In tema di controlli sui movimenti bancari, le operazioni di prelevamento fanno presumere il maggior reddito solo nei confronti dei titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento operano nei confronti di tutti i contribuenti. La presunzione può essere contestata dimostrando che le somme versate sono già incluse nel reddito soggetto a imposta o sono irrilevanti. La Cassazione conferma l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 228/2014.
Con la decisione del 27 marzo 2026 (ordinanza n. 7389/2026), la Corte di cassazione è tornata ad affrontare problematiche legate alle controversie tributarie in materia di indagini finanziarie, affermando che “in tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass. T., n. 9403/2024). Gli stessi giudici, inoltre, evidenziano che “la contestazione di agire per conto di una società di fatto qualifica il reddito della contribuente come reddito di impresa, ritenendo rilevanti quindi anche i prelevamenti”.
La vicenda processuale
La lite ha origine dalla notifica da parte dell’Agenzia di un avviso di accertamento nei confronti di una contribuente che aveva la possibilità di operare su una serie di conti correnti bancari intestati ai lavoratori dipendenti di società riconducibili a una più ampia società di fatto. Analizzando gli esiti di un’indagine penale per attività fraudolenta, emergeva che la contribuente aveva collaborato nell’amministrare tale società di fatto costituita, per l’appunto, da un certo numero di imprese, al fine di ricavarne un illecito profitto.
La persona fisica vedeva, quindi, ricostruito il proprio reddito, per l’anno d’imposta 2008, in base alle movimentazioni bancarie integrali effettuate, depurate dei movimenti per i quali aveva potuto dare giustificazione al Fisco.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo insussistenti gli elementi emersi dall’indagine penale che era stata archiviata.
In sede di appello, l’Agenzia eccepiva, in particolare:
- a) l’autonomia fra indagine penale e accertamento tributario
- b) l’efficacia della presunzione di cui all’articolo 32, primo e secondo comma, del Dpr n. 600/1973 e dell’articolo 2697 del codice civile in materia di presunzioni.
Il giudice tributario di secondo grado accoglieva il ricorso dell’Agenzia, confermando integralmente l’originaria ripresa a tassazione.
Nel ricorso per cassazione la contribuente contestava, tra gli altri motivi, la violazione dell’articolo 32 del Dpr n. 600/1973, nonché dell’articolo 10 della legge n. 212/2000 e dell’articolo 2697 del codice civile, in quanto l’Amministrazione finanziaria non avrebbe avuto il potere di provare e desumere la maggior disponibilità economica di un contribuente dalle movimentazioni bancarie a esso riferibili.
La decisione della suprema Corte
Secondo i giudici di legittimità in tema di accertamenti bancari la presunzione legale relativa prevista dall’articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr n. 600/ 1973, presuppone che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della riferibilità del conto al contribuente, pur se formalmente intestato a terzi; non occorre, tuttavia, dimostrare necessariamente che il conto sia utilizzato soltanto da quest’ultimo. Inoltre, la presunzione legale relativa comporta l’onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili.
Alla luce di tale ricostruzione, i giudici hanno affermato che “la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito […] non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass. n. 9403/2024). I giudici concludono, pertanto,che “la contestazione di agire per conto di una società di fatto qualifica il reddito della contribuente come reddito di impresa, ritenendo rilevanti quindi anche i prelevamenti”.
Brevi osservazioni
In linea generale, l’indagine finanziaria è l’attività attuata dall’amministrazione finanziaria al fine di acquisire informazioni, notizie e dati in riferimento a un rapporto, continuativo od occasionale, intrattenuto presso qualsiasi istituto finanziario, al fine di individuare operazioni economiche occulte e quantificare, dunque, un eventuale maggior reddito. La disciplina di tale modalità di indagine è contenuta nell’articolo 32 del Dpr n. 600/1973. Inoltre, la legge n. 311/2004, all’articolo 1, commi 402-404, che ha introdotto una serie di nuove regole che prevedono poteri più incisivi per la Guardia di finanza e l’Agenzia delle entrate in materia di indagini bancarie.
Come noto, l’aspetto più rilevante del controllo basato sui dati di provenienza bancaria è costituito dalla rilevanza delle risultanze delle indagini bancarie ai fini della ricostruzione dell’effettiva capacità contributiva dei soggetti ispezionati. La legge, infatti, pone a carico di questi ultimi una presunzione legale di operatività, vale a dire un’inversione dell’onere della prova che ha, inevitabilmente, risvolti anche in sede processuale. I versamenti e i prelevamenti risultanti dai conti bancari o postali possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti in base agli articoli 38, 39, 40 e 41, del Dpr n. 600/1973, se il contribuente non dimostra che li ha tenuti in debito conto nella determinazione del reddito dichiarato o che sono, comunque, irrilevanti.
Con l‘ordinanza n. 7389/2026la suprema Corte ha confermato l’ambito di delimitazione soggettiva delle indagini sui movimenti bancari, affermando che la presunzione legale relativa prevista non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal citato articolo 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche. Tuttavia, occorre precisare che a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/ 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (in tal senso, cfr Cassazione, nn. 9403/2024, 29572/2018,1519/2017, 5152/2017, 5153/2017, 19806/2017 e 16697 /2016).
Da ultimo, nella decisione in commento i giudici di legittimità chiariscono che l’agire per conto di una società di fatto qualifica il reddito della contribuente come reddito di impresa, rendendo quindi rilevanti, ai fini fiscali, anche i prelevamenti.
Occorre, inoltre, evidenziare che l’articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr n. 600/1973, indica i limiti di carattere quantitativo delle presunzioni bancarie. Nello specifico la formulazione attuale della norma in vigore dal 3 dicembre 2016 in virtù dell’art. 7-quater, comma 1, lettera b), del Dl n. 193/2016), prevede che la presunzione relativa di maggiori ricavi si applica solo in corrispondenza di prelevamenti o importi riscossi “nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili”. Dunque, viene fissata una “franchigia” al di sotto della quale non opera alcuna presunzione in pregiudizio del contribuente-imprenditore, nel senso che questi è onerato di provare l’irrilevanza fiscale dei soli prelievi per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili. L’introduzione di un criterio di valore per escludere a priori le operazioni potenzialmente estranee alla sfera imprenditoriale risponde, probabilmente, a esigenze di semplificazione fiscale e appare funzionale a ricondurre entro un ambito di ragionevolezza e proporzionalità il contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria in tali contesti.
