Con l’ordinanza n. 1336 del 21 gennaio 2026, la Corte di cassazione è tornata a occuparsi della tassazione delle sentenze che accolgono l’azione revocatoria fallimentare, chiarendo quando tali provvedimenti scontano l’imposta di registro in misura proporzionale oppure fissa, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) o lettera e) , della Tariffa parte prima allegata al Dpr n. 131/1986, oggi confluiti nella tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Dlgs n. 123/2025).
Il caso
La controversia scaturisce da un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate aveva richiesto l’imposta di registro in misura proporzionale (aliquota del 3%) per la registrazione di una sentenza del Tribunale di Bari che aveva accolto l’azione revocatoria proposta dalla curatela del fallimento di un oleificio nei confronti di un suo fornitore, condannato alla restituzione delle somme incassate in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia aveva dato ragione al fallimento, ritenendo che la sentenza del Tribunale dovesse essere assoggettata a imposta in misura fissa, ai sensi dell’articolo 8, lettera e), della Tariffa, disposizione applicabile ai provvedimenti privi di contenuto traslativo e meramente restitutori.
L’Agenzia delle entrate, convinta della tesi opposta, ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La posizione della Cassazione
La Suprema corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, chiarendo che l’impostazione seguita dai giudici territoriali non era conforme né al dato normativo né alla ratio della disciplina dell’imposta di registro. In particolare, ha precisato che l’articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa ha carattere generale e pertanto assoggetta ad aliquota proporzionale le sentenze recanti condanna al pagamento di somme o valori, mentre la successiva lettera e), ha natura speciale e quindi essendo di stretta interpretazione, riguarda esclusivamente i provvedimenti che dichiarano la nullità, l’annullamento o la risoluzione di un atto, anche quando contengono una condanna alla restituzione.
Secondo la Corte, la sentenza che accoglie la revocatoria fallimentare di un pagamento non determina alcuna caducazione dell’atto originario, che resta valido tra le parti, seppure inefficace nei confronti della massa fallimentare. Le restituzioni conseguenti non hanno natura meramente ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente, ma realizzano un vero e proprio trasferimento di ricchezza a favore del fallimento, con incremento dell’attivo destinato alla soddisfazione dei creditori.
Proprio tale effetto traslativo giustifica l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. La Corte richiama, sul punto, precedenti conformi che hanno escluso l’assimilabilità della revocatoria di pagamenti alle ipotesi di nullità o annullamento negoziale, confermando la tassazione proporzionale ex articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa (Cassazione n. 16814/2017, n. 29454/2013, n. 4537/2009, n. 21160/2005).
Viene, inoltre, precisato che non è pertinente il richiamo, da parte dei giudici territoriali, alla giurisprudenza relativa alla revocatoria di contratti di compravendita immobiliare, fattispecie caratterizzata da effetti diversi, in cui la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria fallimentare è soggetta a tassazione in misura fissa, e non in misura proporzionale, in quanto essa non spiega alcun effetto traslativo della proprietà del bene.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un’ulteriore conferma dell’indirizzo secondo cui la revocatoria fallimentare, quando determina un trasferimento patrimoniale in favore della massa, è soggetta a imposta di registro in misura proporzionale. La pronuncia contribuisce a consolidare il principio per cui la tassazione deve riflettere la sostanza economica dell’effetto giuridico, evitando estensioni improprie della tassazione in misura fissa a fattispecie non riconducibili alle ipotesi di nullità, annullamento o risoluzione dell’atto.
