di Riccardo Bizzarri (*)
In questi giorni stiamo leggendo dello stop ai blitz a sorpresa e senza una motivazione concreta negli studi professionali e nelle aziende. Questo è l’indirizzo tracciato da un emendamento all’articolo 13 del decreto legge fiscale, proposto dal deputato Vito De Palma (Forza Italia) e attualmente in discussione alla Commissione Finanze della Camera. L’intervento si inserisce in un quadro normativo sempre più sensibile ai diritti del contribuente, anche alla luce della recente condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, che ha censurato le ispezioni “a sorpresa” prive di motivazioni adeguate.
Ma facciamo chiarezza: non è il blitz in sé a preoccupare, bensì l’utilizzo distorto degli strumenti ispettivi come leva per aumentare ex ante l’imponibile fiscale, indipendentemente dalla realtà economica effettiva del contribuente. In altre parole i professionisti e gli imprenditori, non sono contrari ai controlli, ma a una cultura fiscale in cui il presupposto dell’irregolarità diventa regola generale, e dove ogni accesso si trasforma in un tentativo di gonfiare il recupero fiscale, talvolta in modo del tutto ingiustificato. Ergo il problema non è il blitz, è il fine che lo guida
L’emendamento in discussione prevede che, nei verbali e negli atti autorizzativi, siano «espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso». Una richiesta che dovrebbe essere scontata in uno Stato di diritto. Eppure, fino ad oggi, non lo era. Troppo spesso si sono verificati accessi privi di fondamento istruttorio, costruiti su presunzioni generiche, su modelli predittivi discutibili o su segnalazioni prive di riscontro oggettivo.
È qui che si innesta la vera critica: non c’è differenza tra un blitz e una verifica “a tavolino”, se l’intento è lo stesso e se entrambe si fondano su un pregiudizio piuttosto che su una prova. Le modalità cambiano, ma se l’approccio resta quello della “presunzione di colpevolezza fiscale”, allora il problema è sistemico.
La Corte EDU, nella sentenza che ha condannato l’Italia, ha ricordato che «la tutela della vita privata si estende alle attività professionali e commerciali» e che le ispezioni devono rispettare il principio di proporzionalità. Questo implica che ogni accesso debba essere giustificato da indizi specifici e ben fondati, e che le modalità di esecuzione debbano essere bilanciate rispetto alla finalità perseguita.
Ecco perché la questione non è ideologica. Non si tratta di ostacolare la lotta all’evasione, ma di garantire che essa avvenga nel rispetto dei diritti costituzionali e delle regole del giusto procedimento. Un’imposizione fiscale, per essere legittima, deve essere veritiera, motivata, coerente con i dati oggettivi e non basata su indici presuntivi arbitrari o su forzature interpretative.
Nel sistema attuale, troppi controlli sembrano avere come scopo primario il recupero di imponibile a prescindere, quasi fosse un obiettivo quantitativo prefissato. Un meccanismo perverso che incentiva approcci aggressivi, produce contenzioso e mina la fiducia nel rapporto tra contribuente e fisco.
Questo modo di procedere è economicamente inefficiente, oltre che giuridicamente discutibile. Come ricorda la stessa dottrina tributaria, «il diritto tributario non può essere usato come strumento di pianificazione coercitiva della finanza pubblica». L’imponibile non si crea per decreto né per induzione, ma si rileva da fatti, atti e dati reali.
L’attuale governo ha già imboccato la via di un fisco più dialogante, come dimostrano le norme sul concordato preventivo biennale, che si fondano su una logica premiale e non punitiva. Ma tale strategia può funzionare solo se accompagnata da un cambiamento culturale nell’attività di accertamento: dalla logica della sorpresa a quella della proporzionalità, dalla repressione all’equilibrio.
Se l’emendamento De Palma sarà approvato, costituirà un primo passo in questa direzione. Ma non basterà. Serve una riforma organica del sistema dei controlli, basata su criteri oggettivi, selezione del rischio reale e responsabilità effettiva degli operatori. Perché lo Stato può, e deve, controllare, ma non deve mai presumere. E soprattutto non deve trasformare il controllo in un modo per fare cassa.
(*) Giornalista
