Il regime di non imponibilità delle somme relative alla rinuncia dell’accredito contributivo (articolo 51, comma 2, lettera ibis) del Tuir), vale anche per i lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di Assicurazione generale obbligatoria (Ago), compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinuncia all’accredito. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 247 del 18 settembre 2025.
L’Agenzia delle entrate torna sulla disposizione che consente al lavoratore prossimo alla pensione, di rinunciare alla propria quota di contribuzione per ricevere direttamente in busta paga l’accredito dei contributi non versati, posticipando così il proprio pensionamento.
Introdotta dalla legge di Bilancio 2023, la misura è stata successivamente ritoccata dalla legge di Bilancio 2025 che ha ampliato la platea dei lavoratori che possono accedere all’incentivo. Attualmente, quindi, la disposizione riguarda sia i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile (in pratica quota 103) sia quelli che raggiungono la pensione anticipata (cioè 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).
Il dubbio dell’ente che ha presentato l’interpello all’Agenzia è dovuto al fatto che la disposizione sulla non imponibilità delle somme contributive oggetto di rinuncia (articolo 51, comma 2, lettera i) –bis del Tuir) non richiama espressamente le forme ”esclusive” dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago). Per cui l’ente chiede se i lavoratori dipendenti, in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma vigente e iscritti alle forme ”esclusive”, possano accedere all’incentivo al pari dei dipendenti iscritti alle forme sostitutive.
L’Agenzia, dopo aver ricordato la disposizione agevolativa, richiama la risoluzione n. 45 del 30 giugno scorso. Tale documento di prassi ha definito l’ambito soggettivo dei destinatari della misura (lavoratori dipendenti iscritti all’Ago o a forme sostitutive ed esclusive della medesima) e, inoltre, ha chiarito che l’incentivo sarebbe in parte vanificato se la rinuncia anche per gli iscritti alle forme “esclusive” dell’Ago non fosse accompagnata dall’esclusione dalla tassazione delle corrispondenti quote.
La risoluzione inoltre ha precisato che il legislatore, con la modifica apportata dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 161), ha voluto prevedere, per tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel medesimo comma 161, il beneficio fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione corrispondenti alla rinuncia all’accredito contributivo.
In conclusione, in linea con le indicazioni fornite nella risoluzione n. 45/ 2025, l’Agenzia ritiene che il regime di non imponibilità (articolo 51, comma 2, lettera ibis), del Tuir) possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che esercitano il diritto di rinuncia ai contributi.
