Economia e Lavoro

Agevolazione prima casa cosa cambia con il mille proroghe

di Flavia Zandonati

 

Il Milleproroghe rinnova la sospensione dei termini per avvalersi dell’agevolazione, nello specifico l’articolo 3, comma 10-quinuies, sospende i termini previsti sia per l’utilizzo dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto di una abitazione da adibire a prima casa.

Vediamo nello specifico le condizioni necessarie per potere usufruire di questo beneficio: è fondamentale che l’abitazione si trovi all’interno del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, mentre se residente in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile; nel caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con benefici previsti per la prima casa del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nelle misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte; non si applica l’agevolazione nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.; l’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente sia già titolare di una prima casa a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto di acquisto.

Possiamo dunque affermare come la disposizione in esame, sospende i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevola del 2% sul valore catastale dell’immobile,invece che del 9%, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alla prima casa.

Pertanto, a seguito della sospensione, il termine per il trasferimento della residenza nell’immobile acquistato come prima casa è prorogato da 18 a un massimo di 37 mesi, così come sancito all’articolo 3, comma quinquies 182 del decreto Milleproroghe,.

Ma ancora , il termine per il riacquisto della prima casa dopo l’alienazione dell’immobile acquistato in precedenza con le medesime agevolazioni passa da un anno ad un massimo di due anni e sette mesi, inoltre passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi il termine entro il quale l’acquirente di un nuovo immobile deve cedere l’immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa.

Occorre però chiarire un aspetto, eventuali accertamenti compiuti dal Fisco dai quali è emerso il mancato rispetto del termine precedente stabilito resteranno validi. Dunque, le contestazioni antecedenti alla sospensione dei termini non saranno cancellate e non si potranno chiedere rimborsi sulle imposte maggiorate pretese dal Fisco.

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