Politica

Magistrati, il Governo vara le pagelle sul lavoro dei magistrati

 

“Ottimo”, “buono”, “discreto” e “non positivo”. Per i magistrati in arrivo le pagelle come a scuola. Scattano per giudici e pm controlli periodici sui numeri e gli esiti dei procedimenti giudiziari. Nel Consiglio dei ministri è stato portato dal guardasigilli, Carlo Nordio, un provvedimento attuativo della riforma Cartabia (Disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 17 giugno 2022, n.71 ), con valutazioni professionali e periodiche delle ‘performance’. A questo provvedimento sarà affiancato un secondo decreto legislativo per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con una ‘stretta’ per chi scende in politica o è in attesa di altro incarico. Ma andiamo  vedere meglio il punto che instaura le pagelle ai magistrati, con il “fascicolo del magistrato”: una valutazione dell’operato, istituita presso il Csm. Dentro ci andranno – secondo quanto emerso – numeri, dati e giudizi compilati dai vertici degli uffici giudiziari, i procedimenti pendenti, l’esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi del processo, i verbali delle udienze. Il Csm infine valuterà la toga con promozioni e bocciature, ogni quattro anni, a partire dalla data di nomina. L’esame si conclude dopo la settima valutazione, cioè dopo 28 anni di carriera. In questo percorso professionale sarebbero presenti diversi criteri di valutazione, con step di valutazione e bocciature che passano dal Consiglio giudiziario, l’organo consultivo decentrato del Csm, e poi dallo stesso Csm, con controfirma finale dello stesso ministro. In caso di valutazione non positiva o negativa di un magistrato, si riducono le ipotesi di dispensa dal servizio, prevedendo comunque penalizzazioni economiche e di

carriera, prevede uno dei decreti legislativi per la riforma dell’ordinamento giudiziario approvato oggi. Attualmente, dopo una valutazione negativa, per non essere escluso dalla magistratura occorreva per il magistrato avere obbligatoriamente una valutazione positiva. Con la riforma, ora può esserci anche una valutazione non-positiva (che è diversa da negativa): in questo caso il magistrato rimane in magistratura, è rivalutato dopo un anno e perde aumento di stipendio e progressione di carriera. Ma andiamo a edere nel dettaglio il testo del provvedimento.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, relativa alla riforma dell’ordinamento giudiziario.

  1. Disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 17 giugno 2022, n. 71 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il testo provvede alla revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura, alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario per assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità e alla modifica dei presupposti per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza. Inoltre, si opera la rimodulazione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, anche attraverso la definizione dei concetti di merito e attitudini, nel rispetto dell’autonomia del Consiglio superiore della magistratura in relazione ai criteri di valutazione e comparazione tra le candidature pervenute. Infine, si rivede il numero degli incarichi semidirettivi, si ridefiniscono i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e si riforma il procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti.

2. Disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 17 giugno 2022, n. 71 (decreto legislativo – esame preliminare)

Le nuove norme in merito al fuori ruolo si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per tali soggetti, è previsto il collocamento fuori ruolo obbligatorio:

  • nel caso di incarico che non consente l’integrale svolgimento ordinario del carico di lavoro;
  • per gli incarichi di capo e di vice-capo dell’ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri o presso i consigli e le giunte regionali, oltre che direttore dell’Ufficio di Gabinetto e capo Segreteria di un Ministro.

Si prevede la possibilità di attribuire l’incarico senza fuori ruolo o aspettativa e con esonero totale o parziale del carico di lavoro, se ciò è previsto specificamente da una norma di legge. Il collocamento del magistrato fuori ruolo potrà essere autorizzato solo se sono decorsi almeno dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura, anche presso magistrature diverse da quella attuale di appartenenza o presso l’Avvocatura dello Stato e solo se sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni. Sono previste specifiche eccezioni e deroghe. Si individuano i contingenti massimi di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo (ordinari: 180 unità; amministrativi: 25 unità; contabili: 25 unità), in coerenza con la delega che ne impone la riduzione rispetto alla disciplina vigente. Inoltre, si prevede che il collocamento fuori ruolo è autorizzato quando l’incarico da conferire corrisponda a un interesse dell’amministrazione di appartenenza e si afferma il principio che non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell’organico o se il magistrato sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione. Si stabiliscono criteri di priorità e si regola la procedura per la richiesta e l’autorizzazione al collocamento fuori ruolo e si prevede che, ordinariamente, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni; per alcuni incarichi di particolare rilevanza, il termine potrà arrivare complessivamente a dieci anni.

Le disposizioni non si applicano ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno. Infine, si prevede la non retroattività della disciplina, che si applica agli incarichi conferiti o autorizzati dopo la data di entrata in vigore del decreto.

Related posts

Di Maio e il conflitto in Ucraina: “Dal punto di vista economico è già guerra mondiale”

Redazione Ore 12

Cartelle esattoriali, il Governo proroga al 31 maggio invio e riscossioni

Redazione Ore 12

Confcommercio al governo: “Meno costi per le imprese e giù il cuneo fiscale”

Redazione Ore 12