Norme fiscali

Principio generale di tassabilità: in dichiarazione anche l’indebito. Sentenza

 

Con l’ordinanza n. 19834/2025, la Corte di cassazione ha ribadito che, in applicazione dell’articolo 1 del Dpr 600/1973, ogni soggetto passivo è tenuto a dichiarare annualmente, tutti indistintamente, i redditi posseduti, anche ove da essi non consegua alcun debito d’imposta. Ciò alla luce del principio generale di tassabilità dei redditi, per cui rileva il solo fatto della loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza.

Il fatto
La vicenda processuale trae origine da un avviso di accertamento con cui l’ufficio ha recuperato a tassazione le imposte, con relativi interessi e sanzioni, derivanti dall’omessa dichiarazione dei redditi. In particolare, secondo l’Amministrazione, la contribuente risultava obbligata alla presentazione della dichiarazione per aver percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati da due diversi sostituti d’imposta, ancorché una delle due elargizioni fosse avvenuta per un errore della Ragioneria territoriale, la quale, per conto del ministero dell’Istruzione, aveva continuato a versare la retribuzione alla contribuente anche a seguito della sua immissione a domanda nei ruoli dell’Inps.
L’atto impositivo è stato impugnato sulla base del motivo per cui gli emolumenti versati da uno dei due sostituti d’imposta alla contribuente non potessero costituire reddito per quest’ultima, perché non le spettavano ed erano stati elargiti, di fatto, solo in conseguenza di un errore amministrativo.
I giudici tributari di primo grado hanno rigettato il ricorso. La Corte di secondo grado, invece, ha accolto l’appello della contribuente sposando la tesi, opposta a quella dell’Amministrazione vittoriosa in primo grado, secondo cui le somme indebitamente percepite non costituissero reddito di lavoro, né potessero essere annoverate tra i redditi diversi, con l’effetto che esse non dovessero essere assoggettate a tassazione; ciò anche in ragione del diritto, in capo all’ente erogante, al recupero delle somme versate per errore.

La pronuncia
La Corte di cassazione, chiamata dall’Amministrazione finanziaria a pronunciarsi sui vizi di violazione e falsa applicazione di legge, nonché sull’omesso esame circa un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti (l’omessa presentazione della dichiarazione, ndr.), ha cassato con rinvio la sentenza di appello sulla base delle condivisibili argomentazioni di seguito esposte.
La prima rilevante considerazione dei giudici di legittimità è quella che si fonda sul contenuto dell’articolo 1 del Dpr n. 600/1973, secondo cui ogni soggetto ha l’obbligo di dichiarare annualmente tutti e indistintamente i redditi posseduti, anche qualora essi non generino alcun debito di imposta (cfr Cassazione, sentenza n. 3758/2020).
Gli stessi giudici, con riferimento alla valutazione della rilevanza reddituale delle somme percepite indebitamente, hanno osservato che perfino i proventi da attività illecita devono essere sottoposti a tassazione, anche se non rientrano nelle categorie previste dall’articolo 6, comma 1 del Tuir. Come noto, infatti, l’articolo 14, comma 4, legge n. 537/93 (legge Gallo) ha previsto espressamente che “nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi […] devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale” e “i relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria”.

Con successivo intervento normativo di interpretazione autentica (Dl n. 223/2006, articolo 36, comma 34-bis), il legislatore ha inteso poi dissolvere qualunque incertezza in merito all’inquadramento reddituale di tali proventi, attribuendo ex lege la natura di “redditi diversi” ai proventi illeciti non classificabili nelle altre categorie tipiche.
In ragione di tale disposizione, i giudici supremi sono pertanto giunti ad affermare il principio della generale tassabilità dei redditi, con relativo obbligo di dichiarazione, “per il fatto stesso della loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza, e, dunque, contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, dalla sussumibilità della relativa fonte in una delle specifiche categorie reddituali di cui all’articolo 6 TUIR, essendo normativamente considerati, in via residuale, come redditi diversi” (cfr Cassazione, sentenza n. 31026/2017). D’altronde, l’inequivoca intenzione della legge Gallo in tal senso era già ben rappresentata nella relazione accompagnatoria, in cui si legge che “ad un principio generale di intassabilità si è inteso contrapporre un principio di senso opposto”.

Conclusioni
In conclusione, per i giudici di legittimità è superfluo ogni sforzo di inquadramento del reddito in categorie tassativamente previste dal citato articolo 6, posto che “il fatto che gli emolumenti siano stati percepiti indebitamente in ragione della insussistenza del titolo non ne muta la natura di reddito di lavoro dipendente”.
All’iter argomentativo sin qui sviluppato, i giudici di piazza Cavour hanno soggiunto un ulteriore meritevole passaggio, ponendosi la questione della rilevanza o meno, ai fini del riconoscimento della natura di reddito delle somme percepite indebitamente, della loro successiva restituzione. Sul punto viene operata una distinzione: se, infatti, la restituzione può assumere rilievo ove avvenga entro la fine del periodo di imposta cui il provento si riferisce, lo stesso non può dirsi nell’ipotesi di eventi posteriori alla realizzazione del presupposto impositivo. In tale ultima evenienza, infatti, permangono gli obblighi di dichiarazione e di versamento, in relazione ai quali si porrà al più solo una questione di diritto al rimborso dell’imposta versata e successivamente divenuta indebita. La duplicazione dell’imposta in capo al percipiente resta esclusa per l’operare dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis del Tuir, che ammette l’indicazione degli emolumenti indebitamente percepiti tra gli oneri deducibili, al rigo 28 del quadro RP, con ciò neutralizzando il corrispondente reddito dichiarato in relazione al periodo d’imposta antecedente alla restituzione.

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