Norme fiscali

Bradisismo nei Campi Flegrei: sospesi gli adempimenti fiscali

Sospesi i termini per gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi, per l’area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. La misura è rivolta ai soggetti che alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura negli immobili:

  • danneggiati e sgomberati per inagibilità in base ad appositi provvedimenti, a seguito del sisma del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 che hanno interessato la zona dei Campi Flegrei
  • danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità a seguito degli stessi eventi sismici e per i quali sia stato disposto lo sgombero per inagibilità.

A stabilirlo, l’articolo 11 del Dl n.65/2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 104/2025.

I beneficiari saranno individuati con un decreto della protezione civile, entro trenta giorni da oggi, 8 maggio 2025 (data di entrata in vigore del citato Dl n. 65/2024).

La sospensione riguarda i versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza dal 13 marzo al 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli relativi ai dazi doganali e alle accise.

Per lo stesso periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La misura di favore interessa anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. La finestra di sospensione vale anche per i mutui e i finanziamenti di imprese e società che al 13 marzo 2025 avevano la sede legale o operativa negli immobili danneggiati.

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento non ancora affidati all’agente della riscossione, agli atti previsti dall’articoli 29 e 30 del Dl 78/2010, o alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali (Regio decreto n. 639/1919) non ancora affidati, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.

Fonte Agenzia delle Entrate

Related posts

Bonus pubblicità 2025: online l’elenco dei richiedenti

Redazione Ore 12

Indici sintetici di affidabilità 2024, le condizioni per fruire dei benefici

Redazione Ore 12

Concordato preventivo con continuità, per l’omologa serve la discontinuità

Redazione Ore 12