È possibile portare in detrazione o in deduzione le donazioni alle organizzazioni che operano nel sociale. Ecco le indicazioni per scegliere come fare
Parafrasando un proverbio popolare, il Fisco aiuta chi aiuta, grazie alle deduzioni e alle detrazioni di imposta a favore delle organizzazioni del volontariato. Esistono vari tipi di sostegno del sistema tributario a chi sceglie di sostenere queste attività. La prima delle agevolazioni che vedremo in questa puntata è una detrazione dall’imposta lorda del 35% delle erogazioni in denaro o in natura al mondo associativo che si occupa di attività dal forte valore sociale.
La detrazione per le erogazioni liberali alle organizzazioni del volontariato
Per poter detrarre le donazioni, è necessario che le organizzazioni del volontariato si configurino come enti del Terzo settore (Ets) e siano iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
La detrazione (del 35%) è calcolata su un importo di massimo 30mila euro. Nel caso di donazione di beni, se il valore di questi ultimi supera tale cifra o non sia possibile invece ricavarne il valore in modo oggettivo, è necessario che il donatore effettui una perizia giurata per attestare il valore dei beni. In dichiarazione, la detrazione per le erogazioni liberali alle organizzazioni del volontariato va nel Rigo E8/E10, con il codice 76
Donazioni e benefici fiscali: niente cumulo tra le agevolazioni
Chi effettua donazioni a favore di enti del Terzo settore ha diritto a importanti agevolazioni fiscali. I benefici previsti però non sono cumulabili tra loro, come stabilito dall’articolo 83 del Codice del Terzo settore che specifica che le detrazioni e le deduzioni fiscali previste per le donazioni non possono sommarsi ad altre, quando si riferiscono a erogazioni liberali simili, anche se destinate a soggetti diversi.
Le agevolazioni che non possono essere cumulate con quella prevista riguardano, in particolare, le donazioni in denaro a favore di Onlus e iniziative umanitarie, laiche o religiose, promosse da associazioni o fondazioni attive in Paesi non appartenenti all’Ocse, individuate con apposito decreto; le donazioni a favore di Onlus e associazioni di promozione sociale; le donazioni in denaro o in natura a beneficio di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e quelle a favore di Ong che hanno mantenuto la qualifica di Onlus, iscritte all’Anagrafe delle Onlus in base all’articolo 10 del Tuir.
In pratica, per ogni donazione si può scegliere una sola agevolazione fiscale, e non è possibile cumulare più benefici per lo stesso atto o per atti simili, anche se rivolti a soggetti diversi.
In alternativa, la deduzione è possibile
Le erogazioni/donazioni a favore degli enti del Terzo settore sono anche deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato del contribuente, ovviamente questa scelta è alternativa alla fruizione della detrazione.
Le altre erogazioni liberali per il no profit: quelle a favore delle Onlus
Le erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e degli altri Ets iscritti nel Runts vanno in dichiarazione nel Rigo E8/E10, codice 71.
Per questo tipo di erogazione esiste una detrazione dall’imposta lorda del 30% delle liberalità effettuate in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore per un importo non superiore a 30mila euro. Per fruire della detrazione è necessario che l’erogazione ricevuta sia utilizzata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Codice del Terzo settore (cioè “per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”) e che gli enti del Terzo Settore (Ets) beneficiari siano iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). La stessa detrazione spetta anche, in via transitoria, per le erogazioni liberali destinate alle Onlus iscritte nell’apposita Anagrafe (l’elenco è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Chi sceglie di usufruire della detrazione con codice 71 per le erogazioni liberali non può cumulare lo stesso beneficio con altre agevolazioni fiscali relative a donazioni simili come le detrazioni e deduzioni previste per:
- contributi a favore di Onlus e iniziative umanitarie nei Paesi non Ocse (cod. 61);
- erogazioni liberali a organizzazioni di volontariato (cod. 76);
- donazioni a Onlus, associazioni di promozione sociale e volontariato (rigo E36);
- contributi a Ong iscritte all’Anagrafe delle Onlus (cod. 7).
In sostanza, il contribuente deve optare per una sola agevolazione per ciascuna donazione, senza possibilità di cumulo.
In alternativa, alcune erogazioni alle Onlus sono deducibili dal reddito complessivo. Si tratta delle donazioni effettuate a Ong che mantengono la qualifica di Onlus e sono iscritte all’Anagrafe delle Onlus (articolo 10 del Tuir e risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2015, n. 22/E), deducibili per il 2% del reddito complessivo, e delle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore, deducibili per il 10% del reddito complessivo.
Ancora: le donazioni a Onlus, iniziative umanitarie, religiose o laiche (Rigo E8/E10, codice 61)
Per questo tipo di erogazione è prevista una detrazione del 26% su un ammontare massimo pari a 30mila euro annui. Si tratta di erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus e iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).
È possibile fruire della detrazione anche quando il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, organizzi una raccolta fondi da destinare ad una Onlus. In questo caso, le somme destinate dal dipendente vengono trattenute direttamente dallo stipendio dal sostituto d’imposta. Si può fruire della detrazione del 26% anche quando si destinano somme a favore delle Onlus per adozioni a distanza a patto che la Onlus che riceve la liberalità certifichi il diritto alla detrazione d’imposta.
Devono essere comprese nell’importo ammesso in detrazione anche le erogazioni indicate nella CU 2025 con il codice 61 e, sempre per calcolare l’importo massimo ammissibile, si deve tenere conto anche delle erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (codice 20).
Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle Ong che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Rigo E26, codice 7)
Per questo tipo di erogazioni è prevista una deduzione del 2 per cento del reddito complessivo del contribuente. Le Ong ammesse a ricevere le liberalità sono elencate sul sito del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Chi usufruisce della deduzione per le erogazioni liberali alle Ong che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e sono iscritte all’Anagrafe delle Onlus non può cumulare il beneficio con altre agevolazioni fiscali per donazioni simili, anche se destinate a soggetti diversi. In particolare, la deduzione non è cumulabile con le agevolazioni previste per donazioni a Onlus e iniziative umanitarie nei Paesi non Ocse (cod. 61); donazioni a Onlus e associazioni di promozione sociale (cod. 71); donazioni a organizzazioni di volontariato (cod. 76); donazioni in denaro o natura a Onlus, volontariato e associazioni di promozione sociale (rigo E36).
Come fare la donazione e quali documenti conservare
Anche per queste agevolazioni sono in vigore le stesse regole delle altre. I pagamenti devono essere tracciati e quindi non devono avvenire in contanti ma tramite versamento bancario o postale o attraverso carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le donazioni, è necessario presentare una documentazione precisa che attesti la natura volontaria e tracciabile del versamento effettuato.
Nel caso di donazioni in denaro, bisogna conservare la ricevuta del versamento bancario o postale, che deve indicare chiaramente anche il nome del beneficiario. Se il pagamento avviene con carta di credito, bancomat o carta prepagata, basta l’estratto conto rilasciato dalla banca o dall’ente gestore, da cui deve risultare in modo esplicito il beneficiario della somma.
Per i versamenti effettuati tramite assegno bancario o circolare — o se le modalità sopra elencate non permettono di identificare tutti i dati richiesti — occorre munirsi di una ricevuta rilasciata direttamente dal beneficiario, in cui siano indicati anche il nome del donante e la modalità di pagamento utilizzata.
In ogni caso, la documentazione deve mettere in evidenza in modo chiaro il carattere di liberalità dell’atto, cioè che si tratta di una donazione spontanea e non di un corrispettivo per beni o servizi.
Dentro la dichiarazione/8 – I premi per le assicurazioni
Altro giro di boa per la nostra rassegna estiva sulle voci che compongono la dichiarazione dei redditi e altra puntata che vi assicuriamo non sarà noiosa. Come altre spese ritenute meritevoli di sostegno da parte del legislatore tributario – ve lo sareste aspettato? – anche le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni prevedono una detrazione pari al 19% dei premi versati dai contribuenti.
Il beneficio è riconosciuto:
- per contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, di durata non inferiore a cinque anni e che non consentano la concessione di prestiti nel periodo di durata minima
- per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.
La detrazione spetta anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere.
In base ai limiti di detraibilità previsti dalla disciplina, la detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530. Questo limite vale anche in caso di pluralità di contratti.
A partire dal 2020, la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120 mila euro. In caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240 mila euro.
Vita e infortuni, quali documenti vanno conservati?
Per fruire della detrazione, a partire dal 2020 è necessario che il pagamento sia tracciabile.
Il contribuente dimostra tale requisito con la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa è possibile provare la tracciabilità anche tramite la ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, Mav, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto.
La documentazione per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione, a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento tracciata, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento, e dalla copia del contratto di assicurazione contenente i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti
Le assicurazioni sugli eventi calamitosi
A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni che riguardano il rischio di eventi calamitosi stipulate per gli immobili e le relative pertinenze. Il contraente non potrà beneficiare della detrazione se la polizza riguarda esclusivamente la pertinenza.
L’agevolazione, inoltre, riguarda il bene e non la persona, per cui spetta indipendentemente dall’intestazione dell’immobile.
La detrazione è stata introdotta per le polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018. Rientrano fra le polizze che danno diritto all’agevolazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni. Le polizze stipulate prima dell’1° gennaio 2018, inclusi i relativi rinnovi, restano escluse dalla detrazione.
La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari. In caso di polizze “multirischio”, ai fini del beneficio rileva la componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.
Anche i contratti stipulati dal condominio a garanzia del fabbricato e delle relative pertinenze possono fruire del beneficio in esame, sempre che l’edificio sia di tipo residenziale. La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare ed effettivamente da lui pagata.
Eventi calamitosi e limite di detraibilità
Anche per questa tipologia di assicurazione, a partire dal 2020, la detrazione dall’imposta lorda spetta per intero per i redditi complessivi fino a 120 mila euro, dopodiché decresce fino ad azzerarsi per i titolari di redditi pari a 240 mila euro e il pagamento deve essere tracciabile.
La quota spettante è pari al 90% per le polizze sugli eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta Sisma bonus con percentuale di detrazione del 110%. In questo caso il codice della detrazione è il numero 81 da indicare al rigo da E8 a E10.
Stesse regole, infine, per la documentazione da conservare attestante il pagamento tracciabile.
