Con la sentenza n. 751 depositata lo scorso 4 luglio 2024, la Corte di giustizia tributaria di I grado di Vibo Valentia ha accolto la recente riforma del processo tributario che ha abrogato, con effetto immediato per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024, l’istituto del reclamo-mediazione (in vigore dal 1° aprile 2012). Di conseguenza, il ricorso depositato oltre i 30 giorni successivi alla notifica è considerato inammissibile, anche in caso di lite di valore inferiore a 50 mila euro.
La vertenza ha tratto origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento ad opera di una Srl, derivante dall’omesso pagamento di contributi consortili. Nel proprio ricorso alla Cgt di Vibo Valentia, notificato sia al Consorzio di Bonifica territorialmente competente sia all’Agenzia delle entrate – Riscossione, la società ha innanzitutto avanzato una serie di eccezioni formali, quali la violazione dell’articolo 19, comma 2, del Dlgs 546/1992 per mancata indicazione della Corte di giustizia competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell’articolo 20 del decreto citato. Inoltre, il ricorrente ha opposto la nullità dell’atto per difetto di motivazione e ne ha contestato il piano di classifica e ripartizione, approvato dall’autorità regionale, avuto riguardo ai fondi di proprietà del ricorrente.
Nel merito, dunque, la Srl ha sostenuto l’illegittimità della pretesa tributaria, a causa della mancata realizzazione delle opere di bonifica e dell’assenza del beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo, nonché dei presupposti di esigibilità dei contributi di bonifica.
In seguito, si è costituita in giudizio la sola Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha presentato le proprie controdeduzioni sia in ordine all’asserita nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione dell’organo a cui proporre ricorso e del termine per proporre impugnazione, sia in ordine all’asserita nullità della cartella per carenza di motivazione e per mancanza dei presupposti di legge in relazione all’imposizione tributaria. Al contrario, non c’è stata alcuna costituzione in giudizio per il Consorzio di Bonifica competente, nonostante la regolarità della notificazione all’indirizzo Pec presente sul sito istituzionale.
Per quanto riguarda la parte ricorrente, è stata presentata un’istanza di sospensione dell’atto impugnato, che non è stata successivamente fissata dalla Cgt, a fronte di un sommario esame del ricorso che ne ha evidenziato l’inammissibilità.
La sentenza
Nel ritenere inammissibile il ricorso, la Cgt di Vibo Valentia ha osservato come, a fronte della notifica dello stesso in data 12 gennaio 2024, emerga documentalmente che il deposito presso la Cancelleria della Corte di giustizia sia avvenuto trentaquattro giorni dopo, quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni.
Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio, anche a fronte della costituzione in giudizio del resistente, senza nulla eccepire sul punto. Infatti, come ha spiegato il giudice di prime cure, l’articolo 22 del Dlgs 546/1992, in tema di costituzione del ricorrente, dispone che:
“1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
- L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente”.
Ebbene, a fronte dell’abrogazione dell’istituto della mediazione in materia di contenzioso tributario, il ricorso non funge (più) anche da reclamo per i ricorsi tributari di valore fino a 50 mila euro notificati agli enti impositori ed ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024, come quello de quo.
Infatti, con il Dlgs 220/2023, è stata abrogata la disciplina della cosiddetta “mediazione tributaria”: in base all’articolo 2, comma 3 del suddetto Dlgs, l’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 è stato abrogato a decorrere dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario.
Da qui, l’inammissibilità per tardività della costituzione in giudizio del ricorrente.
Conclusioni
La sentenza in esame applica l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione, conformemente all’interpretazione normativa data dal comunicato stampa del Mef del 22 gennaio 2024, che si era reso necessario a fronte di dubbi, emersi nella prassi applicativa, circa il corretto trattamento di ricorsi con istanza di reclamo notificati prima del 4 gennaio 2024 e per i quali risultava pendente il termine dei 90 giorni per il perfezionamento della procedura di mediazione, in assenza di una disciplina transitoria, omessa dal legislatore.
Ebbene, come ha chiarito il suddetto comunicato stampa, l’abrogazione in parola ha effetto per i soli ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024, mentre per quelli notificati prima di tale data continua ad applicarsi l’articolo 17-bisdel Dlgs 546/1992, in base al quale il termine per il deposito del ricorso e la costituzione in giudizio (pari a trenta giorni) decorre a partire dalla scadenza dei novanta giorni previsti per la conclusione della procedura amministrativa-precontenziosa del reclamo/mediazione.
