di Francesco Floris (*)
Imporre a una “lavoratrice madre” (o lavoratore padre) turni di lavoro che siano incompatibili con i “compiti di cura familiare” nei confronti dei figli, obbligandoli al “ricorso sistematico” al “congedo parentale” pagato all’80% o al 30% e che riduce il “trattamento economico” è discriminatorio. È il principio stabilito dal Tribunale di Padova che ha condannato Amazon per “discriminazione indiretta” per aver obbligato una neo mamma in servizio al magazzino di Vigonza dopo il “rientro dalla maternità” a “turni alternati” dalle 6 del mattino alle 14 e dalle 14 alle 22 con un “orario” di lavoro che, secondo la donna, non le avrebbe consentito di “conciliare la prestazione lavorativa con le esigenze di cura della figlia minore”. Accogliendo il ricorso degli avvocati Giacomo Zanolla e Giorgia D’Andrea, il giudice Pier Francesco Bazzega della prima sezione civile ha ordinato ad Amazon Italia Transport, ramo trasporti e logistica nella penisola della multinazionale fondata da Jeff Bezos, di cessare il “comportamento discriminatorio” e assegnare alla lavoratrice un turno “stabile” fra le 6 del mattino e le 14. “L’assegnazione stabile della lavoratrice al turno 6.00-14.00 garantirebbe integralmente la sua presenza nella fascia indicata dalla società come essenziale”, si legge nel decreto, quella fra la mezzanotte e le 10 del mattino in cui si concentrano il 90% dell’attività del magazzino. La società, assistita dagli avvocati Vittorio Moresco, Giada Maria Cagnes, Flavio Parigi e Lucia Giuseppina Alberti, è stata condannata anche a risarcire la lavoratrice con 999 euro di danno patrimoniale e al pagamento delle spese processuali.
Nelle 8 pagine del provvedimento viene ricostruita la vicenda. La signora sarebbe stata costretta, quando chiamata in servizio al “turno pomeridiano”, a “usufruire sistematicamente al congedo parentale per terminare il lavoro almeno alle ore 18.00”, orario di chiusura delle scuole frequentate dalla figlia. Per gestire la situazione ha dovuto fruire di 126 ore di congedo con annessa riduzione della “retribuzione” determinandole uno “svantaggio” rispetto ai colleghi. Avrebbe “ripetutamente richiesto l’assegnazione a un orario centrale” o solo del “turno mattutino”, scontrandosi con il “rifiuto” della società. Per il giudice la “discriminazione indiretta” prescinde da un eventuale “intento” punitivo dell’azienda, ma è necessario, invece, valutare se misure e piani organizzativi, anche quelli “apparentemente neutri”, determinino in “concreto uno svantaggio”. Durante la causa Amazon avrebbe “omesso” di produrre i documenti relativi alle “turnazioni del personale”, ai prospetti di “organico” gli “estratti dal libro unico del lavoro”, i “dati sui volumi di attività nelle differenti fasce orarie”, i “piani operativi della sede”. In sintesi non avrebbe fornito tutti quegli “elementi documentali” come la “reale ripartizione dei turni”, la “consistenza della forza lavoro” e la sua distribuzione nelle diverse “fasce orarie” e le “mansioni concretamente svolte” dagli addetti tali da determinare “conseguenze” pregiudizievoli per l’impresa con “l’assegnazione stabile” di un “turno mattutino” all’operaia. La decisione viene accolta come una “storica vittoria” e con “grande soddisfazione” dall’Adl Cobas, il sindacato di base che ha promosso la causa garantendo assistenza alla donna straniera. Il giudice ha riconosciuto che “l’organizzazione rigida dei turni adottata dall’azienda ha prodotto un grave svantaggio legato alla condizione di genitorialità”, conclude la sigla.
(*) La Presse
