Nuove disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici: il provvedimento approvato (D.Lgs. 209/2024 che puoi scaricare qui), modifica oltre 70 articoli del Codice Appalti ( con l’inserimento di 3 nuovi allegati), interviene in molti ambiti ed è in vigore già dal 1° gennaio 2025.
Modifiche su digitalizzazione, qualificazione, BIM, revisione dei prezzi, equo compenso. Il provvedimento intende semplificare e razionalizzare il quadro normativo vigente, rispondendo a criticità emerse durante l’applicazione del codice e alle richieste di modifica da parte dell’Unione Europea.
I temi più rilevanti sono:
- la tutela dell’equo compenso nelle gare di progettazione;
- il meccanismo di revisione dei prezzi;
- la digitalizzazione dei contratti pubblici e BIM;
- tutela della micro, piccole e medie imprese (MPMIP)
- le tutele lavoristiche;
- la qualificazione delle stazioni appaltanti;
- uso delle attestazioni SOA nei subappalti:
- nomina esterna del RUP;
- incentivi tecnici anche per dirigenti e servizi di rilevanza;
- tempistica delle procedure di appalto e di concessione;
- affidamenti diretti e deroga al principio di rotazione;
- garanzie a corredo dell’offerta;
- accordi quadro;
- silenzio-assenso nella verifica dei requisiti.
Ecco maggiori dettagli per ogni tematica toccata dal Correttivo al Codice Appalti.
EQUO COMPENSO NELLE GARE DI PROGETTAZIONE: RIBASSO CON LIMITI
Il Correttivo al Codice appalti punta innanzitutto a chiarire i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (legge 49/2023) al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra gli interessi.
In tale ottica, si introducono all’art. 41 specifici criteri per l’affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, stabilendo che:
i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al cosiddetto “decreto parametri”, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili;
le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
in relazione al 65 per cento dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso (tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso);
per il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara, le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara, fermo restando l’obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento, in modo da valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e dunque, l’elemento qualitativo della prestazione oggetto dell’affidamento;
all’affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, con l’effetto di consentire l’esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell’equo compenso.
Inoltre, si prevede che, per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.
TUTELA DELLA MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMIP)
Il Decreto Correttivo rafforza l’incentivo già previsto nel Codice alla suddivisione in lotti, mediante modifiche testuali, volte a chiarire che il lotto quantitativo non deve essere funzionalmente autonomo.
Inoltre, si interviene in materia di subappalto prevedendo che nei contratti di subappalto si debba prevedere una quota riservata, pari al 20 per cento delle prestazioni, alle PMI.
A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l’impossibilità di applicazione di tali soglie per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, da motivare nella delibera a contrarre.
Infine, sono state introdotte delle novità in materia di contratti “riservati”, prevendo la possibilità per le stazioni appaltanti di “riservare” la partecipazione agli affidamenti o l’esecuzione di taluni contratti, al di sotto delle soglie europee, alle piccole-medie imprese. Si tratta di una facoltà conforme al diritto europeo, che ovviamente dovrà essere valutata caso per caso dalla stazione appaltante, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni, nonché del mercato di riferimento.
REVISIONE PREZZI CON NUOVE SOGLIE E INDICI SINTETICI
Il D.Lgs. 209/2024 conferma il sistema delineato dal Codice, garantendo, tuttavia, una piena attuazione del medesimo attraverso criteri di calcolo di agevole implementazione, grazie al ruolo determinante di ISTAT.
In risposta a tali esigenze, sono state pertanto apportate delle modifiche all’articolo 60, è stato introdotto un nuovo Allegato II.2-bis per la disciplina delle modalità di attuazione delle clausole revisionali e sono previsti nuovi indici sintetici per adeguare gli importi contrattuali.
La soglia minima per l’attivazione delle clausole di revisione è fissata al 3% (una sorta di franchigia) e la compensazione delle eccedenze al 90%, a partire dal momento dell’aggiudicazione della gara. Le nuove norme si applicano al settore dei lavori, mentre restano invariate le norme per i servizi e le forniture.
DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI: APPALTI BIM A 2 MILIONI
In tema di digitalizzazione dei contratti pubblici, il decreto contiene nuove disposizioni per:
- semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale degli operatori economici;
- chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme utilizzate dalle stazioni appaltanti per collegarsi alla Banca dati ANAC;
- prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico;
- razionalizzare tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’opera;
- ridefinire termini e regole per l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni BIM.
Resta confermato l’obbligo del BIM a decorrere dal 1° gennaio 2025 negli appalti pubblici per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti.
Cambia la soglia: si passa da un importo a base di gara di 1 milione alla stima del costo presunto dei lavori pari a 2 milioni di euro.
Si introduce, inoltre, una soglia specifica – sempre a partire dal 1° gennaio 2025 – per gli interventi da realizzare sugli edifici classificati come beni culturali: il BIM è obbligatorio in caso di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria di 5.538.000 euro per i beni culturali milioni di euro.
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