Istituito il codice tributo “7038” per la compensazione del contributo corrisposto alle imprese che hanno effettuato, fra l’8 maggio e il 15 novembre 2024, degli investimenti per acquisire beni strumentali da destinare a strutture produttive delle Zone logistiche semplificate (Zls).
I beneficiari potranno visualizzare l’importo del credito fruibile in compensazione accedendo al proprio cassetto fiscale.
Il neo codice arriva con la risoluzione dell’Agenzia n. 10/E del 6 febbraio 2025.
Si ricorda che il contributo per gli investimenti nelle Zls è stato introdotto dall’articolo 13 del Dl n. 60/2024. Le modalità di fruizione del credito e le misure attuative sono state definite dal decreto 30 agosto 2024 del ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze. Un provvedimento dell’Agenzia, inoltre, ha approvato il modello per richiedere il credito d’imposta e le modalità di trasmissione.
Ultimo step la risoluzione odierna, con cui l’Agenzia istituisce il seguente codice tributo:
- “7038” denominato “Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi nel formato “AAAA”.
L’Agenzia verificherà che il credito utilizzato in compensazione non superi il tetto massimo fruibile sulla base delle comunicazioni ricevute e della percentuale indicata, pena lo scarto.
Fonte Agenzia delle Entrate
