La tipologia dell’assegnazione ricorre quando una società effettua, nei confronti dei soci, la distribuzione di utili o di riserve mediante il trasferimento di un bene quale forma di attribuzione patrimoniale. La legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi da 35 a 41, legge n. 199/2025) ripropone il regime fiscale agevolato per l’assegnazione dei beni ai soci, inizialmente introdotto dall’articolo 29 della legge n. 449/1997 e successivamente riproposto da diverse leggi di bilancio. Si tratta di uno strumento consolidato che torna a offrire significative opportunità di pianificazione fiscale alle società commerciali. La misura, già sperimentata negli anni precedenti, è stata nuovamente prorogata e sottopone a una tassazione agevolata le operazioni di distribuzione di beni non strumentali ai soci, con scadenza al 30 settembre 2026.
Chi può usufruire del regime agevolato
Il beneficio è riservato alle società costituite nelle seguenti forme giuridiche: società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni. La norma estende la stessa disciplina anche alle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che decidono di trasformarsi in società semplici entro il termine del 30 settembre 2026.
Una condizione essenziale per usufruire del regime agevolato riguarda l’iscrizione nel libro dei soci: tutti i soci devono risultare iscritti alla data del 30 settembre 2025, ove prescritto, oppure dovranno essere iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, a condizione che il loro trasferimento sia certificato da un titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
Quali beni possono essere assegnati o ceduti
Il regime agevolato si applica a due categorie di beni. In primo luogo, i beni immobili non strumentali, ossia quelli diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa commerciale. In secondo luogo, i beni mobili iscritti in pubblici registri (come gli autoveicoli) che non trovano utilizzo come beni strumentali nell’attività d’impresa.
Il meccanismo dell’imposta sostitutiva
L’operazione è soggetta a un’imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato o, in caso di trasformazione, quello del bene posseduto all’atto della trasformazione, e il suo costo fiscalmente riconosciuto. L’aliquota ordinaria è fissata all’8 per cento. Tale aliquota rappresenta una sensibile riduzione rispetto al carico tributario ordinario, poiché l’imposta sostituisce interamente le imposte sui redditi e l’Irap.
Tuttavia, per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti quello in cui avviene l’assegnazione, l’aliquota sale al 10,5 per cento. La normativa in materia di operatività fa riferimento all’articolo 30 della legge n. 724 del 1990. Si considerano non operative le società di capitali e di persone che abbiano conseguito ricavi effettivi inferiori ai ricavi presunti, determinati applicando appositi coefficienti di legge ad alcune voci dello stato patrimoniale. Il test di operatività si effettua mettendo a confronto la media dei proventi effettivi, conseguiti nell’esercizio di riferimento e nei due precedenti, con l’importo risultante dall’applicazione di determinate percentuali al valore fiscalmente rilevante dei beni posseduti nell’attivo patrimoniale.
Una disciplina particolare riguarda le riserve in sospensione d’imposta, che vengono annullate a causa dell’assegnazione dei beni ai soci: queste sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 13 per cento. La stessa aliquota si applica alle riserve delle società che si trasformano in società semplici.
Determinazione del valore normale per gli immobili
Per gli immobili, la società può richiedere che il valore normale sia calcolato secondo il metodo catastale. In questo caso, il valore viene determinato applicando i moltiplicatori previsti dalla normativa sull’imposta di registro al valore catastale dell’immobile. Questo meccanismo consente spesso di contenere la base imponibile, con evidenti vantaggi fiscali.
Nel caso di cessione, qualora il corrispettivo pagato risulti inferiore sia al valore normale di mercato sia al valore catastale, l’imposta sostitutiva deve essere comunque calcolata in misura non inferiore a uno dei due valori, evitando così distorsioni tributarie.
Riduzione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
Le assegnazioni e le cessioni di beni ai soci godono di significativi sconti sui tributi accessori. L’aliquota dell’imposta proporzionale di registro è ridotta della metà. Le imposte ipotecarie e catastali, invece, si applicano in misura fissa anziché secondo le ordinarie aliquote percentuali (2 per cento per le imposte ipotecarie e 1 per cento per quelle catastali).
Versamento in due rate dell’imposta sostitutiva
Una delle caratteristiche più favorevoli del regime riguarda i termini di versamento. La società che si avvale della disciplina agevolata deve corrispondere l’imposta sostitutiva in due momenti: il 60% entro il 30 settembre 2026 e il restante 40% entro il 30 novembre 2026. La rateizzazione offre una notevole flessibilità di cassa, particolarmente utile per le operazioni di maggiore importo.
Effetti tributari sulle quote dei soci
La norma prevede importanti chiarimenti in materia di tassazione presso i soci assegnatari. In primo luogo, per tali soci non trovano applicazione le regole che presuppongono una distribuzione prioritaria degli utili d’esercizio e delle riserve (articolo 47, commi 1 e 5-8 del Tuir): si tratta di una previsione che evita doppie imposizioni e semplifica il trattamento fiscale.
In secondo luogo, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere incrementato della differenza assoggettata all’imposta sostitutiva, aumentando così la base di calcolo per eventuali future cessioni.
Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti (al netto di eventuali debiti accollati) comporta una riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle quote: un meccanismo che equilibra gli effetti fiscali complessivi dell’operazione.
Estromissione dei beni strumentali per le imprese individuali
La legge prevede benefici analoghi anche per le imprese individuali, offrendo loro la possibilità di estromettere dal regime d’impresa i beni immobili strumentali posseduti alla data del 30 settembre 2025. L’operazione deve essere posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026, con effetti tributari a decorrere dal 1° gennaio 2026.
L’imposta sostitutiva applicabile è dell’8% sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto. Il versamento avviene in due rate: la prima entro il 30 novembre 2026 e la seconda entro il 30 giugno 2027.
Considerazioni operative e scadenze
La scadenza del 30 settembre 2026 rappresenta il termine ultimo per l’assegnazione o la cessione dei beni; il mancato rispetto di tale data preclude l’accesso al regime agevolato. Parimenti, il 31 maggio 2026 è la scadenza entro cui gli imprenditori individuali devono optare per l’estromissione dei beni strumentali. Per le società che si trasformano in società semplici, la trasformazione deve anch’essa concludersi entro il 30 settembre 2026.
