I compensi erogati per prestazioni rese da consulenti tecnici devono essere assoggettati a Iva se il soggetto che li percepisce svolge altra attività di lavoro autonomo o d’impresa. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 18364 del 4 luglio 2024. Il caso alla base della pronuncia ha riguardato un accertamento emesso nei confronti di un medico del Servizio sanitario nazionale, mediante il quale l’Agenzia delle entrate ha recuperato l’Iva sui compensi da lui percepiti in relazione ad alcune consulenze tecniche fornite.
Con riferimento all’anno d’imposta nel corso del quale erano state fornite le consulenze, il contribuente aveva regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette, ma non aveva presentato alcuna dichiarazione Iva.
A seguito di un processo verbale emesso dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate, preso atto che il contribuente svolgeva anche attività di libero professionista e che da diversi anni aveva aperto la partita iva, gli ha contestato l’omessa presentazione della dichiarazione Iva e l’occultazione di operazioni imponibili.
A seguito del ricorso presentato dal medico, la Ctp di Salerno (sentenza n. 6997/2016) ha annullato l’avviso di accertamento, sostenendo che le prestazioni relative alle consulenze tecniche rese dal contribuente erano saltuarie e non abituali ed evidenziando che i relativi compensi erano comunque stati dichiarati, quali redditi da lavoro dipendente e assimilati, nel quadro RC del Modello Unico.
In sede di appello l’Ufficio ha rilevato che l’articolo 50, comma 1, lettera f) del Tuir, Dpr n. 917/1986, è vero che assimila le indennità e i compensi percepiti per lo svolgimento di pubbliche funzioni ai redditi da lavoro dipendente, ma contiene anche una deroga nel caso in cui le prestazioni siano “…rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1…”.
Sulla base di tale disposizione, l’Ufficio, richiamata la risoluzione n. 42 del 2007, ha sostenuto che, qualora i compensi per le consulenze tecniche siano percepiti da soggetti che svolgono anche altra attività di lavoro autonomo o d’impresa, assumono rilevanza ai fini Iva.
La Ctr della Campania (sentenza n. 4217/2019), considerato che il contribuente era titolare di partita Iva per “attività di altri studi medici e poliambulatori specialistici”, ha ritenuto che nell’anno d’imposta oggetto dell’accertamento il medico avesse svolto anche altre prestazioni professionali. Considerato che quest’ultimo non ha fornito alcuna prova finalizzata a superare tale presunzione, i giudici campani hanno ritenuto fondato l’accertamento emesso dall’Ufficio.
La Corte di cassazione ha richiamato una propria precedente pronuncia (ordinanza n. 28878/2021) emessa in un giudizio svoltosi tra le stesse parti. In tale occasione era stata richiamata la citata risoluzione n. 42/2007 con la quale era stato chiarito che l’attività di consulenza prestata dai medici nei confronti dell’Autorità giudiziaria, nell’ambito di un giudizio penale, costituisce esercizio di pubblica funzione, ed i relativi compensi sono trattati sulla base del citato articolo 50 del Tuir, norma che, in linea di principio, include tali somme tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Tale documento di prassi ha, però, chiarito che “I predetti compensi, peraltro, ai sensi della norma citata, perdono la qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per essere attratti nella categoria reddituale propria del soggetto esercente la pubblica funzione, nell’ipotesi in cui questi svolga attività di lavoro autonomo o di impresa.”
Anche sulla base di questi chiarimenti, la Suprema corte ha condiviso la posizione erariale, considerato che il contribuente aveva svolto “…nell’anno di imposta 2011, prestazioni professionali che esulavano da una pubblica funzione, con conseguente legittimità della pretesa impositiva.”
E’ stato, quindi, ritenuto legittimo l’accertamento emesso dall’Ufficio al fine di recuperare l’Iva sulle somme percepite dal medico per alcune consulenze tecniche da lui prestate.