Norme fiscali

Indennità preavviso e fine rapporto, per attività svolte tra Italia e estero

Le indennità erogate, in base a un accordo, a un dirigente per la cessazione del rapporto di lavoro e corrisposte in parte dalla società italiana che lo ha assunto e in parte dalla società finlandese presso cui è stato distaccato, sono imponibili nei due Paesi in base al periodo in cui l’interessato ha svolto l’attività.

Il caso concreto risolto dall’Agenzia con la risposta n. 1 del 12 gennaio 2026, riguarda il licenziamento di un ex dirigente italiano della società che ha proposto l’interpello, distaccato per diversi anni presso una società finlandese dello stesso gruppo, e la successiva conciliazione che ha definito le somme a lui spettanti.

Il dirigente, dopo aver lavorato in Italia, è stato distaccato presso la società finlandese dal 2022 al 2025, dove ha svolto la sua attività a esclusivo beneficio di quest’ultima. Il 31 ottobre 2024 la richiedente ha licenziato l’interessato, che ha impugnato il relativo provvedimento. Al momento della cessazione del rapporto risultava fiscalmente residente in Finlandia.

Dopo aver impugnato il licenziamento, il 9 maggio 2025, le parti hanno raggiunto un accordo che prevedeva un’indennità sostitutiva del preavviso, suddivisa tra la società italiana e quella finlandese in proporzione ai periodi di lavoro svolti nei due Paesi, e un’indennità per la cessazione del rapporto e del distacco, interamente a carico della società finlandese.

Nel dettaglio, in base alla conciliazione, al dirigente spettava un’indennità sostitutiva del preavviso pari a 420mila euro, di cui 362.880 euro riferiti al lavoro svolto in Italia e 57.120 euro riferiti al lavoro svolto in Finlandia. L’indennità per la cessazione del rapporto e del distacco, pari a 930mila euro, doveva invece essere interamente pagata dalla società finlandese.

La società italiana vuole sapere quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare ai diversi importi erogati al lavoratore alla luce dell’ordinamento interno e della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Finlandia.

L’Agenzia ricorda innanzitutto che, in base all’articolo 3 del Tuir, quando si tratta di soggetti non residenti l’Italia può tassare solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per stabilire quali somme rientrino in questa categoria, la risposta richiama l’articolo 23 del Tuir, secondo cui, in sintesi, sono prodotti in Italia i redditi corrisposti da soggetti residenti nel territorio (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri), tra cui rientrano anche le indennità di fine rapporto e quelle sostitutive del preavviso, soggette a tassazione separata secondo le previsioni dell’articolo 17 del Tuir, con ritenuta alla fonte (articolo 19 Tuir).

Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che, nel caso specifico, sia imponibile nel nostro Paese solo la quota di indennità di preavviso pagata dalla società italiana – pari a 362.880 euro –, che deve trattenere l’imposta tramite ritenuta alla fonte effettuata in qualità di sostituto d’imposta.

Tutte le altre somme corrisposte dalla società finlandese non sono imponibili in Italia, perché non corrisposte da una società o da una stabile organizzazione residente nel territorio.

A confermare questa conclusione interviene anche la Convenzione Italia–Finlandia, il cui articolo 15, che disciplina i redditi da lavoro dipendente, attribuisce la potestà impositiva allo Stato in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta. Il Commentario Ocse, cui l’Agenzia fa riferimento, chiarisce che le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto devono essere ricondotte allo Stato in cui il lavoro è stato prestato.

In definitiva, nel caso in esame, la parte di indennità legata al lavoro svolto in Italia resta imponibile in Italia, mentre tutto ciò che deriva dall’attività svolta in Finlandia ricade nella potestà impositiva finlandese.

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