Norme fiscali

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva  

Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690). Aliquota ordinaria al 22%, invece, per l’apparecchio medico importato dagli Stati Uniti che protegge contro le radiazioni: non rientra nell’elenco tassativo dei beni soggetti all’Iva ridotta. È la sintesi delle risposte dell’Agenzia n. 305 e n. 306 pubblicate oggi, 5 dicembre 2025.

Risposta n. 305/2025

L’Agenzia chiarisce che gli integratori alimentari generalmente non beneficiano dell’aliquota Iva ridotta perché non espressamente previsti nessuna delle Parti della Tabella A, allegata al Decreto Iva. L’eventuale trattamento di favore è riconosciuto caso per  caso,  solo se il parere tecnico  dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli include il prodotto fra quelli  indicati nel numero 80 della Tabella A, Parti II, II­bis o III, allegata al Decreto Iva.

Il contribuente quindi ha allegato il parere dell’Adm, in base al quale “Sulla base di quanto dichiarato e dell’istruttoria svolta, che il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generaliper l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6),nell’ambito della voce 2106 della Tariffa ed in particolare al Codice  NC  2106  90: ”preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­ altre”. Considerata la classificazione nella voce 2106 effettuata dall’Adm, l’Agenzia ritiene che le cessioni dell’integratore alimentare possano beneficiare dell’aliquota Iva nella misura del 10%.

Risposta n. 306/2025

Diverso il parere fornito dall’Agenzia a un’azienda che commercia un macchinario di schermatura dalle radiazioni dei raggi X, importato dagli Usa che chiede se la vendita dell’apparecchio medico possa beneficiare dell’Iva al 5%.

Anche in questo caso il contribuente ha allegato il parere tecnico dell’Adm, che ha classificato il Prodotto «nell’ambito della voce 9022 della Tariffa ed in particolare al Codice NC 9022 90: ”Apparecchi basati sull’uso di raggi X o di radiazioni alfa, beta, gamma o altre radiazioni ionizzanti, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi per radiografia o radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri generatori di raggi X, i generatori di alta tensione, i pannelli di controllo, gli schermi, lettini per esami o trattamenti, le sedie e simili:; ­ altri, comprese le parti e accessori”».

L’Agenzia ricorda che a seguito dell’emergenza Covid, è stata prevista l’Iva agevolata per determinati beni necessari a contenere l’emergenza epidemiologica, inserendo al numero 1­ter.1, Tabella A, Parte II­bis, allegata al Decreto Iva, alcuni beni che possono beneficiare dell’Iva al 5 per cento, a partire dal 1° gennaio 2021. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la circolare n. 12/2020 dell’Adm, che individua anche i codici di classificazione doganale delle merci oggetto dell’agevolazione Iva, aggiornati, con la circolare n. 5/2023.

L’Agenzia rileva che il codice NC 9022 90 attribuito all’apparecchio in esame non rientra tra quelli previsti dall’Allegato 1 alla circolare n. 5/2023, dove invece figura il codice TARIC ex 902212 associato alla voce “tomografo computerizzato”.

Considerato quindi che l’apparecchio in esame non rientra tra l’elenco tassativo dei beni soggetti ad aliquota ridotta né è un tomografo computerizzato, l’Agenzia non ritiene applicabile l’aliquota Iva ridotta al dispositivo di schermatura dalle radiazioni.

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