Economia e Lavoro

Ddl Lavoro, perplessità della Confcommercio su sorveglianza e valutazione dei Sindacati

Confcommercio esprime “perplessità su alcune previsioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro”. Lo ha fatto in audizione in commissione Lavoro alla Camera sul ddl Lavoro per bocca di Donatella Prampolini, vicepresidente incaricata per il Lavoro e la bilateralità. Le perplessità  riguardano prima di tutto “la discrezionalità, a nostro parere esagerata, che si dà al medico competente sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori”. La norma prevede infatti che la valutazione dei rischi sia svolta in collaborazione con il medico competente che ne evidenzi la necessità modificando in maniera sostanziale l’attuale impostazione normativa che prevede la sorveglianza sanitaria solo nei casi tassativamente previsti dalla legge: “riteniamo – ha detto Prampolini – che in questo caso si possa produrre un’incertezza nell’applicazione di norme che sono sanzionate penalmente, per cui dovrebbero essere ispirate a principi costituzionali di tassatività, certezza e legalità. Quindi sarebbe necessario abrogare la previsione”. Medesima richiesta è stata espressa per la parte del decreto che stabilisce che le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori titolate ad inoltrare alla Commissione per gli interpelli quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro debbano essere non più quelle “comparativamente più rappresentative” ma quelle “maggiormente rappresentative” sul piano nazionale: “si passa – ha detto Prampolini – da un elemento di valutazione dei sindacati qualitativo a un elemento di valutazione solo quantitativo. Riteniamo che questo possa danneggiare i rappresentati dalle organizzazione”. Quanto a lavoro e formazione, la Confederazione ha sottolineato che “il periodo minimo di prova fissato a due giorni per i contratti a termine fino a sei mesi è troppo breve e dovrebbe essere fissato piuttosto a 15 giorni” chiedendo di  “rinviare la materia ai contratti collettivi. In assenza di una specifica previsione, al fine di poter effettuare una valutazione adeguata ed obiettiva, si ritiene possa essere preso come riferimento un periodo minimo ad esempio di almeno 15 giorni per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e di almeno 30 giorni per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e fino a 24 mesi“. “Oltre a ritenere non sufficientemente congruo il periodo minimo legale individuato – ha sottolineato ancora Confcommercio –si dovrebbe anche in tal caso salvaguardare ogni diversa disposizione prevista dalla contrattazione collettiva, anziché quella più favorevole. Si ricorda, infatti, che il vantaggio di un periodo di prova maggiore non è solo attribuibile al datore di lavoro, poiché durante lo stesso il lavoratore ha diritto a recedere dal rapporto di lavoro senza preavviso“.

Related posts

Ue: dazi su grano russo, serve principio di reciprocità

Redazione Ore 12

Aree di crisi industriale: dal 14 luglio gli incentivi e le riaperture degli sportelli nei territori

Redazione Ore 12

Inflazione, Confesercenti: “Bene revisione al ribasso, scenari resta incerto. Rafforzare misure contro il caro energia”

Redazione Ore 12