Quanto percepito sotto forma di Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) non rientra nel regime degli impatriati. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 228 del 1° settembre 2025.
La domanda viene da un contribuente che nel mese di aprile 2022 si è trasferito in Italia e ha lavorato fino a settembre 2023 come dipendente usufruendo del regime sugli impatriati. Lo stesso dipendente infatti ha chiesto all’amministrazione finanziaria se è possibile applicare la tassazione di favore prevista da questo regime all’indennità percepita per circa dieci mesi a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Nella risposta, l’Agenzia chiarisce che tali somme dovranno essere tassate per intero.
L’Agenzia in via preliminare ricorda che il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati (articolo 5 del Dlgs n. 209/2023) sostituisce il precedente e si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2024. I lavoratori che hanno trasferito la residenza ”anagrafica” nel territorio dello Stato italiano entro il 31 dicembre 2023 sono soggetti al regime precedente (articolo 16 Dlgs n. 147/2015). Nel caso in esame quindi, considerato che il contribuente si è trasferito in Italia ad aprile 2022, troverà applicazione il vecchio regime.
Fatta questa premessa l’Agenzia ricorda che la normativa sui lavoratori impatriati è finalizzata ad agevolare le persone che si trasferiscono in Italia per svolgere un’attività lavorativa, per cui è applicabile esclusivamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato, come i redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo e di impresa. La Naspi, invece, costituisce un’indennità mensile di disoccupazione finalizzata a tutelare le persone che perdono il lavoro e quindi sono in difficoltà economiche.
Tali somme, quindi, non soddisfano i requisiti stabiliti dalla disciplina sui lavoratori impatriati, non potendo essere in nessun modo equiparate ai redditi percepiti a seguito di attività lavorativa.
L’indennità Naspi percepita dal lavoratore impatriato, in conclusione, dovrà essere assoggettata a tassazione per intero e non potrà beneficiare del regime speciale sugli impatriati.
Fonte Agenzia delle Entrate
