Norme fiscali

Spesa con Iva non detraibile se sostenuta per un’attività esente

La sezione tributaria della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 15638 del 12 giugno 2025, ribadisce la necessaria presenza, ai fini della detraibilità, del nesso con l’attività imponibile. La sentenza offre un’importante occasione per ribadire i principi consolidati, a livello nazionale e unionale, in materia di detraibilità dell’Iva assolta sulle spese sostenute nella fase preparatoria di un’attività d’impresa, quando per sua natura l’attività imprenditoriale andrebbe a generare operazioni attive esenti.

Il fatto
Nel caso in esame, il contribuente ha compiuto atti preparatori allo svolgimento di attività di natura finanziaria (nello specifico di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, gestione dei portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e di consulenza in materia di investimenti), atti che poi non sono sfociati nel concreto esercizio dell’attività d’impresa, non essendo business di intermediazione mobiliare mai divenuta operativa.

Il ricorrente contesta il diniego di rimborso Iva, e lo fa muovendo dal filone giurisprudenziale, nazionale ed unionale, che riconosce il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sulle operazioni preparatorie indipendentemente dal fatto che l’attività sia o meno iniziata, nonché dalla non contestata inerenza dei costi medesimi, essendo gli stessi propedeutici all’esercizio di un’attività d’impresa.

La posizione della Cassazione
La suprema Corte rigetta il ricorso presentato dalla società, confermando che il diritto alla detrazione a monte è indissolubilmente legato alla destinazione dei beni e servizi acquistati, destinazione che deve riguardare operazioni a valle siano soggette ad imposta.

Nel loro percorso logico-giuridico i giudici di legittimità prendono le mosse dal dettato normativo di cui all’articolo 19 del Dpr n. 633/1972, che al secondo comma nega il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni quando i beni ed i servizi acquistati siano destinati al compimento di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, e ciò anche in applicazione dell’articolo 17 della sesta direttiva Iva.

La mera inerenza delle operazioni passive non è perciò sufficiente a garantire il diritto alla detrazione, essendo necessario un quid pluris, consistente nel fatto che le operazioni attive afferenti a tali acquisti siano a loro volta assoggettabili ad imposta, facendo eccezione a tale regola solo le operazioni non imponibili ex articoli 8, 8 bis e 9 del Dpr n.633/1972 e alcune operazioni escluse.

Tale orientamento consolidato, anche sulla scorta delle decisioni della Corte di giustizia, nega pertanto il principio di piena simmetria fra obbligo di pagamento dell’imposta e diritto alla detrazione, necessitando il “di più” dell’imponibilità delle operazioni a valle.

La suprema Corte, proseguendo nel suo ragionamento, si è agganciata al sistema comune Iva, così come interpretato dalla Corte di giustizia, che mira alla perfetta neutralità fiscale, ma a condizione che le attività economiche siano, in linea di principio, soggette a imposizione.

Tutto ciò comporta che il regime fiscale è determinato dall’attività alla quale i beni acquistati o i servizi prestati sono destinati. Se tale attività è a vario titolo esente, il fatto che essa non venga mai esercitata è irrilevante. Un percorso diverso genererebbe una distorsione del principio di neutralità, conferendo al contribuente il diritto alla detrazione a monte di un’imposta che a valle non sarebbe stata riscossa.

Viene confermato, pertanto, il principio di diritto per cui:”anche ove le operazioni passive in contestazione siano del tutto effettive e inerenti all’oggetto sociale dell’impresa – aspetto questo incontroverso – il diritto alla detrazione dell’Iva riguarda soltanto i beni ed i servizi utilizzati ai fini delle operazioni del soggetto passivo assoggettate ad imposta”, la sentenza impugnata nel ritenere indetraibile l’Iva relativa ad “operazioni passive afferenti ad operazioni attive che sia pur non poste in essere, avrebbero – per la natura dell’attività d’impresa in concreto esercitata dalla società contribuente – costituito operazioni esenti della società” ha applicato correttamente il principio sopra enunciato.

Ai fini di una maggiore completezza, si rileva come parte ricorrente abbia sollevato l’incongruenza con l’accoglimento dell’istanza di rimborso riferita ad altra annualità. Tale argomento è stato implicitamente considerato irrilevante dalla Suprema corte, in quanto ogni periodo d’imposta è autonomo e l’eventuale errore dell’ufficio su un’annualità non crea un diritto o un affidamento per le successive.

In conclusione, si può affermare che con questa ordinanza viene sancito che la natura esente delle prestazioni programmate preclude ab origine la detrazione, rendendo irrilevante la circostanza che l’attività non sia mai effettivamente iniziata.

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