Norme fiscali

Concordato preventivo con continuità, per l’omologa serve la discontinuità

Il Tribunale di Lucca, sezione fallimentare, con la pronuncia del 26 marzo 2025 accoglie l’opposizione del creditore Agenzia all’omologazione di una proposta di concordato preventivo, con continuità aziendale, in cui – non essendosi verificata l’approvazione, neppure, della maggioranza delle classi – il debitore avanzava la richiesta di omologa in base alle condizioni previste dalla cosiddetta ristrutturazione trasversale o “cross class cram down”. Ritenendo cioè che la proposta fosse stata approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (ex articolo 112, comma 2, lett. d, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

Inoltre, nella pronuncia di primo grado, il Tribunale di Lucca ha accolto la tesi dell’Agenzia che – anche in occasione del voto dissenziente – aveva denunciato la manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati (ai sensi dell’articolo 112 comma 1 lett. g, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Evidenziando la totale mancanza di elementi di discontinuità rispetto alla gestione precedente, di finanza esterna, di un adeguato portafoglio ordini già acquisito, senza che fosse minimamente spiegato come tale gestione, che finora aveva prodotto un pesante passivo, potesse invece in futuro produrre significativi utili.

Con riguardo alla possibilità che il concordato potesse essere omologato in base alle condizioni della cosiddetta  ristrutturazione trasversale, il Tribunale di Lucca osserva che: “mancano i presupposti per l’omologa ex art. 112 comma 2 lett. D, in quanto la proposta non è approvata né dalla maggioranza dei creditori, né da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.”.

Infatti, sempre secondo il Tribunale, le classi che avevano espresso voto favorevole: “non possono ritenersi parzialmente soddisfatte, in quanto il piano non prevede per loro alcuna partecipazione all’attivo concordatario, né potrebbe prevederlo atteso il limitato attivo disponibile, e nulla percepirebbero nemmeno nell’ipotesi liquidatoria trattandosi di creditori chirografari. Quindi con il loro voto favorevole non rinunciano a nulla.”.

Conclude il Tribunale osservando altresì che: “Non è nemmeno possibile ritenere raggiunta la maggioranza sottoponendo a cram down il voto negativo di Agenzia Entrate, in quanto l’art. 88 CCII, nel testo ante D. Lgs 156/2024 (c.d. correttivo) pacificamente applicabile al presente procedimento, introdotto in prima della sua entrata in vigore, esclude espressamente il cram down nel caso previsto dall’art. 112 comma 2.”.

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