Economia e Lavoro

Società ristretta tra familiari: difficile demarcare i confini

L’accertamento di redditi non dichiarati da parte di una società in accomandita semplice ha ripercussioni dirette anche sulla posizione fiscale dei suoi soci, sempreché questi ultimi non riescano a fornire una prova contraria.

Questo principio è stato confermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 32108 del 12 dicembre 2024.

Il caso ha preso avvio con la notifica di un atto di accertamento mediante il quale l’Agenzia delle entrate ha rettificato una dichiarazione dei redditi presentata da una società in accomandita semplice per l’anno d’imposta 2006. In particolare, l’ufficio aveva contestato alla Sas maggiori ricavi per oltre 170mila euro nonché l’omessa fatturazione di operazioni imponibili, ai fini Iva, per 58mila euro.

Sulla base dell’articolo 5 del Testo unico sulle imposte dirette (Dpr n. 917/1986), il maggior reddito accertato in capo alla società è stato recuperato a tassazione, ai fini Irpef, in capo ai due soci della compagine, destinatari, a loro volta, di altri due avvisi di accertamento.

In particolare, il primo comma della disposizione richiamata prevede che “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.

La norma, quindi, sancisce una presunzione di distribuzione degli utili ai soci.

Per effetto di questa disposizione, l’ufficio aveva rideterminato, ai fini Irpef, anche il reddito dei due soci. Nei confronti di quest’ultimi l’accertamento era stato basato anche sul controllo dei conti correnti, sia della Sas che dei suoi partecipanti, persone fisiche.

In seguito al ricorso presentato dai soci, la Ctp di Roma ha disposto l’annullamento dell’accertamento emesso nei loro confronti, ritenendo che i contribuenti interessati avevano dimostrato che le operazioni contestate non riguardavano movimenti extra contabili.

La Ctr del Lazio, invece, con sentenza n. 1329/2016 ha accolto le osservazioni dell’Amministrazione finanziaria.

I giudici della Corte di cassazione hanno richiamato il proprio consolidato orientamento (pronunce n. 428/2015 e n. 30098/2018) in base al quale, in tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale sono elementi sufficienti a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti, all’attività economica della società sottoposta a verifica. Pertanto, “…in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente”.

Nel caso in esame, la società destinataria del controllo era composta da un numero molto ristretto di persone, tra loro congiunte.

La Corte suprema ha valutato corretta la decisione della Ctr, evidenziando che, trattandosi di una verifica incentrata sull’esame dei conti correnti dei contribuenti, questi, al fine di superare i rilievi mossi dall’ufficio, avrebbero dovuto fornire una prova analitica e non meramente generica per ogni versamento bancario contestato, dimostrando che gli stessi versamenti da loro effettuati non erano collegati a operazioni imponibili non dichiarate.

In senso analogo la Corte di cassazione si era già espressa con l’ordinanza n. 25559/2024 con la quale aveva precisato che di fronte all’operare della presunzione di distribuzione di utili, i soci possono, comunque, fornire una prova contraria, dimostrando che, nel caso specifico, gli utili non sono stati distribuiti ma sono stati accantonati dalla società in una riserva, oppure sono stati reinvestiti per lo svolgimento dell’attività sociale.

Con la stessa ordinanza i giudici di legittimità avevano sottolineato che nelle società caratterizzate da un ristretto assetto societario, si instaura un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei membri nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante la presunzione sopra descritta, spetta al contribuente fornire la prova contraria.

Nel caso in esame non è stata fornita alcuna prova contraria e, di conseguenza, è stato ritenuto legittimo l’operato dell’ufficio.

Fonte Agenzia delle Entrate

Related posts

Bonus casa, ma quanti sono? Ecco la guida con i vantaggi e le scadenze

Redazione Ore 12

In aumento gli imprenditori over 70 alla guida delle micro-imprese italiane

Redazione Ore 12

‘Il lavoro delle donne’: l’analisi delle disuguaglianze nel giornalismo in un convegno in sala Tobagi

Redazione Ore 12