Norme fiscali

Sentenze – Notifica cartolare e non via Pec: sanata se lo scopo è raggiunto

Con pronuncia n. 34771 del 30 dicembre 2025, la Corte di cassazione, accogliendo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, ha statuito che la notifica effettuata in forma cartacea anziché via Pec costituisce nullità e non inesistenza, con conseguente sanatoria se l’atto ha raggiunto lo scopo. La Corte ha respinto il ricorso del contribuente affermando che i pagamenti parziali da lui effettuati dimostrano la conoscenza della cartella e quindi la sanatoria della nullità notificatoria. La sentenza chiarisce che la categoria dell’inesistenza è meramente residuale e si riferisce al “non atto” mentre la notifica cartacea, pur non rispettosa della previsione legislativa, costituisce nullità sanata laddove l’adozione delle modalità tradizionali abbia comunque determinato il raggiungimento dello scopo.

 

I fatti di causa

La controversia traeva origine da un’intimazione di pagamento notificata il 9 marzo 2020 a un contribuente persona fisica esercente attività d’impresa. L’intimazione si riferiva a una cartella di pagamento relativa a Irpef, addizionale comunale, addizionale regionale e Iva per l’anno 2011, che risultava notificata il 10 agosto 2016. Il contribuente impugnava l’intimazione dinanzi alla Ctp di Enna, contestando l’illegittimità della notifica della cartella presupposta.

 

La Ctp, con sentenza n. 16/2022 depositata il 3 gennaio 2022, accoglieva il ricorso ritenendo illegittima la notifica della cartella.

 

In appello, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione proponevano due distinti appelli. Nel primo, l’agente della riscossione si costituiva senza proporre appello incidentale, nel secondo l’Agenzia delle entrate non si costituiva. Il contribuente eccepiva l’inammissibilità dell’appello dell’agente della riscossione per mancato deposito del file .eml relativo alla consegna della notificazione e perché notificato soltanto al contribuente e non all’Agenzia delle entrate, parte del procedimento di primo grado. Eccepiva altresì l’inammissibilità della richiesta di riforma da parte dell’agente per non avere proposto appello incidentale nel procedimento principale.

 

La Cgt di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 2533/2024 depositata il 28 marzo 2024, accoglieva gli appelli riuniti. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, cui resistevano entrambe le Agenzie fiscali.

 

La decisione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Sul primo motivo, relativo alla mancanza del file .eml e alla mancata notifica dell’appello anche all’Agenzia delle entrate, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che il contenuto dell’appello dell’agente della riscossione era identico a quello dell’Agenzia delle entrate e che i procedimenti erano stati doverosamente riuniti. Il contribuente non ha rappresentato alcun pregiudizio concreto alle proprie prerogative difensive dal deposito del file .pdf in luogo del file .eml.

 

Sul secondo motivo, relativo all’illegittimità della notifica della cartella effettuata in forma cartacea anziché via Pec, la Corte ha dichiarato il motivo manifestamente infondato. Ha accertato che il contribuente, in conseguenza della notifica a mani della cartella, aveva effettuato pagamenti parziali presso gli sportelli del concessionario in data 10 novembre 2016 e 17 gennaio 2017. La Corte ha affermato che il contribuente aveva quindi conoscenza della cartella quantomeno dal 10 novembre 2016 e poteva impugnarla tempestivamente. In difetto di impugnazione, gli effetti della cartella si sono consolidati, non potendo più essere recuperati motivi avverso la medesima mediante l’impugnazione dell’intimazione, ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs n. 546/1992. La Corte ha richiamato la sentenza n. 3414/2024 , secondo cui la richiesta di rateizzazione vale quale atto interruttivo della prescrizione e preclude l’eccezione di mancata conoscenza.

 

La Corte ha chiarito che, in tema di notifica di cartella, la violazione dell’obbligo di notifica esclusivamente via Pec per imprese e professionisti, previsto dall’articolo 14 del Dlgs n. 159/2015, non determina inesistenza ma nullità dell’atto. Richiamando l’insegnamento delle Sezioni unite n. 14916/2015 e n. 6377/2024 , ha precisato che la categoria dell’inesistenza è meramente residuale e riguarda il “non atto”, mentre la notifica cartacea, pur non rispettosa della previsione legislativa, costituisce nullità sanata laddove l’adozione delle modalità tradizionali abbia comunque determinato il raggiungimento dello scopo. Nella fattispecie, la notifica a mani ha realizzato la piena ed effettiva conoscenza dell’atto.

 

Il terzo motivo, relativo alla decadenza dell’esercizio della riscossione, è stato dichiarato manifestamente infondato in quanto seguiva le sorti del secondo motivo. Il quarto motivo, concernente la mancata sottoscrizione del ruolo, è stato ritenuto inammissibile perché volto ad aggredire i ruoli a fronte di pregressa rituale notifica della cartella nota al contribuente.

 

Il quinto e sesto motivo, relativi al difetto di motivazione dell’intimazione e all’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, sono stati dichiarati inammissibili per violazione dei principi di precisione e autosufficienza, non avendo il contribuente trascritto né l’intimazione né la cartella.

 

Il settimo motivo, relativo alla condanna alle spese processuali, è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.

 

La Corte ha, dunque, rigettato integralmente il ricorso condannando il contribuente a rifondere alle Agenzie fiscali le spese di lite.

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