Il proprietario di un immobile che intende affittarlo, optando per il regime della cedolare secca, non dovrà applicare l’imposta di registro alla clausola penale che intende inserire nel contratto di locazione per tutelarsi da eventuali inadempimenti. Si tratta, infatti, di una clausola accessoria e non autonoma che beneficia della stessa disciplina fiscale applicata al contratto di affitto. È la sintesi della risposta n. 146 del 29 maggio 2025 dell’Agenzia delle entrate.
Come è noto il regime della cedolare secca esclude sia l’applicazione dell’Irpef secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali, sia delle imposte di registro e di bollo, consentendo al locatore di applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato con aliquota fissa (21% o 10% per i contratti a canone concordato).
La clausola penale, invece, (articolo 1382 cc) è un patto con cui le parti concordano che in caso di inadempimento o ritardo il trasgressore corrisponda all’altro una determinata prestazione, in genere una somma di denaro.
Nella risposta, l’Agenzia ricorda le numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità che sostengono e ribadiscono l’accessorietà di tale clausola rispetto al contratto principale (fra l’altro Cassazione n. 21713/2020 e n. 9938/1996). In conclusione, come avviene per il contratto di locazione che in forza dell’opzione per la cedolare secca non sconta l’imposta di Registro, parimenti la clausola penale, accessoria alla stessa locazione, non assumerà rilievo per la medesima imposta.
Fonte Agenzia delle Entrate
