Norme fiscali

Dl Carburanti quater, al via le misure di sostegno

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto Carburanti quater. Il Decreto, in linea con precedenti provvedimenti normativi, prevede una riduzione delle accise su benzina, gasolio, gpl e gas naturale usati come carburanti, per il periodo dal 23 maggio fino al 6 giugno 2026. Ampliata la disciplina dei crediti d’imposta già istituiti a sostegno dell’autotrasporto e dell’agricoltura, riconosciuti a parziale compensazione della maggior spesa per carburanti rispettivamente dal Dl n. 33/2026 e dal Dl n. 38/2026.

Le misure a favore dell’autotrasporto e del comparto agricolo
Per quanto riguarda il settore dell’autotrasporto, il Dl n. 89/2026 interviene su due distinti ambiti.

Da un lato, il decreto dispone la riduzione temporanea delle accise su benzina, gasolio, Gpl e gas naturale, applicabile nel periodo compreso tra il 23 maggio e il 6 giugno 2026.

Dall’altro lato, l’articolo 2 proroga e amplia il credito d’imposta destinato alle imprese di autotrasporto introdotto dal Dl n. 33/2026. Il beneficio è commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di carburanti nei mesi da marzo a giugno 2026 rispetto ai prezzi registrati a febbraio dello stesso anno. Inoltre, il limite complessivo delle risorse destinate alla misura è stato incrementato per l’anno 2026 da 100 a 300 milioni di euro.

Ricordiamo che la disposizione è rivolta alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti le attività di trasporto indicate nel Testo unico delle disposizioni legislative.

Con riferimento al comparto agricolo, invece, il limite del contributo straordinario riconoscibile alle imprese agricole, istituito dall’ (aggiunto in sede di conversione), è stato portato da 30 a 90 milioni di euro per l’anno 2026. Come per il settore degli autotrasporti, anche questo contributo alle imprese agricole è utilizzabile sotto forma di credito d’imposta, in parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole (compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole). Il credito è riconosciuto fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi da marzo a maggio dell’anno 2026 (prima della modifica apportata dal Dl n. 89 il periodo di riferimento per le spese sostenute si limitava al mese di marzo 2026). Le spese devono essere comprovate mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva.

Le altre misure del decreto
Oltre alla misura di sostegno per l’acquisto di gasolio e benzina, alle imprese agricole è riconosciuto anche un contributo straordinario in ragione dell’aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli. Il limite massimo è di 40 milioni di euro per l’anno 2026. Anche in questo caso, il contributo è utilizzabile sotto forma di credito d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di fertilizzanti agricoli, fino al 30% della spesa effettuata nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Il contribuente ha l’onere di documentare le spese sostenute.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore (23 maggio 2026) del Dl n. 89, con decreto del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del contributo per l’acquisto di fertilizzanti, con particolare riguardo al rispetto del limite di spesa, alle procedure di concessione del contributo nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.

In materia di accise, inoltre, ridetermina le aliquote per il periodo dal 23 maggio fino al 6 giugno 2026 nei termini seguenti:

  • benzina: 622,90 euro per mille litri
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per mille litri
  • gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi
  • gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo

Infine rinvia al 20 luglio senza maggiorazioni la scadenza per i versamenti fiscali di soggetti Isa, forfetari, di chi applica il regime di vantaggio (articolo 27 comma 1 del Dl n. 98/2011) e dei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir.

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