Politica

Il ddl nucleare arriva a Palazzo Chigi: decreti legislativi entro 24 mesi

Il governo italiano si appresta ad adottare il disegno di legge per il ritorno del nucleare. Il disegno di legge delega in materia di nucleare sostenibile (il cosiddetto ‘ddl nucleare’) è stato trasmesso formalmente al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi con richiesta di iscrizione all’ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio dei ministriIl Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile sul territorio nazionale“.
Il ritorno dell’Italia all’energia nucleare avverrà, recita l’art. 1, primo dei quattro che compongono il ddl, “nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e nel quadro delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, nonché al fine del conseguimento della sicurezza e dell’indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici”.
I decreti legislativi di cui al comma 1 “abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali”.
Ciò detto, “entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi” il Governo può adottare “uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive”, questo “anche ai fini della compilazione di un testo unico” recante “un codice dell’energia nucleare”.

I decreti legislativi “sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Le amministrazioni interessate “provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Qualora uno o più decreti legislativi determinino “nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno”, i decreti legislativi stessi “sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie”, come stabilito dalla Legge di

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