Economia e Lavoro

Congedo parentale, ecco tutte le novità recepite dall’Inps e ora applicate

 

Il congedo parentale consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta ad uno dei due genitori, purché sia lavoratore dipendente iscritto alla gestione separata INPS o autonomo.

Si tratta di un istituto che può essere richiesto dopo il termine del congedo di maternità obbligatorio e fino al compimento dei 12 anni del bambino per i lavoratori dipendenti.

Il congedo parentale è disciplinato dal Testo Unico sulla maternità e paternità, ovvero dal d.l.gs 151/2001, l’ultima riforma è stata introdotta dal D.l.gs 105/2022 entrata in vigore il 13 agosto del 2022. Così come la maternità anticipata per gravidanza a rischio non è una prestazione automatica, ma va presentata apposita domanda.

Vediamo nel dettaglio le novità introdotte con il decreto n.105 del 2022: in particolare il decreto in oggetto aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali, inoltre riconosce anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo. Infine, porta a 12 anni di età il limite entro cui il genitore può fruire del congedo parentale.

Tutte le novità apportate a tale istituto sono state recepite dall’INPS con la circolare n. 122 del 27-10-22 ( https://www.inps.it/content/inps-site/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2022.10.circolare-numero-122-del-27-10-2022_13978.html).

La legge di bilancio 2023, nello specifico l’articolo 1, comma 359 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto ulteriori novità che nel dettaglio riguardano il primo mese di congedo parentale con indennità all’80%. Tali disposizioni sono contenute nella circolare INPS 16 maggio 2023 (https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.05.circolare-numero-45-del-16-05-2023_14158.html), con la quale l’istituto previdenziale ha fornito le istruzioni operative da applicare.

Nello specifico il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o uno soltanto di essi. La mamma o il papà possono usufruire di questa mensilità dal 1° gennaio 2023 ed entro i sei anni del bambino o del suo ingesso in famiglia. Le successive mensilità invece possono essere fruite entro i 12 anni.

Pertanto, questa mensilità particolare con l’80% della retribuzione non spetta a chi ha già fruito del primo mese di congedo parentale entro il 31/12/2022 e a chi ha figli con età superiore a 6 anni o che hanno fatto il loro ingresso in famiglia da più di se anni.

Fla.Zan.

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