Politica

Stati di emergenza, il Governo porta risorse in decine di Comuni e Regioni

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato: la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento di euro 4.000.000 per i primi interventi urgenti, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio della città metropolitana di Milano e delle province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024;

  • la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento di euro 21.530.000 per i primi interventi urgenti, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio delle province di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024;
  • la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento della somma di 17.120.000, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei comuni di Balme, Banchette, Bardonecchia, Busano, Cafasse, Cantoira, Canischio, Ceresole Reale, Chialamberto, Coassolo, Corio, Cuorgnè, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Groscavallo, Ingria, Lemie, Levone, Locana, Noasca, Oulx, Pessinetto, Prascorsano, Pratiglione, Pertusio, Ribordone, Rivara, Ronco Canavese, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Ponso, Sparone, Traves, Usseglio, Val di Chy, Valperga, Valprato Soana, Vidracco, Viù e Vistrosio, della Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Cossogno, Intragna, Macugnaga, Omegna, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trasquera, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Campertogno, Carcoforo, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli;
  • la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 4 al 31 luglio 2023, hanno interessato il territorio della Regione Lombardia;
  • la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo;
  • la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto;
  • la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 3 luglio al 6 agosto 2023, hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

 

Rinnovabili ed energia, il Governo rivede la disciplina dei regimi amministrativi

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), introduce una nuova disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il testo opera un complessivo riordino della normativa, allo scopo di razionalizzarla e adeguarla al diritto dell’Unione Europea, ridurre gli oneri regolatori, favorire la competitività e agevolare, in particolare, l’avvio delle attività economiche e l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.

Per effetto delle semplificazioni apportate, si riducono da quattro a tre i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili: 1. attività libera; 2. procedura abilitativa semplificata (PAS); 3. autorizzazione unica.

  1.  Attività libera
    A differenza del precedente regime (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.
  2.  Procedura abilitativa semplificata (PAS)
    Nei casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella competenza comunale, si introduce il silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento previsto dalla normativa vigente.
    Per interventi che richiedono l’assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, si prevede l’indizione della conferenza di servizi, con alcune deroghe al procedimento vigente. In particolare si prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto), il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni.
    Si prevede in ogni caso la decadenza del titolo per il mancato avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal cronoprogramma a corredo del progetto.
  3.  Autorizzazione unica
    Per gli interventi che rientrano nel regime di autorizzazione unica, si norma il procedimento relativo alla fase successiva alla presentazione dell’istanza, concernente la verifica della completezza della documentazione, e si stabiliscono i termini per eventuali integrazioni. Inoltre, si fissa in centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza. Tale termine è sospeso per un massimo di 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o per un massimo di 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.

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