Norme fiscali

Fattura con aliquota Iva sbagliata: detrazione sì, ma entro il dovuto

La Corte di cassazione (nella foto), con la sentenza n. 4101 del 17 febbraio 2025, ha statuito e ribadito che, in caso di indebita detrazione per erronea aliquota Iva applicata, al cessionario o al committente può essere riconosciuto il diritto a detrarre l’imposta nei limiti del dovuto e non per l’intero ammontare versato. La richiesta di rimborso, invece, può valere solo con l’impugnazione dell’atto che ha negato la detraibilità di quell’Iva di rivalsa.

La controversia portata all’attenzione dei supremi Giudici è derivata dalla vicenda di una società a responsabilità limitata (cessionaria), ammessa al concordato preventivo, la quale ha chiesto il rimborso di quanto versato all’Erario, in seguito a un avviso di accertamento non impugnato, con il quale l’ufficio aveva rilevato l’indebita detrazione Iva pari alla “differenza tra l’aliquota applicata (20%) e l’aliquota applicabile (10%)” relativa a fatture emesse dalla Srl (cedente). L’istanza di rimborso è stata proposta a seguito dell’introduzione, a opera dell’articolo 93 del Dl n. 1/2012, del comma 7 nell’articolo 60 del Dpr n. 633/1972.

L’Agenzia delle entrate ha emesso un provvedimento di diniego, rilevando il difetto di legittimazione attiva del cessionario e osservando che la norma invocata non era applicabile, in quanto relativa solo agli accertamenti divenuti definitivi successivamente alla sua entrata in vigore (24 gennaio 2012).

Il diniego è stato impugnato con ricorso dinanzi la Ctp di Milano, la quale lo ha ritenuto meritevole di accoglimento.
La Ctr della Lombardia, invece, ha accolto l’appello dell’ufficio, osservando il difetto di legittimazione attiva della cessionaria a pretendere dal Fisco, anziché dalla cedente, la restituzione dell’Iva versata in rivalsa e risultata non dovuta, e rilevando che tale soluzione non era contraddetta dalle modifiche legislative nel frattempo introdotte.
Infine, la Ctr ha ritenuto irrilevante che il cessionario, soggetto Iva, fosse legittimato a pretendere dall’Erario il rimborso dell’Iva non dovuta pagata in rivalsa, allorquando ciò si rifletta sulla liquidazione finale dell’imposta esposta nella dichiarazione annuale, in quanto era “intervenuto a suo tempo avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione”.

Avverso la sentenza di secondo grado la società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.
I giudici di legittimità, con la sentenza in commento, hanno rigettato il ricorso di parte con condanna alla refusione delle spese di giudizio.

La Cassazione ha esordito prendendo spunto dal principio di neutralità dell’Iva, il quale richiede che il soggetto che abbia versato l’imposta non dovuta, in quanto erroneamente liquidata in fattura, possa recuperare tale importo. Al riguardo occorre considerare che il soggetto “obbligato al pagamento della imposta” non coincide con il soggetto “obbligato in rivalsa”: l’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva 77/388/Cee dispone che soggetto passivo d’imposta è esclusivamente colui che “indichi l’imposta sul valore aggiunto in una fattura o in altro documento che ne fa le veci”.
Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza unionale, la quale ritiene che l’esercizio del diritto di detrazione sia circoscritto alle imposte corrispondenti a un’operazione soggetta all’Iva e versate in quanto dovute. Benché il diritto alla detrazione dell’Iva sia parte integrante del meccanismo dell’imposta, il suo esercizio è limitato alle sole imposte dovute e non può essere esteso all’Iva indebitamente versata a monte, per cui non si estende all’imposta dovuta esclusivamente in quanto esposta sulla fattura (cfr Corte di giustizia Ue, 10 luglio 2019, Kursu Zeme).

In sostanza, la domanda di ripetizione è da ritenersi infondata sulla scorta della prevalente giurisprudenza della Cassazione – a cui si è dato seguito con la pronuncia in commento – poiché con il precedente avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate aveva accertato soltanto l’indebita detrazione Iva pari alla “differenza tra l’aliquota applicata (20%) e l’aliquota applicabile (10%) ma non aveva contestato e recuperato la detrazione spettante per l’importo corrispondente alla minore aliquota applicabile.

Nel caso concreto, la Ctr, in pratica, ha correttamente osservato che comunque l’azione di richiesta di rimborso dell’imposta erroneamente liquidata doveva esser fatta valere con l’impugnazione dell’atto che aveva negato la detraibilità di quell’Iva di rivalsa.
In ogni caso, la decisione della Ctr appare conforme ai principi enunciati, poiché si tratta di un atto impositivo definitivo che ha rettificato la dichiarazione annuale Iva, negando la detraibilità dell’imposta versata in rivalsa e non dovuta, escludendo quell’eccedenza dal credito Iva esposto, che è stata legittimamente recuperata dall’ufficio.

In conclusione, la Cassazione, con la sentenza n. 4101 del 17 febbraio 2025, ha statuito e ribadito che, in caso di indebita detrazione per errata aliquota Iva applicata, viene riconosciuto al cessionario o committente il diritto a detrarre l’imposta nei limiti del dovuto e non per l’intero ammontare versato (cfr Cassazione n. 32900/2022).
Con riguardo all’Iva indebitamente fatturata e pagata, non è sufficiente la dichiarazione di fallimento/assoggettamento a procedure di concordato del cedente per giustificare la possibilità del cessionario di presentare la domanda di rimborso dell’imposta direttamente all’Erario.

Fonte Agenzia delle Entrate

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