In relazione a notizie di stampa, si precisa che non è in corso, né è mai stata oggetto di valutazione, alcuna ipotesi di attribuzione di due licenze taxi ai titolari di licenza per il trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale. Tale soluzione non è praticabile perché espressamente vietata dalla normativa vigente: l’articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dispone che la licenza sia riferita a un singolo veicolo e non ammette, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi.
L’obiettivo dell’Amministrazione – prosegue la nota – resta la riqualificazione del servizio a trazione animale, a tutela del benessere degli animali e della sicurezza della circolazione urbana, da conseguire con gli strumenti che l’ordinamento consente e nel rispetto delle posizioni giuridiche dei titolari di licenza.
Gli strumenti attualmente disponibili sono diversi e su tutti l’Amministrazione è al lavoro al netto degli interventi del legislatore nazionale dove sono in corso iter legislativi che trattano la materia. Roma Capitale metterà a disposizione del Parlamento l’istruttoria tecnica e le valutazioni maturate in questi anni sul regime transitorio, sulle modalità di riconversione delle licenze e sulla tutela degli animali dismessi dal servizio.
Nel frattempo – conclude la nota – le interlocuzioni con i titolari di licenza proseguono nelle sedi istituzionali competenti, con il coinvolgimento della Garante degli animali di Roma Capitale e dell’Assessorato all’Ambiente. L’Amministrazione assumerà le decisioni che sono nelle sue competenze, nelle sue funzioni e nelle sue possibilità ma non può assumere impegni che la normativa vigente non consente di mantenere.
