Quando l’ufficio si avvale di tale forma semplificata, la spedizione dell’atto segue le norme sul servizio postale ordinario e non quelle sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta
In caso di notifica della cartella di pagamento o di altro atto in via diretta non occorre l’invio di una seconda raccomandata o, più precisamente, non occorre la prova della ricezione della stessa. Questo è quanto ha stabilito, sposando le tesi dell’Amministrazione finanziaria, la Corte di cassazione con la pronuncia n. 2823 del 9 febbraio 2026.
Con la medesima pronuncia, i giudici romani hanno, altresì, chiarito che è preclusa la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia per il tramite di mere clausole di stile, dovendo, invece, nel caso, essere operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento dell’ufficio che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.
La vicenda processuale
L’Agenzia delle entrate – Riscossione notificava a una contribuente lombarda diverse cartelle di pagamento che da quest’ultima venivano impugnate dinanzi la competente Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di giustizia tributaria di primo grado) lamentando, nel merito, l’errata notifica delle cartelle stesse, con conseguente nullità e inesistenza delle stesse.
I giudici tributari di primo grado accoglievano le doglianze della parte privata e annullavano gli atti impositivi del Fisco.
La sentenza veniva però ribaltata in secondo grado, ove la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria, compensando le spese di lite.
Avverso siffatta decisione dei giudici tributari di merito di secondo grado, la contribuente decideva di ricorrere in ultima istanza dinanzi la Corte di cassazione, affidando il proprio ricorso a due motivi, entrambi involgenti l’asserita irregolarità della notifica degli atti impositivi.
In particolare, con il primo motivo la contribuente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 26 del Dpr n. 602/1973, dell’articolo 60 del Dpr n. 600/1973 e dell’articolo 140 codice procedura civile, per aver la Commissione tributaria regionale ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento in assenza del destinatario, pur in mancanza di allegazione della prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale.
Con il secondo motivo di ricorso, invece, è stato denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione a gravi anomalie ed evidenti irregolarità riscontrabili nella documentazione prodotta in appello dall’Agenzia entrate Riscossione, tali da rendere inidonea la notifica della prodromica cartella, lamentandosi, in particolare, la contribuente della discrasia tra la data del deposito presso il Comune e la data della spedizione della raccomandata, nonché tra la data di notifica indicata sull’estratto di ruolo e la data di notifica effettuata dal messo notificatore e l’avviso di deposito presso la casa comunale.
La decisione della Cassazione
Chiamata a pronunciarsi definitivamente sulla questione, la Suprema corte ha rigettato il ricorso della contribuente, affermando la regolarità della notifica effettuata dal Fisco.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, i giudici romani hanno sottolineato come la consegna a persona qualificatasi come “genitore” avrebbe richiesto, a giudizio della contribuente, la necessaria produzione in atti da parte dell’ente riscossore dell’obbligatorio avviso di ricevimento della raccomandata informativa. In merito, la Corte ha ricordato invece come l’amministrazione finanziaria possa procedere alla notificazione a mezzo posta e in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, ai sensi dell’articolo 26 del Dpr n. 602/1973. E che quando l’ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982 recante disciplina delle notificazioni di atti giudiziari e amministrativi a mezzo posta.
La speciale forma di notificazione semplificata, hanno ancora proseguito i giudici romani, si giustifica, nel caso di specie e come anche acclarato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 175/2018, alla luce della funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del buon andamento delle finanze pubbliche e dello Stato inteso in senso ampio.
D’altronde è lo stesso articolo 14 della legge n. 890/1982 che fa salvo il disposto dell’articolo 26 del Dpr n. 602/1973, ai sensi del quale la notifica può essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento con la precisazione che, in tal caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone ivi indicate.
Secondo il regolamento sul servizio postale ordinario non è prevista la comunicazione di avvenuta notifica e la specialità del procedimento di notifica ai sensi del più volte citato articolo 26 esclude che sia necessario il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario.
Definitivamente pronunciandosi, dunque, su questo primo punto di doglianza avanzato dalla contribuente, i giudici di ultima istanza hanno recisamente asserito che “in definitiva, può affermarsi che nel caso di notifica della cartella di pagamento o di altro atto in via diretta non occorre l’invio di una seconda raccomandata (o, più precisamente, non occorre la prova della ricezione della stessa. L’art. 26 del D.P.R. 603/1972, quindi, prevedendo che, oltre che “nelle forme previste dalla legge”, gli ufficiali della riscossione e gli altri soggetti abilitati possono eseguire la notifica “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”, detta una disciplina speciale rispetto a quella dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, applicabile, invece, nei soli casi in cui la notificazione avvenga ai sensi dell’art. 140 c.p.c. o per mezzo di posta elettronica certificata, e solo per quanto non regolato dal suddetto art. 26.”.
Anche il secondo motivo di doglianza della parte privata è stato ritenuto infondato da parte della Corte di cassazione.
In merito, la Corte ha osservato come i giudici di merito abbiano correttamente rilevato come sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate trasmesse per notificare le cartelle impugnate risultano la data di consegna e le modalità di espletamento della procedura osservando altresì che sono stati depositati gli avvisi nella casa comunale, dai quali si evince che è stata correttamente eseguita la procedura di notifica ai sensi dell’articolo 26 del Dpr n. 602/1973.
Nella sua doglianza, invece, la contribuente deduce profili di irregolarità che non attengono nemmeno all’iter procedurale da seguire per il compimento della notifica della cartella laddove segnala delle incongruenze rispetto alla data sull’estratto di ruolo o sui registri rispetto alla notifica eseguita o agli avvisi non chiarendo neanche l’eventuale efficacia causale di dette irregolarità rispetto alla conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
Al riguardo i giudici romani hanno chiarito che “non si configura, in ogni caso, il vizio dell’omesso esame di un fatto decisivo, perché la questione delle notifiche è stata esaminata ed i profili della discrepanza delle date appaiono del tutto irrilevanti ai fini del decidere, non essendo chiarito per quali ragioni le irregolarità denunciate non hanno consentito la conoscenza legale dell’atto, a fronte della individuazione puntuale da parte dei giudici di merito delle date e delle modalità di consegna degli atti e della esecuzione degli avvisi previsti.”.
Infine, i giudici capitolini affrontano e risolvono un ultimo punto, sempre sposando le tesi dell’Amministrazione finanziaria, in materia di eventuale contestazione da parte del contribuente di documenti prodotti sottoforma di fotocopia da parte dell’ufficio.
Al riguardo, affermano i magistrati di ultima istanza, “è preclusa la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia per il tramite di mere clausole di stile e generiche o onnicomprensive, dovendo, invece, essa essere operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. L’onere stabilito dall’art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotostatica di una scrittura implica pertanto necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi.”.
Per tutti i motivi sopra visti, la Corte di cassazione ha definitivamente rigettato il ricorso della contribuente, condannandola, per di più, alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’erario.
