La Corte di cassazione, con l’ordinanza 22730, del 6 agosto 2025, ha stabilito che, nel processo di riassunzione davanti al giudice tributario, a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la competenza del giudice del rinvio è di natura funzionale e quindi inderogabile: la riassunzione davanti ad un giudice diverso determina l’omessa riassunzione del processo, non essendo applicabile il meccanismo della translatio iudicii, previsto per l’errore sulla competenza del giudicante.
La vertenza scrutinata dalla Corte di cassazione ha tratto origine dalla notifica a una Srl di un avviso di accertamento, ai fini Irpeg, Irap e Iva, con il quale, in relazione a un determinato anno di imposta, l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione – sulla base degli elementi acquisiti in sede di verifica dalla Gdf – costi ritenuti non deducibili e non detraibili, poiché considerati derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti o non inerenti all’attività di impresa. Con il medesimo atto, l’ufficio ha contestato, poi, alla contribuente l’errata fatturazione di un’operazione non coperta da dichiarazione di intenti, ai sensi dell’articolo 8 del Dpr 633/1972.
La compagine è insorta contro l’atto impositivo, proponendo ricorso alla Ctp di Salerno, che lo ha rigettato. La Srl, allora, ha appellato la sentenza presso la Ctr della Campania, che, in accoglimento del gravame, ha annullato l’avviso di accertamento impugnato.
L’ufficio, pertanto, è ricorso in cassazione e la suprema Corte, accogliendo alcuni motivi del ricorso erariale, ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Ctr della Campania per un nuovo esame.
La società, però, ha riassunto il giudizio davanti alla Ctr della Puglia che lo ha dichiarato inammissibile per una serie di motivi, fra cui la riassunzione avvenuta davanti a una Ctr (Puglia) diversa da quella designata dalla Corte di cassazione (Campania) quale giudice di rinvio.
Contro tale sentenza la Srl ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la violazione dell’articolo 5, comma 3, del Dlgs 546/1992, in quanto alcuna disposizione avrebbe imposto la pronuncia di inammissibilità in caso di riassunzione davanti a un giudice incompetente per territorio e, anzi, l’articolo 5 citato imporrebbe al giudice adito di ordinare la riassunzione del processo presso il giudice munito di competenza: d’altronde, secondo la tesi della compagine, ove l’incompetenza per territorio non venisse eccepita da una parte né rilevata d’ufficio dal giudice, la stessa diventerebbe incontestabile, dovendo quindi il Collegio regionale dichiararsi incompetente e ordinare la riassunzione del processo presso il giudice ritenuto competente territorialmente.
L’ordinanza di legittimità
La suprema Corte, nel rigettare il motivo proposto, premette che, nel caso in esame, non si è trattato di incompetenza per territorio, unica regolata dalla legge processuale tributaria: si è controverso, invece, di competenza del giudice del rinvio, che è di natura funzionale.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la statuizione con cui la Corte di cassazione individua il giudice di rinvio, ex articolo 383 cpc, attribuisce a tale giudice una competenza funzionale ratione materiae incontestabile e irretrattabile sia da parte del giudice designato attraverso una declinatoria di competenza, sia da parte dello stesso giudice di legittimità, cui è consentito di intervenire sulla propria decisione soltanto in forma di ordinanza per la correzione di errori materiali riguardanti il tipo e il luogo del giudice di rinvio (cfr Cassazione nn. 1527/2012, 21542/2008, 2407/2004, 2510/2001 e 628/1998).
La parte interessata è, pertanto, tenuta a riassumere il giudizio dinanzi al giudice indicato dal provvedimento di cassazione con rinvio, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, neppure la sopravvenienza medio tempore di norme di legge che abbiano modificato i criteri d’individuazione del giudice competente (cfr Cassazione nn. 1841/2022, 11020/2007, 18375/2006 e 7759/2006): ebbene, in caso di riassunzione dinanzi a un giudice diverso da quello designato con la pronuncia di legittimità, non può, pertanto, trovare applicazione il meccanismo previsto dall’articolo 50 cpc, che consente la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice competente, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda (translatio iudicii).
A tal fine – prosegue il Collegio di legittimità – non assume rilievo neanche la distinzione tra rinvio restitutorio e rinvio prosecutorio, la quale viene in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione dell’ampiezza dei poteri spettanti al giudice del rinvio nel riesame della controversia, che coincidono, nel primo caso, con quelli connessi alla funzione di giudice dell’impugnazione della sentenza di primo grado, e si estendono pertanto al riesame di tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità (cfr Cassazione nn. 23314/2018 e 4290/2015).
In definitiva, la Cassazione, per dirimere la questione a essa sottoposta, fa rinvio a un proprio recente precedente, secondo cui, nella similare ipotesi di giudizio di rinvio innanzi alla Corte d’appello civile, a seguito di annullamento disposto dalla suprema Corte in sede penale ai soli effetti civili, allorquando la riassunzione avvenga davanti a un giudice incompetente, non può trovare applicazione il principio della translatio iudicii di cui all’articolo 50 cpc, atteso che il principio opera solo quando a monte della scelta di radicare la causa davanti a un giudice incompetente non vi è una specifica indicazione del giudice davanti al quale la causa deve proseguire in riassunzione (cfr Cassazione n. 6116/2025). Del resto, la fattispecie appare del tutto diversa da quella trattata dai giudici di legittimità, nella loro composizione più autorevole (cfr Cassazione, sezioni unite, n. 18121/2016), secondo cui l’appello proposto davanti a un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’articolo 341 cpc, non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii, proprio perché si tratta di errore sulla competenza del giudicante.
Fonte Sentenza Corte di Cassazione
