I soggetti tenuti al versamento dell’imposta sui servizi digitali (Isd) possono correggere una dichiarazione già presentata con una dichiarazione integrativa. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 2 del 22 settembre 2026, nel quale spiega anche le modalità di fruizione dell’eventuale credito derivante dalla rettifica.
Nel percorso argomentativo, innanzitutto, l’Amministrazione riepiloga la base normativa dell’imposta sui servizi digitali. Questa è disciplinata dai commi da 35 a 50 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 (il bilancio 2019) e si applica sui ricavi derivanti da specifici servizi digitali forniti da gruppi di grandi dimensioni, con ricavi globali superiori a 750 milioni di euro. Le modalità operative della disciplina sono state definite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021 (vedi articolo “Imposta sui servizi digitali: pronte le regole per partire”).
Il provvedimento del 2021, in particolare, rappresenta il punto di partenza del ragionamento dell’Agenzia. Da un lato, stabilisce che i soggetti passivi devono presentare annualmente la dichiarazione Isd, dall’altro, precisa che, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Dpr n. 322/1998.
Sulla base del punto in questione, poiché il Dpr n. 322/1998 consente di correggere le dichiarazioni mediante presentazione di una dichiarazione integrativa (all’articolo 8, comma 6-bis), l’Agenzia ritiene che la stessa possibilità debba essere riconosciuta anche ai fini dell’imposta sui servizi digitali, purché siano rispettati i presupposti e i termini previsti dalla norma.
A sostegno di questa interpretazione viene richiamato anche l’articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2019, secondo cui, per accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso, si applicano le regole previste in materia di Iva, nella misura in cui risultino compatibili con la disciplina dell’imposta sui servizi digitali.
Nelle ipotesi in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un credito a favore del contribuente, il credito risultante non può essere utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24. Questo perché, sulla base delle regole previste per l’imposta sui servizi digitali, il provvedimento del 2021 stabilisce che le eccedenze di versamento possono essere chieste a rimborso nella dichiarazione annuale oppure riportate al periodo d’imposta successivo. Se manca l’obbligo dichiarativo, invece, il rimborso può essere richiesto con apposita istanza entro il termine previsto dall’articolo 21 del Dlgs n. 546/1992.
