Norme fiscali

La vendita d’arte occasionale può generare redditi diversi

La Cassazione, con la sentenza 27479 del 21 luglio 2026, ha stabilito che l’individuazione del contribuente quale speculatore occasionale si fonda su specifici indici quali lo scopo dell’acquisto, le attività finalizzate a facilitare la vendita e l’esame delle ragioni che hanno portato all’alienazione, il numero e il valore delle alienazioni nel corso di un triennio o comunque con riferimento a un periodo eccedente la singola annualità.

Il contenzioso ha preso le mosse da una sentenza del Tribunale di Massa, che aveva ritenuto un’imputata colpevole del delitto previsto dall’articolo 4 del Dlgs 74/2000, per aver indicato nelle dichiarazioni annuali dei redditi e Iva, relative a un determinato anno di imposta, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi inesistenti, così evadendo l’Irpef e l’Iva per importi rilevanti. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Genova.

L’imputata ha proposto, quindi, ricorso per cassazione eccependo che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto che la ricorrente esercitasse un’attività commerciale non abituale, nell’ambito della quale avrebbe ricavato importanti plusvalenze da cui la conseguente evasione Irpef per redditi non professionali. In tal senso, ha lamentato che la vendita di un quadro di assoluto prestigio fosse stata erroneamente riferita a un’attività commerciale, seppur non abituale, valorizzando elementi ritenuti errati, quali la circostanza che l’imputata avesse venduto negli anni precedenti anche un altro bene antico di significativo valore, laddove quest’ultima cessione era stata invece effettuata dal marito, ovvero le stesse dichiarazioni della ricorrente in ordine al fatto che il dipinto si trovasse esposto nello studio della sua abitazione dove era stato notato da un paziente, da cui l’affermazione che la vendita fosse stata effettuata in un contesto professionale, specificamente predisposto alla valorizzazione dell’opera d’arte. Inoltre, non sarebbe stata data adeguata risposta alla doglianza difensiva in ordine alla inconfigurabilità della fattispecie in discorso nel caso di un’unica vendita occasionale, del tutto avulsa dal concetto di attività, richiamato dalla normativa di riferimento, che presuppone una serie programmata di atti preordinati al perseguimento dello stesso scopo.

La sentenza
Nel rigettare il ricorso, la Corte di cassazione premette, quanto all’interpretazione dell’articolo 67 del Tuir, che detta norma individua fra i “redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”, quelli “derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle operazioni di cessione di opere d’arte, ha operato in via interpretativa una tripartizione, definendo:

– “mercante di opere d’arte”, colui che professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio, anche in maniera non organizzata imprenditorialmente, con il fine ultimo di trarre un profitto dall’incremento del valore delle medesime opere: in tal caso, si è in presenza di redditi d’impresa ex articoli 55 e seguenti Tuir e di passività ai fini Iva, ex articolo 4 Dpr 633/1972

– “speculatore occasionale”, chi acquista occasionalmente opere d’arte per rivenderle allo scopo di conseguire un utile: detta attività potrà generare redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera i) Tuir, non trovando però assoggettamento ai fini Iva per mancanza del requisito dell’abitualità

– “collezionista”, chi acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l’opera, senza l’intento di rivenderla generando una plusvalenza, in quanto il suo interesse è rivolto, non tanto al valore economico della res, quanto a quello estetico-culturale, “per il piacere che il possedere le opere genera, per l’interesse all’arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre” (cfr Cassazione, sentenze 6874/2023, 1603 e 1610/2024, 19363/2024 e 9667/2025). Tale attività non è soggetta a imposizione.

Nella medesima materia, ai fini della distinzione fra il mercante d’arte e il semplice collezionista, è, dalla giurisprudenza, ritenuto di sicuro rilievo il numero e il valore dell’alienazione di opere d’arte, da rilevare, peraltro, nel corso di un triennio e non invece con valutazione frazionata delle singole annualità (cfr Cassazione, sentenza 30895/2024), sotto un profilo logico deduttivo non potendosi adeguatamente inquadrare, anche con riguardo alla distinzione fra l’attività di speculatore occasionale e quella del mero collezionista, la tipologia di attività svolta, per la quale rileva anche la frequenza e il numero delle transazioni, con esclusivo riguardo alle operazioni economiche/cessioni intervenute in un solo anno.

Dalle considerazioni che precedono, la Corte fa discendere la declaratoria del principio, secondo cui, ai fini della determinazione dei redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, nell’ambito di compravendite di opere d’arte effettuate dai privati, l’individuazione del contribuente quale speculatore occasionale, si fonda su specifici indici quali lo scopo dell’acquisto, le attività finalizzate a facilitare la vendita e l’esame delle ragioni che hanno portato all’alienazione, il numero e il valore delle alienazioni di opere d’arte rilevate nel corso di un triennio o comunque con riferimento a un periodo eccedente la singola annualità.

Il caso
Secondo i supremi giudici, da qui deriva la correttezza del ragionamento del Collegio ligure, che aveva inquadrato la plusvalenza ricavata dalla vendita di un quadro di assoluto prestigio quale speculazione occasionale, e non già quale isolata cessione ad opera di un collezionista, non solo e non tanto in relazione al significativo differenziale fra il prezzo di acquisto e quello di vendita, ma avuto riguardo alla circostanza che tale compravendita non costituisse un’operazione unica ed eccezionale, in quanto la ricorrenza di compravendite, nei due anni precedenti e nell’anno successivo, di opere d’arte e preziosi d’epoca la collocava nell’ambito di un’attività commerciale, seppur non abituale. Tale affermazione era supportata, altresì, dalla considerazione dell’attività di promozione, realizzata attraverso la sapiente esposizione dei beni nella sua dimora privata, cui consentiva l’accesso ai clienti facoltosi, instaurando un rapporto di fidelizzazione e confidenza personale, vendite comunque realizzate in favore di soggetti con cui entrava in rapporti nell’ambito della sua attività professionale di medico. La molteplicità di operazioni similari compiute negli anni d’imposta antecedenti e successivi, conclude la Corte di legittimità, pur non integrando il requisito dell’abitualità (che avrebbe comportato la diversa qualificazione in termini di mercante d’arte), aveva, in definitiva, coerentemente indotto il giudice d’appello, a ritenere che da esse potesse desumersi l’intento speculativo che le aveva tutte determinate.

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