Norme fiscali

Produzione opere audiovisive: nuove regole per il tax credit

 

Si arricchisce la regolamentazione del tax credit relativo alla produzione nazionale e internazionale di opere audiovisive, l’incentivo fiscale che consente all’industria cinematografica di sostenere la produzione, la distribuzione e la promozione di tali opere. Le nuove disposizioni arrivano con due decreti della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura, che rafforzano la trasparenza e la tracciabilità dell’agevolazione fiscale.

Il beneficio consiste nel riconoscimento di crediti di imposta calcolati sulla base dei costi sostenuti per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di film, opere tv, opere web, videogiochi e per l’apertura o ristrutturazione di sale cinematografiche, per i costi di funzionamento delle sale stesse e per le industrie tecniche. Ciò a condizione che l’opera per la quale viene richiesto abbia “eleggibilità culturale”, determinata in base a un punteggio minimo.
Il tax credit è previsto anche in relazione alla spesa sostenuta, sul territorio nazionale, per la realizzazione di opere audiovisive non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere (tax credit internazionale).

La norma primaria di riferimento è reperibile nella legge 220/2016 (“legge cinema”), ma sono anche stati emanati diversi decreti ministeriali che completano la disciplina. Questi ultimi, a loro volta, demandano a decreti direttoriali la definizione delle ulteriori modalità, disposizioni tecniche e applicative per il riconoscimento del credito d’imposta.

Recentemente, come anticipato, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e garantire un controllo più efficace sui costi e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura ha ritenuto di aggiornare il quadro provvedimentale, emanando:

  1. a) il decreto direttoriale 2540del 26 giugno 2025, in materia di tax credit produzione internazionale, che attua l’articolo 18, comma 1, del decreto del Mic e del Mef del 4 ottobre 2024, n. 329 (“decreto tax credit internazionale”)
  2. b) il decreto direttoriale 2541del 26 giugno 2025, per la produzione nazionale, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto del Mic e del Mef del 10 luglio 2024, n. 225 (“decreto tax credit produzione”).

Entrambi gli atti, al pari di quelli precedenti sostituiti, delineano in modo specifico i passaggi procedurali tramite i quali le imprese possono ottenere il credito. Sono stati poi introdotti alcuni aspetti innovativi che meritano un breve esame:

  1. viene ora previsto l’obbligo di un conto corrente dedicato – i beneficiari degli incentivi dovranno utilizzare: “ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136,un conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione di tutti i flussi finanziari relativi ai costi eleggibili” (articolo 2, comma 2, lettera k del decreto 2540; lettera u per il decreto 2541). Sempre al fine di garantire la tracciabilità, e con riferimento alle richieste “definitive” (a consuntivo), sono state dettate regole precise per la fatturazione. Le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore a mille euro, emessi a partire dalla data di pubblicazione dei decreti direttoriali, devono riportare obbligatoriamente l’indicazione del titolo dell’opera a cui si riferiscono, pena l’ineleggibilità del costo; sempre a pena di ineleggibilità del costo, tutte le fatture e i documenti attestanti i costi eleggibili devono essere pagati mediante strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari e a valere sul conto dedicato. Non sono considerati eleggibili i costi la cui regolazione è avvenuta con lo strumento della compensazione di posizioni di debito e credito con i fornitori di beni o servizi (articolo 5, comma 2, lettera b, decreto 2540; articolo 7, comma 2, lettera b del decreto 2541).
  2. per la verifica dei costi, la direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) potrà richiedere, anche ai fini della cedibilità del credito di imposta, una perizia di congruità sui costi eleggibili dichiarati, redatta da un soggetto terzo e indipendente, individuato in accordo con la Direzione, in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità e secondo metodologie e standard di riferimento preventivamente comunicate e approvate dalla Direzione stessa (articolo 3, comma 2, decreto 2540; articolo 10, comma 2, decreto 2541).
  3. vengono rafforzate le regole già in vigore per l’assunzione del personale e l’affidamento di servizi a soggetti esterni. Andranno inseriti nel rendiconto, tra le altre allegazioni, anche: l’elenco del personale coinvolto in ciascuna prestazione, con indicazione del codice fiscale e del relativo costo; la documentazione attestante il pagamento in favore del fornitore, secondo le modalità indicate dai decreti stessi; l’autodichiarazione del fornitore attestante: i. l’assenza di sub-contrattazione a soggetti terzi in modalità “a cascata”; ii. l’eleggibilità delle spese sostenute; iii. con riferimento alla propria impresa e relativamente alla specifica fornitura, le autodichiarazioni sugli aspetti lavoristici (cfrarticolo 2 di entrambi i decreti)
  4. infine, è esteso al tax credit internazionale l’obbligo di consegna della copia dell’opera. È previsto che il soggetto richiedente debba consentire alla Dgca la visione dell’opera realizzata, mediante invio del collegamento telematico o modalità analoghe (articolo 5, comma 3, del provvedimento direttoriale 2540).

Il Ministero ha comunicato che sono in arrivo altri dettagli tecnici con ulteriori avvisi.

 

Si arricchisce la regolamentazione del tax credit relativo alla produzione nazionale e internazionale di opere audiovisive, l’incentivo fiscale che consente all’industria cinematografica di sostenere la produzione, la distribuzione e la promozione di tali opere. Le nuove disposizioni arrivano con due decreti della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura, che rafforzano la trasparenza e la tracciabilità dell’agevolazione fiscale.

Il beneficio consiste nel riconoscimento di crediti di imposta calcolati sulla base dei costi sostenuti per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di film, opere tv, opere web, videogiochi e per l’apertura o ristrutturazione di sale cinematografiche, per i costi di funzionamento delle sale stesse e per le industrie tecniche. Ciò a condizione che l’opera per la quale viene richiesto abbia “eleggibilità culturale”, determinata in base a un punteggio minimo.
Il tax credit è previsto anche in relazione alla spesa sostenuta, sul territorio nazionale, per la realizzazione di opere audiovisive non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere (tax credit internazionale).

La norma primaria di riferimento è reperibile nella legge 220/2016 (“legge cinema”), ma sono anche stati emanati diversi decreti ministeriali che completano la disciplina. Questi ultimi, a loro volta, demandano a decreti direttoriali la definizione delle ulteriori modalità, disposizioni tecniche e applicative per il riconoscimento del credito d’imposta.

Recentemente, come anticipato, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e garantire un controllo più efficace sui costi e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura ha ritenuto di aggiornare il quadro provvedimentale, emanando:

  1. a) il decreto direttoriale 2540del 26 giugno 2025, in materia di tax credit produzione internazionale, che attua l’articolo 18, comma 1, del decreto del Mic e del Mef del 4 ottobre 2024, n. 329 (“decreto tax credit internazionale”)
  2. b) il decreto direttoriale 2541del 26 giugno 2025, per la produzione nazionale, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto del Mic e del Mef del 10 luglio 2024, n. 225 (“decreto tax credit produzione”).

Entrambi gli atti, al pari di quelli precedenti sostituiti, delineano in modo specifico i passaggi procedurali tramite i quali le imprese possono ottenere il credito. Sono stati poi introdotti alcuni aspetti innovativi che meritano un breve esame:

  1. viene ora previsto l’obbligo di un conto corrente dedicato – i beneficiari degli incentivi dovranno utilizzare: “ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136,un conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione di tutti i flussi finanziari relativi ai costi eleggibili” (articolo 2, comma 2, lettera k del decreto 2540; lettera u per il decreto 2541). Sempre al fine di garantire la tracciabilità, e con riferimento alle richieste “definitive” (a consuntivo), sono state dettate regole precise per la fatturazione. Le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore a mille euro, emessi a partire dalla data di pubblicazione dei decreti direttoriali, devono riportare obbligatoriamente l’indicazione del titolo dell’opera a cui si riferiscono, pena l’ineleggibilità del costo; sempre a pena di ineleggibilità del costo, tutte le fatture e i documenti attestanti i costi eleggibili devono essere pagati mediante strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari e a valere sul conto dedicato. Non sono considerati eleggibili i costi la cui regolazione è avvenuta con lo strumento della compensazione di posizioni di debito e credito con i fornitori di beni o servizi (articolo 5, comma 2, lettera b, decreto 2540; articolo 7, comma 2, lettera b del decreto 2541).
  2. per la verifica dei costi, la direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) potrà richiedere, anche ai fini della cedibilità del credito di imposta, una perizia di congruità sui costi eleggibili dichiarati, redatta da un soggetto terzo e indipendente, individuato in accordo con la Direzione, in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità e secondo metodologie e standard di riferimento preventivamente comunicate e approvate dalla Direzione stessa (articolo 3, comma 2, decreto 2540; articolo 10, comma 2, decreto 2541).
  3. vengono rafforzate le regole già in vigore per l’assunzione del personale e l’affidamento di servizi a soggetti esterni. Andranno inseriti nel rendiconto, tra le altre allegazioni, anche: l’elenco del personale coinvolto in ciascuna prestazione, con indicazione del codice fiscale e del relativo costo; la documentazione attestante il pagamento in favore del fornitore, secondo le modalità indicate dai decreti stessi; l’autodichiarazione del fornitore attestante: i. l’assenza di sub-contrattazione a soggetti terzi in modalità “a cascata”; ii. l’eleggibilità delle spese sostenute; iii. con riferimento alla propria impresa e relativamente alla specifica fornitura, le autodichiarazioni sugli aspetti lavoristici (cfrarticolo 2 di entrambi i decreti)
  4. infine, è esteso al tax credit internazionale l’obbligo di consegna della copia dell’opera. È previsto che il soggetto richiedente debba consentire alla Dgca la visione dell’opera realizzata, mediante invio del collegamento telematico o modalità analoghe (articolo 5, comma 3, del provvedimento direttoriale 2540).

Il Ministero ha comunicato che sono in arrivo altri dettagli tecnici con ulteriori avvisi.

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