versare l’Iva relativa a tali operazioni, oltre sanzioni ed interessi. La società proponeva, allora, ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania.
Questioni pregiudiziali
Il giudice lituano – nutrendo dubbi sulla corretta applicazione dell’Iva nel caso di specie – ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
se la vendita di «oro» tramite un videogioco online rientri nell’ambito delle operazioni esenti di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e) direttiva Iva
in caso di risposta negativa alla prima questione: quale debba essere il valore imponibile dell’oro acquistato nel corso del gioco («oro in-game») ai sensi delle disposizioni della direttiva Iva: se si tratti del corrispettivo totale per la vendita di oro in-game, oppure solo della differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita, nel caso in cui l’operatore non addebiti una provvigione distinta per il trasferimento di oro in-game.
La sentenza degli eurogiudici
La Corte di giustizia premette che le esenzioni dell’articolo 135, paragrafo 1 direttiva Iva costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione che mirano a evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’Iva da uno Stato membro all’altro e devono essere interpretate restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Tuttavia, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1 direttiva Iva e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale dell’Iva. Al riguardo, continuano i togati comunitari, le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettere da d) a f) direttiva Iva mirano segnatamente ad ovviare alle difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’Iva detraibile. Del resto, le operazioni esenti da Iva in forza di tali disposizioni sono, per loro natura, operazioni finanziarie benché non debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari. In questo contesto, la Corte di giustizia specifica che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e) direttiva Iva prevede che gli Stati membri esentino le operazioni relative segnatamente a “divise, banconote e monete con valore liberatorio”.
Ciò posto, le operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse dalle valute con valore liberatorio in uno o più paesi, costituiscono operazioni finanziarie:
purché tali valute siano state accettate dalle parti di una compravendita quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali
non abbiano altre finalità oltre a quella di mezzo di pagamento.
Il caso affrontato dalla Corte
Ebbene, per stabilire se le operazioni in questione costituiscano operazioni finanziarie esenti da Iva ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera e) direttiva Iva, la Corte di giustizia passa ad esaminare se l’«oro» del videogioco online soddisfi le due condizioni appena enunciate. A tal proposito, osserva che l’«oro» non ha altra finalità se non quella di essere utilizzato all’interno di un videogioco online e che non costituisce pertanto una moneta accettata, al di fuori di quest’ultimo, come mezzo di pagamento per procurarsi beni o servizi reali. Inoltre, tale constatazione sembra corroborata dal fatto che le condizioni di uso di tale gioco prevedono in sostanza che i prodotti connessi a detto gioco, di cui fa parte l’«oro», non appartengano ai giocatori.
Di conseguenza, l’«oro» non soddisfa le condizioni elencate e, pertanto, le operazioni di compravendita di «oro» non possono essere esentate ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera e) direttiva Iva.
Quanto alla seconda questione, ossia se l’«oro» possa costituire un buono multiuso ai sensi dell’articolo 30 bis, punto 3 direttiva Iva, la Corte ricorda che detta direttiva impone due condizioni cumulative affinché uno strumento possa essere qualificato come buono: da un lato, il buono deve essere uno strumento accompagnato da un obbligo di accettarlo come corrispettivo totale o parziale di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e, dall’altro, i beni da consegnare o i servizi da prestare o l’identità dei potenziali fornitori o prestatori devono essere indicati nello strumento stesso o nella relativa documentazione, in particolare nelle condizioni generali di uso di tale strumento.
Nel caso di specie, quand’anche la seconda di tali condizioni fosse soddisfatta, non risulta che l’«oro» soddisfi la prima condizione. Infatti, poiché costituisce uno degli elementi di un gioco online, l’«oro» è di per sé simile a un servizio elettronico che fa parte integrante di tale gioco. A tal riguardo risulta che l’«oro», oggetto delle operazioni di scambio effettuate dalla società, costituisce il vantaggio consumabile nella presente fattispecie, ossia la prestazione ricevuta dal beneficiario e utilizzata in quanto tale da quest’ultimo nel contesto del videogioco online. Pertanto l’«oro» non serve a procurare, al pari di un buono, un ulteriore vantaggio consumabile sotto forma di un altro servizio da determinare. Ciò posto, l’«oro» non può essere qualificato come buono ai sensi dell’articolo 30 bis, punto 1, direttiva Iva nè, quindi, come buono multiuso ai sensi dell’articolo 30 bis, punto 3, di tale direttiva.
In definitiva, atteso che l’«oro» deve essere qualificato come servizio elettronico, la base imponibile di operazioni consistenti nello scambio di valute a scopo di pagamento con tale «oro» deve consistere nell’intero corrispettivo percepito per la sua vendita, conformemente alla regola generale prevista dall’articolo 73 di detta direttiva.
Conclusioni
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che operazioni consistenti nello scambio di valute reali a scopo di pagamento contro unità di valuta virtuale, utilizzabile unicamente in un videogioco online, non rientrano nell’esenzione dall’Iva prevista da tale disposizione.
L’articolo 30 bis della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che unità di valuta virtuale, utilizzabile unicamente in un videogioco online, quando danno accesso a talune funzionalità all’interno di tale gioco, non rientrano nella nozione di «buono», in particolare di «buono multiuso», ai sensi della citata disposizione, cosicché l’Iva su tali operazioni deve essere riscossa conformemente alla regola generale prevista dall’articolo 73 di detta direttiva.
