Norme fiscali

Società svuotata dei lavoratori: si configura bancarotta fraudolenta

La Corte di cassazione, con la sentenza 3233 del 26 gennaio 2026, ha stabilito che l’avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologia costituiscono beni economicamente apprezzabili che possono formare oggetto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Infatti, nel concetto di “beni” considerato dall’articolo 216 della legge fallimentare sono ricompresi tutti gli elementi del patrimonio dell’imprenditore, ossia quelli suscettibili di utilizzazione immediata, i beni strumentali ed anche i beni futuri.

 

La vicenda

La Corte di appello di Venezia riformava la sentenza del Gup del Tribunale di Padova che aveva affermato la responsabilità di un imputato, amministratore di fatto di una Srl, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, unificati ai fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta, aggravato ai sensi dell’articolo 219, comma 2 della legge fallimentare.

 

In parziale riforma del provvedimento del Gup, il giudice dell’appello dichiarava, invece, non doversi procedere per il delitto di bancarotta documentale, riqualificato come bancarotta semplice, perché estinto per prescrizione, riducendo la pena principale e la durata delle pene accessorie fallimentari.

 

L’imputato, in sintesi, era stato condannato per avere, quale amministratore di fatto della Srl poi dichiarata fallita, distratto o dissipato risorse della società prestando servizi in favore di una Spa in assenza di adeguate garanzie di pagamento: in particolare, avendo la fallita ceduto alla detta Spa i rapporti di lavoro con i dipendenti, la prima aveva, secondo la Corte veneta, ceduto alla seconda la propria azienda in assenza di corrispettivo.

 

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato, affidandosi a due motivi, dei quali soltanto il primo è stato scrutinato dalla Corte di nomofilachia. Per quanto qui di interesse, il ricorrente si doleva che il collegio di Venezia avesse indicato quale unica componente del patrimonio della società oggetto di cessione alla Spa i contratti di lavoro con i dipendenti. A tal proposito, deduceva che tali contratti non potessero essere considerati parte del patrimonio societario e che, comunque, il loro trasferimento alla Spa aveva comportato anche il passaggio a quest’ultima dei debiti per trattamento di fine rapporto, ferie non godute ed altri accessori, senza determinare alcun impoverimento patrimoniale, non essendo in ogni caso la fallita più in grado di proseguire l’esercizio dell’impresa. La fallita – proseguiva l’imputato – non disponeva di altri beni, poiché l’attività veniva esercitata mediante un subaffitto di ramo di azienda.

 

Infine, secondo la tesi difensiva, il giudice di seconde cure non aveva valorizzato che l’imputato era stato prosciolto dalla bancarotta documentale in quanto non era dimostrato che fosse stato lui l’autore della distruzione delle scritture contabili e, quindi, lo stesso ragionamento avrebbe dovuto condurre al suo proscioglimento anche dall’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

 

La sentenza

Nel rigettare il ricorso, la suprema Corte ha premesso che l’avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologia costituiscono beni economicamente apprezzabili e, come tali, possono essere oggetto di bancarotta per distrazione, in quanto nel concetto di beni, agli effetti dell’articolo 216 della legge fallimentare, rientrano tutti gli elementi del patrimonio dell’imprenditore, compresi non soltanto i beni suscettibili di utilizzazione immediata, ma anche i beni strumentali e persino quelli futuri (cfr. sentenza della Cassazione n. 8598/1982). Va comunque considerato che, in tema di bancarotta fraudolenta, non è suscettibile di distrazione l’avviamento commerciale dell’azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento (cfr. sentenza della Cassazione n. 5357/2017) e che la cessione di un ramo d’azienda – che, qualora non adeguatamente remunerata, integra la condotta distrattiva – presuppone che il trasferimento abbia ad oggetto un complesso aziendale inteso secondo la definizione dell’articolo 2555 codice civile, ossia come l’insieme di beni organizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale (cfr. sentenza della Cassazione n. 23577/2024).

 

Così chiarite le coordinate giurisprudenziali rilevanti in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, la Corte di cassazione ha rilevato la correttezza del ragionamento seguito dal giudice di merito, che ha avuto cura di precisare che, attraverso la cessione alla Spa dei contratti di lavoro con i dipendenti, la fallita aveva di fatto ceduto, in assenza di corrispettivo, la sua azienda, in quanto i rapporti lavorativi con i dipendenti rappresentavano il valore economico aziendale di maggior rilievo, ma costituivano parte dell’azienda ceduta anche altri beni, come computer e programmi informatici che l’imputato aveva prelevato e trasportato in un luogo sconosciuto. In definitiva, oggetto della distrazione era stata l’intera azienda della fallita, della quale i lavoratori, tecnici informatici altamente specializzati, rappresentavano il valore più rilevante.

 

Bancarotta ed elemento soggettivo

Inoltre, la Corte di nomofilachia ha escluso ogni contraddittorietà nella sentenza del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale pur dopo averlo prosciolto dall’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che, in realtà, il proscioglimento derivava dalla riqualificazione del fatto in bancarotta documentale semplice per carenza del dolo specifico e non dal non avere il ricorrente commesso il fatto, mentre, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è stato ritenuto sussistente il dolo generico.

 

Infine, è stato chiarito che, qualora un soggetto assuma la qualifica di amministratore di fatto, come nel caso di specie, egli è responsabile per non avere impedito la condotta distrattiva. Difatti, in base alla disciplina dettata dall’articolo 2639 del codice civile, detto soggetto deve intendersi gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall’articolo 40 del codice penale, che stabilisce – come noto – che ognuno è responsabile dei fatti che derivino da propria azione od omissione e che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

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