Politica

Decreto ‘Salvacasa’, il Governo approva. Salvini: “Rivoluzione liberale”

 

Via libera al decreto salva-casa, il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri. La riunione del Cdm è durata circa un’ora. “Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto: approvato in Consiglio dei ministri il decreto salva-casa”, così il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sui social dopo il Cdm. “Tra le misure, l’inserimento nel criterio di edilizia libera per vetrate panoramiche amovibili, tende e altre opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, l’ampliamento delle tolleranze costruttive ed esecutive, la semplificazione dell’accertamento di conformità eliminando la doppia conformità (che d’ora in poi verrà richiesta solo nei casi più gravi) e la fine del paradosso del silenzio rigetto, con l’introduzione del silenzio assenso: vale a dire che se l’Amministrazione non risponde, entro i termini prestabiliti, l’istanza si considera accettata. Viene semplificato inoltre li cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative di settore e di eventuali specifiche condizioni comunali”, scrive il ministro, sottolineando: “Un decreto di buonsenso che regolarizza piccole difformità, liberando finalmente gli uffici comunali da milioni di pratiche edilizie e restituendo il pieno utilizzo degli immobili ai legittimi proprietari”. “Molto soddisfatto dell’intervento, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrerà nelle case di milioni di italiani in maniera risolutiva. E’ una rivoluzione liberale, passiamo dal silenzio rigetto al silenzio assenso”, ha poi spiegato Salvini. “E’ una bellissima giornata non solo per i proprietari ma per tutto il settore edilizio,” ha sottolineato il ministro. Ma andiamo a vedere le norme contenute nel Decreto. Il primo articolo del decreto casa introduce, tra le altre cose, norme per includere una “nuova fattispecie di intervento di edilizia libera, recependo l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia”. Si tratta in particolare “di opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera”, è scritto nella relazione illustrativa della bozza del decreto. La disposizione precisa che “le opere in oggetto non possono determinare la creazione di un organismo edilizio rilevante e, comunque, di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”.  Tra le misure introdotte dal primo articolo del decreto casa ci sono alcune modifiche all’articolo 6, comma 1, del Tue (il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) “finalizzate ad ampliare le categorie di interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera, ovverosia quegli interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo, né permesso e/o comunicazione, in quanto non eccessivamente impattanti”, si legge nella relazione illustrativa. Si tratta “a titolo esemplificativo, di interventi di manutenzione ordinaria, di installazione di pompe di calore < 12 kw, di rimozione di barriere architettoniche e di installazione di vetrate panoramiche amovibili (Vepa) installate su logge e balconi”, è scritto sempre nella relazione. Inoltre viene chiarito che “tra gli interventi di edilizia libera rientrino anche la realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (Vepa) dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche non solo dei balconi o di logge ma anche di porticati rientranti all’interno dell’edificio”.

Cambiano tolleranze costruttive

Nel primo articolo del decreto casa vengono inoltre introdotte modifiche “in materia di tolleranze costruttive ed esecutive”. Il dl prevede dunque che “in relazione agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, le tolleranze costruttive sono riparametrate in misura inversamente proporzionale alla superficie utile”. Pertanto, “minore è la superficie utile maggiore è il limite consentito percentualmente”. Nel merito, si stabiliscono “diversi valori in relazione alle tolleranze entro le quali ritenere per legge che il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisca violazione edilizia”. Tale previsione “si rende necessaria – viene spiegato – perché consente di tenere conto, nell’ambito della definizione della tolleranza, di discostamenti minimi rispetto alle caratteristiche costruttive previste nei titoli abilitativi che, se considerate su superficie di modesta entità, possono impattare, seppur minime, per più del 2 per cento del totale”. Pertanto, la disposizione prevede che, “in relazione ai predetti interventi realizzati entro il citato termine, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituiscono violazione edilizia se contenuto entro i seguenti limiti: a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati”.

‘Scia’ in sanatoria se intervento conforme a disciplina urbanistica vigente

“In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma 1 e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione”, prevede ancora una delle norme contenute nel primo articolo.

Proroga per strutture sanitarie amovibili realizzate durante Covid

Prorogata l’installazione delle strutture sanitarie amovibili realizzate durante l’emergenza Covid, in presenza di “comprovate e obiettive” esigenze di necessità: è quanto prevede il secondo articolo della bozza. “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità”, si legge.

Comune e beni abusivi

I Comuni potranno alienare i beni abusivi, se l’opera non contrasta con l’interesse culturale e paesaggistico: “Al fine di introdurre una procedura che consenta ai Comuni la rimozione delle opere abusive e la successiva valorizzazione del bene o sedime acquisito nel patrimonio del Comune, si prevede che, nel caso in cui l’opera non contrasti con rilevanti interessi culturali, paesaggistici, urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il Comune (previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241) possa provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedime (che ai sensi del comma 3 sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune), condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive”, si legge nella relazione illustrativa che accompagna il dl.

Related posts

Berlusconi: “Il Centrodestra senza Forza Italia sarebbe una destra-destra”

Redazione Ore 12

Manifestazione no vax, Consap: “Nei cortei di protesta si sono insinuati i professionisti della violenza, i pacifici dovevano abbandonare la manifestazione”

Redazione Ore 12

Mannaia alla Camera del M5S, espulsi i 25 deputati ribelli e qualcuno dice “rischiamo di evaporare”

Redazione Ore 12