La responsabilità del liquidatore prevista dall’articolo 36 del Dpr n. 602/1973 non richiede che il debito tributario sia stato preventivamente accertato e notificato alla società. È quanto ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24975 del 3 settembre 2026.
Per la Suprema Corte è quindi sufficiente che il debito tributario sia certo e che l’Amministrazione finanziaria dimostri l’esistenza di attività patrimoniali destinate al pagamento di creditori di grado inferiore rispetto all’Erario. Il liquidatore può contestare sia l’obbligazione tributaria sia gli altri presupposti della propria responsabilità impugnando l’apposito atto motivato emesso nei suoi confronti. Con l’ordinanza viene confermata, inoltre, la natura civilistica della responsabilità del liquidatore e l’applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale, anziché dei termini decadenziali previsti per l’accertamento tributario.
La vicenda
La controversia nasce da un atto di accertamento e recupero notificato dall’Agenzia delle entrate al liquidatore e ultimo amministratore di una società di capitali in liquidazione, della quale era anche socio al 75 per cento.
L’ufficio gli contestava la violazione dell’articolo 36, commi 1 e 4, del Dpr n. 602/1973, ritenendo che, durante la gestione e la liquidazione della società, fossero stati pagati debiti verso fornitori e banche, aventi grado inferiore, lasciando insoddisfatti quelli tributari relativi a Ires, Irap e ritenute d’acconto.
Il contribuente non aveva risposto all’invito a fornire chiarimenti. L’Amministrazione aveva quindi ricostruito la sua posizione sulla base dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali. Dal confronto emergevano una consistente riduzione dei debiti verso i fornitori e l’azzeramento di quelli bancari, a fronte dell’aumento dell’esposizione tributaria.
Il liquidatore impugnava l’atto e ne otteneva l’annullamento in primo grado. La decisione veniva però riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, che riteneva dimostrati i presupposti della sua responsabilità personale.
Con il ricorso per cassazione, il contribuente sosteneva che l’articolo 36 fosse stato interpretato erroneamente. In particolare, riteneva necessario che il debito fosse stato preventivamente e formalmente accertato nei confronti della società, così da acquisirne la “conoscenza legale”. Contestava, inoltre, la prova a carico del fisco dei pagamenti effettuati in favore di creditori di rango inferiore.
Il ricorrente eccepiva anche la tardività dell’azione ai sensi dell’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 che prevede perentori termini decadenziali per gli accertamenti tributari.
La motivazione della Cassazione
La Cassazione ha rigettato l’impugnazione, confermando la decisione di secondo grado.
La suprema Corte affronta innanzitutto il rapporto tra il debito tributario della società e la responsabilità personale del liquidatore. Richiamando le Sezioni unite n. 32790 del 2023, chiarisce che l’esistenza dell’obbligazione tributaria costituisce una “mera condizione per l’azione” prevista dall’articolo 36, ma non richiede la preventiva notificazione dell’accertamento alla società.
La certezza del debito può essere acquisita nel procedimento promosso direttamente nei confronti del liquidatore. Quest’ultimo riceve un autonomo atto motivato e, impugnandolo, può contestare tanto il debito tributario sociale quanto la ricorrenza degli altri elementi della propria responsabilità.
Nell’ordinanza si afferma precisamente che: «La responsabilità del liquidatore non richiede la previa notifica di un avviso di accertamento alla società, ma richiede solo l’esistenza di un debito tributario certo, anche se non notificato al momento della distribuzione dell’attivo». Ne consegue che: «Non vi è, dunque, la necessità della notifica di atti prodromici, mentre il liquidatore è onerato di contestare la sussistenza dei presupposti dell’azione, ivi compresa l’esistenza del debito tributario».
Nel caso esaminato, il contribuente si era limitato ad affermare di non conoscere il debito e a negare l’esecuzione di pagamenti preferenziali. I giudici di secondo grado avevano invece valorizzato il suo ruolo di amministratore unico, liquidatore e socio di maggioranza, nonché la circostanza che avesse presentato le dichiarazioni fiscali successivamente controllate. Da tali elementi avevano desunto che non potesse ignorare il mancato pagamento delle imposte dichiarate.
Decisivi anche i dati di bilancio: l’ufficio ha «adeguatamente dimostrato come, dalla documentazione contabile in proprio possesso, siano stati soddisfatti crediti di rango inferiore rispetto a quelli tributari».
La Corte respinge anche l’eccezione di tardività. La responsabilità prevista dall’articolo 36 ha infatti natura civilistica e risarcitoria ed è riconducibile ai principi degli articoli 1218 e 1176 del codice civile. Il debito tributario della società ne rappresenta il presupposto, ma non coincide con l’obbligazione personale del liquidatore.
Per l’esercizio dell’azione sono sufficienti «la sussistenza degli elementi obiettivi di presenza di attivo e distrazione dell’attivo dal pagamento delle imposte». Non si applicano, dunque, i termini di decadenza dell’articolo 43 del Dpr n. 600/1973, bensì l’ordinario termine decennale di prescrizione.
In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate.
