Norme fiscali

Sì alle sanzioni per omesso quadro RW, decisivo il trasferimento della residenza

La residenza “di fatto” all’estero non è sufficiente a escludere la residenza fiscale in Italia quando il contribuente continua a risultare iscritto nelle anagrafi comunali. È il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24972 dello scorso 3 settembre, con la quale ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro una contribuente legata “a doppio filo” con la Repubblica di San Marino e ha confermato la legittimità delle sanzioni per omessa compilazione del quadro RW.

In particolare, nella pronuncia in argomento, la suprema Corte riafferma che l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente costituisce, di per sé, un criterio sufficiente per radicare la residenza fiscale in Italia fino alla cancellazione formale dai registri anagrafici. Inoltre, ricorda che gli obblighi di monitoraggio fiscale hanno una funzione autonoma rispetto all’accertamento delle imposte: l’omessa indicazione di attività finanziarie detenute all’estero è sanzionabile anche quando le somme siano di provenienza lecita e già assoggettate a tassazione nel nostro Paese.

La vicenda
La controversia nasce da un provvedimento di irrogazione di sanzioni emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una contribuente per l’omessa indicazione, nel quadro RW delle dichiarazioni relative agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, di attività finanziarie detenute nella Repubblica di San Marino.

In primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Modena ha respinto il ricorso della contribuente, ritenendo corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria.

In appello, però, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha contestato la decisione. La Ctr ha, infatti, valorizzato una serie di elementi che, a suo giudizio, dimostravano come il centro degli interessi della contribuente fosse situato a San Marino: il matrimonio con un cittadino sammarinese, il possesso di un permesso di soggiorno permanente, lo svolgimento dell’attività lavorativa presso l’Istituto per la sicurezza sociale di Cailungo, sito nella Repubblica di San Marino, e la disponibilità di somme depositate all’estero provenienti dalla vendita di un immobile italiano e dal trattamento pensionistico Inpdap.

Per i giudici regionali tali circostanze sono sufficienti a dimostrare una residenza “di fatto” all’estero, prevalente rispetto alla permanenza dell’iscrizione anagrafica in Italia.

L’Agenzia delle entrate ha quindi presentato ricorso per cassazione, articolandolo su due motivi.

Con il primo, ha sostenuto che la contribuente doveva essere considerata fiscalmente residente in Italia perché risultava iscritta nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta. Secondo l’Agenzia, la giurisprudenza richiamata dalla Ctr non era pertinente, poiché riguardava soggetti che avevano formalmente trasferito la residenza all’estero ed erano iscritti all’Aire, mentre nel caso concreto la contribuente non aveva mai effettuato tali adempimenti.

Con il secondo motivo, l’Agenzia ha censurato la decisione della Ctr nella parte in cui aveva attribuito rilievo al fatto che le somme depositate sul conto estero provenissero dalla vendita di un immobile situato in Italia e dal trattamento di fine servizio già assoggettato a tassazione italiana. Secondo la Corte di merito, tali circostanze attenuavano la gravità della violazione.

La posizione della Cassazione
La suprema Corte ha condiviso le tesi dell’Amministrazione.

In particolare, riguardo al primo punto, richiamando l’articolo 2, comma 2, del Tuir, ha ricordato che, ai fini delle imposte sui redditi, una persona è considerata residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, risulta iscritta nelle anagrafi della popolazione residente oppure ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, come descritta nel codice civile. I tre criteri sono alternativi tra loro e l’iscrizione anagrafica costituisce un requisito autonomo e sufficiente per attribuire la residenza fiscale.

In buona sostanza, i giudici di legittimità hanno ribadito un orientamento consolidato, secondo cui l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente comporta automaticamente la residenza fiscale in Italia e rende irrilevante qualsiasi ulteriore accertamento sulla dimora effettiva del contribuente. Di conseguenza, anche qualora una persona viva di fatto all’estero, tale circostanza non produce effetti fiscali finché non intervenga la cancellazione dall’anagrafe italiana (cfr Cassazione nn. 677/2015, 14434/2010, 9319/2006, 21970/2015, 16634/2018 e 1355/2022). Nel caso esaminato, la contribuente non aveva mai trasferito formalmente la propria residenza all’estero né si era iscritta all’Aire, pertanto, non poteva sostenere di essere fiscalmente non residente. La Ctr ha quindi errato nel valorizzare il semplice possesso di un permesso di soggiorno estero come prova del trasferimento della residenza.

Anche sul secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle entrate. La Corte ha ricordato che la normativa sul quadro RW non è finalizzata all’accertamento di un’imposta evasa, ma al monitoraggio fiscale delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero. L’obbligo dichiarativo serve a consentire all’Amministrazione di controllare i movimenti di capitale da e verso l’estero e di conoscere l’esistenza di patrimoni riconducibili ai contribuenti residenti.

Di conseguenza, è irrilevante stabilire se il denaro depositato sul conto estero derivi da redditi già tassati o da operazioni perfettamente lecite. Ciò che conta è l’obbligo di comunicare l’esistenza dell’attività finanziaria estera mediante la compilazione del quadro RW. L’omissione di tale adempimento costituisce una violazione sostanziale, autonomamente sanzionabile, anche in assenza di un’effettiva evasione d’imposta.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente la causa nel merito rigettando il ricorso originariamente proposto dalla contribuente, condannandola al pagamento delle spese processuali dei tre gradi di giudizio.

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