Norme fiscali

Trasferimento in Thailandia con risparmio amministrato

Il contribuente che trasferisce la propria residenza all’estero può continuare a mantenere il deposito amministrato in Italia con l’opzione per il regime del risparmio amministrato senza dover passare al regime dichiarativo disciplinato dall’articolo 5 del Dlgs n. 461/1997. In ogni caso, l’eventuale rinuncia al regime semplificato non comporta la realizzazione di plusvalenze tassabili. È quanto chiarisce la risposta n. 208 del 14 agosto 2025 di Agenzia delle Entrate.

A chiedere delucidazioni è un cittadino italiano, iscritto all’Aire, che si è trasferito in Thailandia a gennaio 2025 ottenendo un visto per residenza decennale. Fa presente di essere titolare di un deposito titoli presso un intermediario italiano, con opzione per il regime del risparmio amministrato previsto dall’articolo 6 del Dlgs n. 461/1997.
Chiede se, con il trasferimento della residenza all’estero, sia obbligatorio passare al regime dichiarativo, disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo richiamato, e se ciò comporti la tassazione delle plusvalenze latenti sui titoli già detenuti nel deposito amministrato al momento del cambio di regime o di status fiscale.

L’Agenzia chiarisce che il contribuente non deve cambiare regime a causa del suo trasferimento all’estero né, in caso di cambio, è prevista alcuna tassazione automatica di plusvalenze latenti.

Le conclusioni dell’Amministrazione derivano naturalmente dall’analisi del quadro normativo che disciplina la tassazione delle plusvalenze in argomento e, in particolare, dalle previsioni dell’articolo 5 del Dlgs n. 461/1997 che introduce, per specifiche categorie di reddito, l’imposta sostitutiva al 12,50% sulle plusvalenze, da versare secondo le regole stabilite per le imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione (cosiddetto regime dichiarativo).

Il successivo articolo 6 del Dlgs n. 461/1997 offre, tuttavia, la possibilità di optare per il pagamento dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza, anche con regime del risparmio amministrato con condizioni su custodia dei titoli. Il Mef è intervenuto sull’argomento con la circolare n. 165/1998, chiarendo che per i contribuenti non residenti, tale regime è considerato “naturale” e si applica anche senza esplicita opzione. L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dall’intermediario salvo rinuncia dell’interessato al regime semplificato.

Dalla cornice normativa descritta emerge, secondo l’Agenzia, che il contribuente che trasferisce la propria residenza all’estero può continuare a mantenere il deposito amministrato in Italia con l’opzione per il regime del risparmio amministrato non essendo obbligato ad applicare il regime dichiarativo disciplinato dall’articolo 5. Inoltre, l’eventuale revoca dell’opzione non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze.

Fonte Agenzia delle Entrate

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