Norme fiscali

Reato di sottrazione fraudolenta: anche fuori dalla fase di riscossione

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26731/2026, ha stabilito che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte punito dall’articolo 11 del Dlgs n. 74/2000 è reato “di pericolo” e non “di danno”: pertanto, non è necessario, per il perfezionamento della fattispecie, che sussista una procedura di riscossione in corso, ma è sufficiente che la condotta dell’agente sia idonea, con giudizio ex ante, a rendere in tutto o in parte inefficace l’attività di recupero dell’Amministrazione finanziaria.

La vicenda
Il Tribunale di Foggia annullava soltanto parzialmente un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Gip, mentre rigettava le censure difensive dell’imputato in relazione alle imputazioni elevategli in relazione all’articolo 11 del Dlgs n. 74/2000 che sanziona il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

L’indagato proponeva ricorso per cassazione, affidandolo ad una pluralità di motivi di diritto, solo su uno dei quali intendiamo porre l’attenzione in questa sede.

In particolare, il ricorrente censurava la decisione del Tribunale pugliese, eccependo la violazione della norma incriminatrice, in quanto il reato non avrebbe mai potuto essere ritenuto sussistente in assenza di un debito tributario, senza alcun riscontro o prova quanto alla ricorrenza delle condizioni per giungere ad una procedura di riscossione coattiva. Tra l’altro, all’epoca della movimentazione del capitale (detenuto in criptovaluta) non era neanche decorso il termine per presentare la dichiarazione.

La decisione della Corte
Le richiamate ragioni di censura non hanno superato il vaglio del giudice di legittimità, che ha respinto il ricorso dell’indagato, enunciando alcuni principi di diritto utili a chiarire la corretta portata applicativa del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

A questo proposito, si ricorda che l’articolo 11 del Dlgs n. 74/2000 punisce “chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva …”.

Ebbene, la Corte di cassazione ha osservato che il Tribunale di Foggia aveva dato correttamente conto della piena consapevolezza dell’accertamento in corso da parte dell’indagato, che aveva pure utilizzato un servizio di mixing – ossia uno strumento che mescola fondi digitali di diversi utenti per nascondere la tracciabilità delle transazioni sulla blockchain al fine di recidere il collegamento tra mittente e destinatario finale delle criptoattività – senza che fosse necessaria una preesistente e definitiva attivazione della pretesa erariale, considerata la natura del reato oggetto di imputazione provvisoria e l’integrazione della condotta anche nel caso in cui il pregiudizio dell’Erario non si fosse già definitivamente consolidato.

Del resto, come ha avuto già occasione di chiarire la giurisprudenza di nomofilachia, “hanno natura fraudolenta anche gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato che, diversamente da quelli simulati, determinino il trasferimento effettivo del bene, nel caso in cui risultino connotati da elementi di inganno o di artificio e, quindi, da stratagemmi finalizzati a sottrarre all’esecuzione le garanzie patrimoniali” (cfr. sentenze della Cassazione n. 33988/2023 e n. 35983/2020).

Quindi, affinché gli atti di disposizione patrimoniale possano ritenersi fraudolenti, devono necessariamente estrinsecarsi nelle modalità prescritte dalla norma; diversamente, la fattispecie si porrebbe in contrasto – si può ipotizzare – sia con il principio di offensività che con quello di libera disposizione della proprietà, entrambi di rango costituzionale.

Ciò posto, dalla previsione normativa, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza più autorevole, risulta che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo e non di danno.

E, più in particolare, si tratta di reato di pericolo “concreto”, in cui è il giudice che deve accertare che, nel caso concreto, sia messo in pericolo il bene giuridico protetto dall’articolo 11 del Dlgs n. 74/2000, ossia l’interesse dell’Amministrazione finanziaria alla proficua, tempestiva ed effettiva riscossione dei crediti tributari, oltre che alla salvaguardia della garanzia patrimoniale del contribuente.

In definitiva, ai fini del perfezionamento della fattispecie delittuosa in questione, non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto (cfr. sentenza della Cassazione n. 36290/2011), essendo, invece, sufficiente l’idoneità, con giudizio ex ante, a rendere in tutto o in parte inefficace l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria (cfr. sentenza della Cassazione n. 39079/2013: in tale fattispecie, ad esempio, è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta di un commercialista che, in prossimità degli esiti di una verifica fiscale a suo carico, aveva ceduto immobili e quote sociali alla convivente).

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