L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con la circolare n. 4/2026 pubblicata ieri, fornisce nuove precisazioni sul contributo di 2 euro applicato alle spedizioni di modesta entità provenienti da Paesi terzi. In particolare, viene chiarito che il contributo, istituito dalla legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 126-128), è destinato a coprire le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali per cui non è da considerarsi un diritto doganale e non deve essere computato nella base imponibile ai fini Iva.
Il documento in esame precisa fra l’altro che i tracciati dichiarativi interessati dal contributo sono esclusivamente H1 e H7. Inoltre, il contributo non è dovuto nel caso in cui la merce sia reimportata nell’ambito della temporanea esportazione (ex articolo 72 dell’Allegato 1 al Dlgs. n. 141/2024). In particolare, non si applica per le importazioni in cui viene utilizzato il codice regime 61, 63, 68.
Il contributo deve essere riscosso all’atto dell’importazione definitiva. Per importazione definitiva deve, quindi, intendersi l’immissione in libera pratica. Pertanto, per le dichiarazioni H1, il contributo è dovuto nel caso in cui vengano utilizzati i regimi doganali 40, 42 e 45. La circolare fornisce inoltre ulteriori indicazioni riguardo alle dichiarazioni H1.
Di conseguenza sono modificate le istruzioni contenute nel precedente documento di prassi (circolare n. 37/2025).
