Norme fiscali

È reato cedere le quote al figlio per ostacolare l’attività di recupero delle imposte

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 29943, depositata lo scorso 29 agosto 2025, ha stabilito che configurano il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto e punito dall’articolo 11 Dlgs n. 74/2000, anche i comportamenti che appaiono formalmente leciti ma che, nel loro complesso, rappresentano uno stratagemma finalizzato a sottrarre garanzie patrimoniali all’esecuzione del debito da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il processo penale in analisi originava dalla condanna di un imputato a una certa pena da parte del tribunale di Torino perché ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 11 Dlgs n. 74/2000, per avere compiuto atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione delle imposte mediante la cessione al figlio convivente delle proprie quote di una società semplice.

La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado; pertanto, l’imputato ricorreva in Cassazione, eccependo l’erronea applicazione del menzionato articolo 11 da parte del giudice di seconde cure, che aveva ritenuto che la cessione da parte dell’imputato al figlio di una percentuale delle proprie quote di partecipazione nella società in parola avesse natura fraudolenta per essere stata posta in essere per occultare i propri beni in pregiudizio dell’attività di recupero dell’Amministrazione finanziaria.

La sentenza di legittimità
La suprema Corte, nel ritenere inammissibile il ricorso, premette che l’articolo 11 Dlgs n. 74/2000 sanziona alternativamente, la condotta di chi, allo scopo di sottrarsi al pagamento di imposte, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Attraverso l’incriminazione della condotta prevista, quindi, il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell’erario (cfr Cassazione n. 36290/2011).

Del resto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie in esame (cfr Cassazione n. 35853/2016 e n. 13233/2016): a questo proposito, la suprema Corte ha chiarito che il reato in questione è integrato dall’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare l’attività di recupero della amministrazione finanziaria.

Non vi è dubbio che nel novero degli “altri atti fraudolenti” debbano essere ricompresi sia atti materiali di occultamento e sottrazione dei propri beni (sparizione materiale di un bene senza alienazione), ma anche atti giuridici diretti, secondo una valutazione concreta, a sottrarre beni al pagamento delle imposte.

Atto fraudolento
Sulla nozione di atto fraudolento, poi, sono intervenute le sezioni Unite della suprema Corte (con la sentenza n. 12213/2018), che hanno affermato che deve essere considerato “atto fraudolento” ex articolo 11 Dlgs n. 74/2000:

  • “ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno” (cfr Cassazione n. 25677/2012), ovvero
  • “ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione)” ovvero
  • “qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione” (cfr Cassazione n. 3011/2016).

In particolare, continua il Collegio di legittimità, con riferimento all’alienazione di beni, l’orientamento consolidato prevede che in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei a eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell’articolo 11 Dlgs n. 74/2000, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione (cfr Cassazione n. 29636/2018).

Infine, per concludere il panorama della giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sulla norma in questione, la Cassazione ha chiarito che la nozione di “atti fraudolenti” comprende tutti quei comportamenti che, quand’anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione, rilevando, tra i possibili indicatori della fraudolenza, la prova dell’eventuale compiacenza degli acquirenti, la congruità del prezzo pagato (cfr Cassazione n. 25677/2012).

Secondo la Cassazione, quindi, è corretta la pronuncia della Corte d’Appello che aveva rilevato l’esistenza di un comportamento fraudolento finalizzato a rendere difficoltosa la procedura di riscossione coattiva del debito: in pratica l’imputato, per sfuggire all’attività del fisco, dopo aver ricevuto due avvisi di accertamento, aveva ceduto al figlio, quasi per intero, la propria quota di partecipazione nella società immobiliare della famiglia, nella quale due anni prima lo stesso imputato aveva conferito l’immobile di sua proprietà, unitamente al mantenimento dell’amministrazione della stessa e di una quota pari all’1%.

Fonte Sentenza Cassazione

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