di Chiara Napoleoni
Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per l’Election day che fissa le elezioni europee all’8 e 9 giugno con possibilità di accorpare amministrative e regionali. Con il provvedimento cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene eliminato il limite. Via libera del Cdm anche al disegno di legge sulla trasparenza nella beneficenza, con regole e sanzioni stringenti anche per gli influencer, e al concordato biennale con la novità per le partite Iva. Arriva in via sperimentale, dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, la prestazione universale destinata agli anziani ultraottantenni non autosufficienti con “un livello di bisogno assistenziale gravissimo” e un Isee sotto i 6.000 euro. Nel Consiglio dei ministri c’è pososto anche per la cessione di una parte delle quote di Poste Italiane. Al via l’iter per la cessione di una quota di Poste italiane da parte del governo che manterrà comunque il controllo. Il consiglio dei ministri “ha approvato, in esame preliminare, un provvedimento che regolamenta l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane, tale da mantenere una partecipazione dello Stato, anche indiretta, che assicuri il controllo pubblico”. “Le modalità di alienazione tenderanno anche a favorire la tutela dell’azionariato diffuso e la stabilità dell’assetto proprietario”, spiega il governo. Ok al disegno di legge sulla cybersicurezza. Il Consiglio dei ministri ha anche approvato, in esame preliminare, un provvedimento che regolamenta l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a., tale da mantenere una partecipazione dello Stato, anche indiretta, che assicuri il controllo pubblico. Le modalità di alienazione tenderanno anche a favorire la tutela dell’azionariato diffuso e la stabilità dell’assetto proprietario”. Questo è quanto si legge nel comunicato finale, ma andiamo a vedere nel dettaglio tutti i punti all’ordine del giorno ed approvati dal Consiglio dei ministri.
Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.
Per favorire la più ampia partecipazione al voto, il testo prevede, tra l’altro, che per tutto il 2024 le votazioni relative a elezioni e referendum si svolgano in due giornate anziché in una sola, come previsto dal 2014 dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147. In considerazione del fatto che, su decisione del Consiglio europeo, le elezioni per il Parlamento europeo si svolgeranno, in tutta l’Unione Europea, tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, il decreto prevede che, in Italia, tale consultazione si svolga il sabato dalle 14 alle 22 e la domenica dalle 7 alle 23.
Gli stessi orari potranno essere previsti, a seguito di una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri, per le elezioni amministrative da indire nel 2024, nonché in caso di abbinamento alle elezioni per il Parlamento europeo delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, sulla base delle decisioni assunte dalle singole regioni. In considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, si incrementano del 15 per cento gli onorari fissi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali.
Il decreto, inoltre, innalza da due a tre mandati il limite di permanenza del sindaco dei comuni che hanno tra i 5.000 e i 15.000 abitanti e si elimina ogni limite di mandato per quelli sotto i 5.000 abitanti. Rimane ferma la disciplina per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, consentendo un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno. I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto sono computati.
Per l’anno 2024, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il sindaco ad essa collegato, purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori (in luogo del 50 per cento previsto a regime dall’art. 71, comma 10, del Testo unico degli enti locali).
Disposizioni in materia di reati informatici e di rafforzamento della cybersicurezza nazionale (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione, nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di reati informatici e di rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
Il testo interviene con modifiche (sostanziali e processuali) in relazione ai reati informatici, prevedendo l’innalzamento delle pene, l’ampliamento dei confini del dolo specifico, l’inserimento di aggravanti e/o il divieto di attenuanti per diversi reati commessi mediante l’utilizzo di apparecchiature informatiche e finalizzati a produrre indebiti vantaggi per chi li commette, a danno altrui o ad accedere abusivamente a sistemi informatici e/o a intercettare/interrompere comunicazioni informatiche e telematiche.
Inoltre, si rafforzano le funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e il suo coordinamento con l’Autorità giudiziaria in caso di attacchi informatici, con specifiche procedure volte a rendere più immediato l’intervento dell’Agenzia a fini di prevenzione degli attacchi e delle loro conseguenze e del ripristino rapido delle funzionalità dei sistemi informatici.
Si pone a carico dei soggetti pubblici individuati dalla norma (pubbliche amministrazioni centrali individuate dall’ISTAT, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti e, comunque, i comuni capoluogo di regione, le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore ai 100.000 abitanti e le aziende sanitarie locali, nonché le rispettive società in house), un obbligo di segnalazione e notifica degli incidenti indicati in apposito provvedimento ACN, con impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici, e si disciplina la relativa procedura. Si disciplinano le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di notifica: il singolo inadempimento fa scattare la comunicazione da parte dell’Agenzia del possibile invio di ispezioni, nei 12 mesi successivi all’accertamento del ritardo o dell’omissione, anche al fine di verificare l’attuazione di interventi di rafforzamento della resilienza. Nei casi di reiterata inosservanza dell’obbligo di notifica, si prevede l’applicazione all’ente, da parte dell’Agenzia, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 125.000. Inoltre, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la violazione delle disposizioni può costituire causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.
Per gli stessi soggetti, in presenza di segnalazioni puntuali dell’Agenzia circa specifiche vulnerabilità cui risultano potenzialmente esposti, si prevede l’obbligo di provvedere senza ritardo, e comunque non oltre quindici giorni dalla comunicazione, all’adozione degli interventi risolutivi indicati dalla stessa Agenzia e, per la mancata o ritardata adozione di tali interventi risolutivi, l’applicazione delle medesime sanzioni. Si prevede che i soggetti indicati debbano individuare, laddove non già presente, una struttura, anche tra quelle esistenti, che provvede alle attività necessarie per il rafforzamento della resilienza delle pubbliche amministrazioni in materia di cybersicurezza e svolge la funzione di punto di contatto unico dell’amministrazione con l’Agenzia.
In relazione a specifiche questioni di particolare rilevanza concernenti le iniziative in materia di cybersicurezza del Paese, potrà essere convocato il Nucleo per la cybersicurezza, in composizione di volta in volta estesa alla partecipazione di un rappresentante della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, della Banca d’Italia o di altri operatori previsti dal del decreto-legge “perimetro” (21 settembre 2019, n. 105), nonché di eventuali altri soggetti, interessati alle stesse questioni.
Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.
Le norme sono finalizzate ad assicurare un’informazione chiara e non ingannevole sulla commercializzazione di prodotti i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche.
Si prevede, per i produttori dei beni e per i professionisti che li commercializzano e li promuovono, l’obbligo di esplicitare il soggetto destinatario dei proventi, le finalità a cui questi sono destinati e la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati all’attività benefica, per ogni unità di prodotto.
I produttori dei beni potranno assicurare l’adempimento attraverso l’indicazione delle informazioni sulle singole confezioni (anche tramite apposizione di tramite l’apposizione di adesivi).
Produttori e professionisti sono inoltre tenuti a comunicare al Garante per la concorrenza e il mercato l’operazione promozionale e il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato al soggetto beneficiario.
In caso di violazione degli obblighi, l’Autorità può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000 a 50.000 euro e disporre la pubblicazione del provvedimento da parte del produttore o del professionista sul proprio sito, su uno o più quotidiani nonché con ogni altro mezzo ritenuto opportuno, come i social media.
Si prevede, infine, che il 50 per cento degli importi delle sanzioni sia destinato a finalità solidaristiche.
Non rientrano nel campo di applicazione della legge le attività di promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali, restando ferme le norme del codice del Terzo Settore riguardanti la raccolta di fondi per autofinanziamento e quelle relative degli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato con riguardo alla libera effettuazione di collette.
MISSIONI INTERNAZIONALI
Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 recante disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali (disegno di legge – collegato alla legge di bilancio 2024)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge, collegato alla legge di bilancio 2024, che apporta modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, legge quadro che regola la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali.
Il testo ha la finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e più rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geo-politico internazionale.
In particolare, le norme prevedono:
- la possibilità di prevedere in anticipo le possibili “interoperabilità” tra missioni nella stessa area;
- l’individuazione di forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all’estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, prevedendo una procedura accelerata con decisione delle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio dei ministri;
- la semplificazione della procedura mediante l’eliminazione della previsione dell’adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione delle risorse tra le varie missioni all’estero;
- l’aggiornamento delle tempistiche annuali (dal 31 dicembre al 31 gennaio) per la presentazione da parte del Governo alle Camere della relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione;
l’implementazione dell’elenco degli acquisti e lavori che, in caso di necessità e di urgenza, possono essere eseguiti in economia da parte dei Dicasteri introducendo ulteriori materiali e servizi.
POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE
Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33 (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e del Ministro della salute Orazio Schillaci, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.
Il testo introduce misure specifiche per prevenirne la fragilità delle persone anziane, per favorirne la salute e per l’invecchiamento attivo. Si promuovono, inoltre, strumenti di sanità preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane e si introducono misure volte a contrastarne l’isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva, a favore del mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali, quali, a titolo esemplificativo, misure volte a favorire il turismo lento o l’impiego in organizzazioni di volontariato e di formazione. Si sostiene il ricorso a nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale; si introducono, infine, misure in materia di promozione della mobilità degli anziani in ambito dei servizi di trasporto pubblico locale, con l’istituzione di un apposito fondo, e disposizioni in materia di alfabetizzazione informatica e di facilitazione digitale.
Nell’ambito dei punti unici di accesso (PUA), è assicurata alle persone anziane la possibilità di ottenere una valutazione multidimensionale per l’erogazione dell’orientamento e del sostegno informativo destinati a favorire il pieno accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari.
In materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, si provvede a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci una serie di interventi integrati di tipo sanitario e socioassistenziale, aggiuntivi rispetto alle prestazioni già fornite dal Servizio sanitario nazionale. Si prevede, tra l’altro, la “Valutazione multidimensionale unificata” (VMU) di base, a livello nazionale, per l’orientamento della persona anziana e la determinazione della condizione di non autosufficienza e del relativo stato di bisogno assistenziale.
Inoltre, si introducono:
- l’offerta integrata di assistenza e cure domiciliari finalizzata all’erogazione a domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell’ambito di specifici percorsi di cura e di un progetto di assistenza individuale integrato;
- la previsione di servizi residenziali e semiresidenziali socioassistenziali e sociosanitari;
- il potenziamento delle reti locali delle cure palliative.
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, in via sperimentale e nel limite di spesa massimo pari a 300 milioni annui, si introduce una prestazione universale (PU) composta da una quota fissa monetaria e da una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, finalizzata all’acquisto di servizi, per promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno alle persone anziane non autosufficienti e destinata a sostituire progressivamente l’indennità di accompagnamento.
Nello specifico, i requisiti richiesti per ottenere detta prestazione, erogata dall’INPS, sono i seguenti:
- un’età anagrafica di almeno 80 anni;
- un livello di bisogno assistenziale gravissimo, definito dall’INPS, sulla base di determinati indicatori;
- un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a euro 6.000.
La componente relativa alla quota fissa monetaria corrisponde alla medesima quota stabilita attualmente per l’indennità di accompagnamento (527,16 euro mensili); la quota integrativa è pari a 850 euro mensili ed è finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici o l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza.
